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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 febbraio 2023

Cassazione n. 22636/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16725/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 33S01 D005Y) , rappresenta to e difeso da se stesso e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui studio in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 197, è elettivamente domiciliato; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 5030/2017,depositata i l 30/11/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto emesso dal Tribunale di Milano in favore della impresa [OSCURATO:SOCIETA]., con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 6.830,00, oltre spese e competenze, per la fornitura di mobili ed elettrodomestici.

L’opponente deduceva di non avere mai ordinato e ricevuto la merce di cui veniva chiesto il pagamento, che non aveva mai firmato alcun buono di consegna e che non risiedeva né abitava in via Boni n. 16 a Milano ove controparte affermava di aver effettuato la consegna.

Si costituiva la società [OSCURATO:SOCIETA]., la quale eccepiva che, sebbene l’opponente non risiedesse né abitasse nel luogo della consegna, vi abitava la figlia, [OSCURATO:PERSONA], e che l’opponente aveva deciso di acquistare la cucina consegnata a favore della figlia, stipulando con l’opposta un contratto a favore di terzo, assumendo così l’obbligazione di pagare la cucina acquistata per la propria figlia, che aveva scelto e ordinato il modello della stessa con i relativi elettrodomestici.

Il Tribunale di Milano, assunte due testimonianze, rigettava l’opposizione, ritenendo provata la stipulazione verbale di un contratto di compravendita ex art. 1411 c.c. da parte d el [OSCURATO:PERSONA] favore della figlia e che, dunque , lo stesso si era assunto le obbligazioni derivanti dal contratto, così confermava il decreto ingiuntivo.

2. Avverso la pronuncia di primo grado proponeva appello il [OSCURATO:PERSONA] , deducendo l’illegittimità della se ntenza “per travisamento dei fatti e violazione degli artt. 112 e 214 c.p.c.”, avendo [OSCURATO:SOCIETA]. esposto “fatti e circostanze non veri e contraddittori”.

La Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 5030/2017, rigettava il gravame, confermando la sentenza di primo grado con motivazione parzialmente difforme: il giudice di secondo grado ha ritenuto che l’obbligazione di pagamento a carico del [OSCURATO:PERSONA] fosse sorta dal contratto di compravendita di mobili stipulato verbalmente dalla figlia del citato Nola quale mandataria con rappresentanza del padre, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1387 e 1388 c.c.

3. Contro la citata sentenza di appello ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto attività dife nsive in questa sede.

Il ricorrente ha anche depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in un motivo rubricato “art. 360, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 1387 e 1388 c.c.”: quanto sostenuto dalla Corte d’appello, ossia che il ricorrente aveva dato alla figlia [OSCURATO:PERSONA] il mandato di rappresentarlo nel contratto di vendita di beni mobili, è “invenzione grossolana”, che contrasta con gli stessi documenti prodotti da controparte (il messaggio di posta elettronica del 20 novembre 2012 e il buono di consegna).

II. Il motivo non può essere accolto.

La denuncia di violazione di legge è, in effetti, inammissibile, perché essa non enuclea una regula iuris applicata dalla Corte territoriale e contrastante con le disposizioni codicistiche di cui si lamenta la violazione, bensì censura il giudizio di fatto operato dalla Corte d’appello di Milano in ordine alla ritenuta provata stipulazione verbale di un contratto di compravendita di beni mobili da parte della figlia dell’odierno ricorrente quale mandataria con rappresentanza del padre.

La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che l'esternazione del potere rappresentativo può avvenire anche senza l'espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato, purché vi sia un comportamento del mandatario che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell'altro contraente la circostanza che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti dell'attività sono destinati a prodursi direttamente.

L'accertamento circa la sussistenza o meno della spendita del nome del rappresentato è compito devoluto al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove motivato (cfr., specificamente, Cass. n. 13978/2005 e Cass. n. 22616/2019): è infatti rimessa al giudice di merito la valutazione in ordine al conferimento dei poteri rappresentativi e all’eventuale, se del caso implicita, spendita di tale potere rappresentativo attraverso il compimento di atti e comportamenti, che, per univocità e concludenza, presuppongano che tale potere sia portato a conoscenza dell'altra parte.

Nel caso di specie – con accertamento in fatto adeguatamente motivato, perciò incensurabile nella presente sede di legittimità– la Corte d’appello, valorizzando idoneamente elementi probatori “tra loro coerenti” (il sopra menzionato messaggio di posta elettronicae le univoche risultanze dell’assunta prova testimoniale), ha ritenuto provato che la figlia del ricorrente si eraespressamente qualificata come tale, precisando che ella si era occupata dell’ordine per conto del padre, così pervenendo alla conclusione che tale comportamento aveva ingenerato un legittimo affidamento sulla sussistenzadei poteri rappresentativi della medesima ; peraltro, ha aggiunto il giudice di appello, il [OSCURATO:PERSONA] non aveva formulato alcuna specifica contestazione sulla spendita del suo nome da parte della figlia, limitandosi solo a sostenere di non essere stato lui ad occuparsi personalmente della fornitura.

Pertanto, la Corte milanese ha correttamente affermato che – in presenza del complessivo univoco quadro probatorio – si era venuta a configurare l’insorgenza di un’obbligazione diretta a carico del [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al pagamento del corrispettivo della controversa fornitura di beni mobili, in virtù della ravvisata conclusione del relativo contratto con la fornitrice ad opera della [OSCURATO:PERSONA], figlia dell’odierno ricorrente, che aveva, per l’appunto, operato in veste di rappresentante del padre.

