CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06708/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; . (2 ( [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che, quale di Giudice del rinvio, ha condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011; considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) - è manifestamente infondato per la dirimente considerazione che la Corte di merito ha ritenuto l'abitualità del comportamento dell'imputato (ostativa all'applicazione dell'istituto), evidenziando l'identità di indole del reato per cui si ricorre e di quelli oggetto delle precedenti condanne da lui riportate in ragione della commissione di tutti i reati in discorso nell'ambito dell'esercizio di attività di impresa, e ciò in ossequio ai parametri posti dalla sentenza di annullamento con rinvio (che aveva affermato che l'identità dell'indole dei reati eventualmente commessi deve essere valutata dal giudice in relazione al caso esaminato, verificando se in concreto i reati presentino caratteri fondamentali comuni: cfr. Sez. 4, n. 27323 del 04/05/2017, Garbocci, Rv. 270107 - 01), così rendendo una motivazione congrua e logica che non può essere ulteriormente sindacata in questa sede; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso