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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 aprile 2022

Cassazione n. 22269/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE di APPELLO di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Lucia ODELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. - Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137- [OSCURATO:PERSONA]

1. E' impugnata la sentenza della Corte di appello di Campobasso, che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città, - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di bancarotta fraudolenta documentale commessa quale liquidatore della società [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarata fallita il 29/09/2014 - ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, rideterminando la pena principale e quella accessoria fallimentare individuata in anni cinque, altresì revocando l'interdizione legale.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, che svolge due motivi.

2.1. Con il primo, deduce vizi della motivazione con riguardo all'elemento soggettivo del reato, assumendo la mancata dimostrazione della regolare notifica al ricorrente della sentenza di fallimento, oltre che della consegna agli organi fallimentari della documentazione contabile della società, da parte del precedente amministratore.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia la mancata assunzione della prova dichiarativa, costituita dalla invocata escussione del notaio, dinanzi al quale sarebbe avvenuta la nomina del ricorrente quale liquidatore, nella prospettazione difensiva decisiva ai fini della ricostruzione della vicenda ogni oltre ragionevole dubbio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per la genericità dei rilievi, formulati senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e, con riguardo al secondo motivo, nulla deducendo in ordine alla decisività delle prove che si assumono omesse. 2 .Nella sentenza impugnata, la Corte di appello ha fatto riferimento alle dichiarazioni, ritenute immuni dal sospetto di calunnia, del precedente amministratore, che ha riferito in sede di interrogatorio, di avere consegnato le scritture al ricorrente in presenza di un collega; d'altro canto, il teste di polizia giudiziaria che svolse le indagini, ha ricordato in dibattimento come la documentazione fosse stata esibita dal precedente amministratore in sede di interrogatorio.

Da qui la logica deduzione che le scritture fossero state istituite e consegnate al ricorrente, all'atto della assunzione della qualifica di liquidatore, e da questi sottratte o occultate. 3.Quanto alla dedotta mancanza di prova della notifica della sentenza di fallimento - al di là della considerazione che si tratta di deduzione nuova, inammissibilmente formulata per la prima volta dinanzi al Giudice di legittimità (da ultimo, Sez. 2 n. 34044 del 20/11/2020 Rv. 280306), dal momento che, con il gravame di merito il rilievo si era concentrato sulla mancata ricezione dell'invito del curatore fallimentare a consegnare le scritture contabili, nulla venendo dedotto neppure con i motivi nuovi, e avendo la Corte di appello correttamente replicato sul punto (Sez. 5, n. 42618 del 24/09/2004 Rv. 229903) - deve osservarsi che il ricorrente non ha mai provveduto al deposito della documentazione, neppure tardivamente, una volta venuto a conoscenza del giudizio penale; da qui la logica inferenza della volontà di sottrarre le scritture contabili alla procedura fallimentare, in danno dei creditori.

4. Manifestamente infondato, per assoluta genericità, il secondo motivo che denuncia la omessa l'integrazione istruttoria richiesta dalla Difesa, giacché, ancora una volta, il ricorrente non si misura con la motivazione con la quale la sentenza impugnata ha implicitamente valutato come irrilevante la prova richiesta, avendo ritenuto acclarata la circostanza che il ricorrente, con l'assunzione della carica di liquidatore, fosse venuto anche in possesso delle scritture contabili, in tale senso deponendo le dichiarazioni di ben due testimoni.

Cosicchè, in assenza di più specifiche deduzioni in ordine alla decisività della rinnovazione istruttoria, capacce di scardinare il costrutto probatorio emergente dalla istruttoria e coerentemente valutato dai giudici di merito, il motivo risulta inammissibile.