III. Il ricorso va, quindi,rigettato.

Non vi è pronuncia sulle spese, non essendosi l’intimata difesa nel presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/2002, si dà atto del la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16725/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 33S01 D005Y) , rappresenta to e difeso da se stesso e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui studio in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 197, è elettivamente domiciliato; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 5030/2017,depositata i l 30/11/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto emesso dal Tribunale di Milano in favore della impresa [OSCURATO:SOCIETA]., con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 6.830,00, oltre spese e competenze, per la fornitura di mobili ed elettrodomestici. L’opponente deduceva di non avere mai ordinato e ricevuto la merce di cui veniva chiesto il pagamento, che non aveva mai firmato alcun buono di consegna e che non risiedeva né abitava in via Boni n. 16 a Milano ove controparte affermava di aver effettuato la consegna. Si costituiva la società [OSCURATO:SOCIETA]., la quale eccepiva che, sebbene l’opponente non risiedesse né abitasse nel luogo della consegna, vi abitava la figlia, [OSCURATO:PERSONA], e che l’opponente aveva deciso di acquistare la cucina consegnata a favore della figlia, stipulando con l’opposta un contratto a favore di terzo, assumendo così l’obbligazione di pagare la cucina acquistata per la propria figlia, che aveva scelto e ordinato il modello della stessa con i relativi elettrodomestici. Il Tribunale di Milano, assunte due testimonianze, rigettava l’opposizione, ritenendo provata la stipulazione verbale di un contratto di compravendita ex art. 1411 c.c. da parte d el [OSCURATO:PERSONA] favore della figlia e che, dunque , lo stesso si era assunto le obbligazioni derivanti dal contratto, così confermava il decreto ingiuntivo. 2. Avverso la pronuncia di primo grado proponeva appello il [OSCURATO:PERSONA] , deducendo l’illegittimità della se ntenza “per travisamento dei fatti e violazione degli artt. 112 e 214 c.p.c.”, avendo [OSCURATO:SOCIETA]. esposto “fatti e circostanze non veri e contraddittori”. La Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 5030/2017, rigettava il gravame, confermando la sentenza di primo grado con motivazione parzialmente difforme: il giudice di secondo grado ha ritenuto che l’obbligazione di pagamento a carico del [OSCURATO:PERSONA] fosse sorta dal contratto di compravendita di mobili stipulato verbalmente dalla figlia del citato Nola quale mandataria con rappresentanza del padre, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1387 e 1388 c.c. 3. Contro la citata sentenza di appello ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto attività dife nsive in questa sede. Il ricorrente ha anche depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in un motivo rubricato “art. 360, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 1387 e 1388 c.c.”: quanto sostenuto dalla Corte d’appello, ossia che il ricorrente aveva dato alla figlia [OSCURATO:PERSONA] il mandato di rappresentarlo nel contratto di vendita di beni mobili, è “invenzione grossolana”, che contrasta con gli stessi documenti prodotti da controparte (il messaggio di posta elettronica del 20 novembre 2012 e il buono di consegna). II. Il motivo non può essere accolto. La denuncia di violazione di legge è, in effetti, inammissibile, perché essa non enuclea una regula iuris applicata dalla Corte territoriale e contrastante con le disposizioni codicistiche di cui si lamenta la violazione, bensì censura il giudizio di fatto operato dalla Corte d’appello di Milano in ordine alla ritenuta provata stipulazione verbale di un contratto di compravendita di beni mobili da parte della figlia dell’odierno ricorrente quale mandataria con rappresentanza del padre. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che l'esternazione del potere rappresentativo può avvenire anche senza l'espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato, purché vi sia un comportamento del mandatario che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell'altro contraente la circostanza che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti dell'attività sono destinati a prodursi direttamente. L'accertamento circa la sussistenza o meno della spendita del nome del rappresentato è compito devoluto al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove motivato (cfr., specificamente, Cass. n. 13978/2005 e Cass. n. 22616/2019): è infatti rimessa al giudice di merito la valutazione in ordine al conferimento dei poteri rappresentativi e all’eventuale, se del caso implicita, spendita di tale potere rappresentativo attraverso il compimento di atti e comportamenti, che, per univocità e concludenza, presuppongano che tale potere sia portato a conoscenza dell'altra parte. Nel caso di specie – con accertamento in fatto adeguatamente motivato, perciò incensurabile nella presente sede di legittimità– la Corte d’appello, valorizzando idoneamente elementi probatori “tra loro coerenti” (il sopra menzionato messaggio di posta elettronicae le univoche risultanze dell’assunta prova testimoniale), ha ritenuto provato che la figlia del ricorrente si eraespressamente qualificata come tale, precisando che ella si era occupata dell’ordine per conto del padre, così pervenendo alla conclusione che tale comportamento aveva ingenerato un legittimo affidamento sulla sussistenzadei poteri rappresentativi della medesima ; peraltro, ha aggiunto il giudice di appello, il [OSCURATO:PERSONA] non aveva formulato alcuna specifica contestazione sulla spendita del suo nome da parte della figlia, limitandosi solo a sostenere di non essere stato lui ad occuparsi personalmente della fornitura. Pertanto, la Corte milanese ha correttamente affermato che – in presenza del complessivo univoco quadro probatorio – si era venuta a configurare l’insorgenza di un’obbligazione diretta a carico del [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al pagamento del corrispettivo della controversa fornitura di beni mobili, in virtù della ravvisata conclusione del relativo contratto con la fornitrice ad opera della [OSCURATO:PERSONA], figlia dell’odierno ricorrente, che aveva, per l’appunto, operato in veste di rappresentante del padre. III. Il ricorso va, quindi,rigettato. Non vi è pronuncia sulle spese, non essendosi l’intimata difesa nel presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/2002, si dà atto del la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del com
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