CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14120/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 30912/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 c.p.); Esaminati i motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e relativi al giudizio di responsabilità, al dolo, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti generiche, alla ritenuta recidiva, alla sostituzione della pena, alla dosimetria della pena; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (la richiesta di pena sostitutiva non era stata dedotta specificamente con latto di appello); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inamm P.Q.M