Infatti, in tema di rinnovazione istruttoria, la riassunzione di prove già acquisite o l'assunzione di quelle nuove ( comma 1) è subordinata alla condizione che i dati probatori raccolti in precedenza siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività ( Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, Rv. 268657), ed è necessaria la dimostrazione, in positivo, della necessità del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio (Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017, Rv. 269334). 5.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 11 aprile 2022 Il 1nsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] belmont Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE di APPELLO di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Lucia ODELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. - Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137- [OSCURATO:PERSONA] 1. E' impugnata la sentenza della Corte di appello di Campobasso, che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città, - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di bancarotta fraudolenta documentale commessa quale liquidatore della società [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarata fallita il 29/09/2014 - ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, rideterminando la pena principale e quella accessoria fallimentare individuata in anni cinque, altresì revocando l'interdizione legale. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, che svolge due motivi. 2.1. Con il primo, deduce vizi della motivazione con riguardo all'elemento soggettivo del reato, assumendo la mancata dimostrazione della regolare notifica al ricorrente della sentenza di fallimento, oltre che della consegna agli organi fallimentari della documentazione contabile della società, da parte del precedente amministratore. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia la mancata assunzione della prova dichiarativa, costituita dalla invocata escussione del notaio, dinanzi al quale sarebbe avvenuta la nomina del ricorrente quale liquidatore, nella prospettazione difensiva decisiva ai fini della ricostruzione della vicenda ogni oltre ragionevole dubbio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per la genericità dei rilievi, formulati senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e, con riguardo al secondo motivo, nulla deducendo in ordine alla decisività delle prove che si assumono omesse. 2 .Nella sentenza impugnata, la Corte di appello ha fatto riferimento alle dichiarazioni, ritenute immuni dal sospetto di calunnia, del precedente amministratore, che ha riferito in sede di interrogatorio, di avere consegnato le scritture al ricorrente in presenza di un collega; d'altro canto, il teste di polizia giudiziaria che svolse le indagini, ha ricordato in dibattimento come la documentazione fosse stata esibita dal precedente amministratore in sede di interrogatorio. Da qui la logica deduzione che le scritture fossero state istituite e consegnate al ricorrente, all'atto della assunzione della qualifica di liquidatore, e da questi sottratte o occultate. 3.Quanto alla dedotta mancanza di prova della notifica della sentenza di fallimento - al di là della considerazione che si tratta di deduzione nuova, inammissibilmente formulata per la prima volta dinanzi al Giudice di legittimità (da ultimo, Sez. 2 n. 34044 del 20/11/2020 Rv. 280306), dal momento che, con il gravame di merito il rilievo si era concentrato sulla mancata ricezione dell'invito del curatore fallimentare a consegnare le scritture contabili, nulla venendo dedotto neppure con i motivi nuovi, e avendo la Corte di appello correttamente replicato sul punto (Sez. 5, n. 42618 del 24/09/2004 Rv. 229903) - deve osservarsi che il ricorrente non ha mai provveduto al deposito della documentazione, neppure tardivamente, una volta venuto a conoscenza del giudizio penale; da qui la logica inferenza della volontà di sottrarre le scritture contabili alla procedura fallimentare, in danno dei creditori. 4. Manifestamente infondato, per assoluta genericità, il secondo motivo che denuncia la omessa l'integrazione istruttoria richiesta dalla Difesa, giacché, ancora una volta, il ricorrente non si misura con la motivazione con la quale la sentenza impugnata ha implicitamente valutato come irrilevante la prova richiesta, avendo ritenuto acclarata la circostanza che il ricorrente, con l'assunzione della carica di liquidatore, fosse venuto anche in possesso delle scritture contabili, in tale senso deponendo le dichiarazioni di ben due testimoni. Cosicchè, in assenza di più specifiche deduzioni in ordine alla decisività della rinnovazione istruttoria, capacce di scardinare il costrutto probatorio emergente dalla istruttoria e coerentemente valutato dai giudici di merito, il motivo risulta inammissibile. Infatti, in tema di rinnovazione istruttoria, la riassunzione di prove già acquisite o l'assunzione di quelle nuove ( comma 1) è subordinata alla condizione che i dati probatori raccolti in precedenza siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività ( Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, Rv. 268657), ed è necessaria la dimostrazione, in positivo, della necessità del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio (Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017, Rv. 269334). 5.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 11 aprile 2022 Il 1nsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] belmont Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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