CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2024
Cassazione n. 40936/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 12 aprile 2024, con la quale la Corte di appello di Milano confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni cinque di reclusione ed C 83.300,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 12, co. 1, 3 lett. a) e 3ter lett. b) d.lgs.n. 286/98 , commesso in Milano in epoca anteriore e prossima al 05/11/2022; Ritenuto che con un unico motivo, riguardante la mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 12 comma 3ter lett. b) d.lgs.n. 286/98 e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, prospettando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, si chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliata dalla Corte di appello di Milano nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che la motivazione censurata in realtà evidenzia in maniera specifica la sussistenza dei presupposti per l'aggravante di cui all'art. 12 comma 3ter lett. b) d.lgs.n. 286/98 (le dichiarazioni dei soggetti irregolari di nazionalità indiana da lui trasportati, le comunicazioni intercorse via whatsApp in cui l'imputato chiede di prendere i soldi prima di partire per il pagamento del corrispettivo, la disponibilità di una somma in contanti di 945,00 euro non altrimenti giustificata; che, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, ha evidenziato - con considerazioni sul punto incontrastate dal ricorso - che non vi era stata compiuta dimostrazione di obiettive emergenze favorevoli, sicchè già per questo non si sarebbe potuto procedere alla loro concessione (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Rv. 275640-01); Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 ottobre 2024 nsi liere estens