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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 gennaio 2022

Cassazione n. 35185/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 ottobre 1966nato a Battipaglia il 24 luglio 1962 avverso l'ordinanza del Tribunale di Gorizia resa il 15 ottobre 2018 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata resa all'udienza del 31 gennaio 2022 il Tribunale di Gorizia ha revocato l'ordinanza di ammissione alla messa alla prova disposta in favore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] il 15 ottobre 2018, ordinando la prosecuzione del giudizio e rinviando all'udienza del 16 maggio 2022. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso il difensore dell'imputato, deducendo: 2.1violazione di legge e in particolare degli articoli 127 e 464 octies cod. proc.pen. poiché l'impugnata ordinanza è stata adottata ex officio dal giudice monocratico, in violazione delle disposizioni che prevedono la fissazione di un'apposita udienza per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno 10 giorni prima, come disposto dall'articolo 464 octies cod. proc.pen..

La revoca invece è avvenuta nell'ambito di un'udienza ordinaria, fissata a seguito di una serie di rinvii, senza specifico avviso alle parti. 2.2 Violazione di legge e in particolare dell'art. 168 quater codice penale per insussistenza dei presupposti-di revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato. 1.1La prima ordinanza era stata annullata da questa Corte soltanto per un motivo processuale, in quanto era stata pronunziata de plano e con provvedimento emesso fuori udienza.

Il giudice di rinvio ha celebrato una nuova udienza e sulla base del compendio acquisito ha confermato la revoca.

L'ordinanza di revoca è stata emessa nel corso dell'udienza e dal tenore della ordinanza si evince che nel contraddittorio delle parti è stato valutato l'andamento della messa alla prova, sulla base della relazione finale del servizio sociale.

Dal tenore della norma non emerge la necessità che in caso di rinvio venga indicata precisamente la motivazione dell'udienza stessa, essendo sufficiente che la parte abbia la possibilità di partecipare e di controdedurre in diretta.

Ed è certo che la difesa ha avuto la possibilità di interloquire ed era ben consapevole dell'oggetto dell'udienza dinanzi al giudice di rinvio. 1.2 Anche il secondo motivo è infondato.

In sostanza il giudice del rinvio ha sanato il difetto processuale di contraddittorio che aveva cagionato l'annullamento del primo provvedimento di revoca e ha provveduto a rivalutare nel contradditorio delle parti gli elementi offerti che erano stati oggetto della prima valutazione operata il 22/11/2019 Il ricorrente non allega elementi nuovi o circostanze tali da smentire quanto dedotto dalla relazione del servizio sociale, da cui emerge che l'imputato, ben prima della revoca della messa alla prova, revoca poi annullata da questa Corte per motivi processuali, non aveva partecipato in modo proficuo al progetto elaborato in suo favore, astenendosi dal presentarsi al lavoro.

2. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma 3 giugno 2022 il consigliere estensore Il President0/ , [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 ottobre 1966nato a Battipaglia il 24 luglio 1962 avverso l'ordinanza del Tribunale di Gorizia resa il 15 ottobre 2018 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata resa all'udienza del 31 gennaio 2022 il Tribunale di Gorizia ha revocato l'ordinanza di ammissione alla messa alla prova disposta in favore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] il 15 ottobre 2018, ordinando la prosecuzione del giudizio e rinviando all'udienza del 16 maggio 2022. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso il difensore dell'imputato, deducendo: 2.1violazione di legge e in particolare degli articoli 127 e 464 octies cod. proc.pen. poiché l'impugnata ordinanza è stata adottata ex officio dal giudice monocratico, in violazione delle disposizioni che prevedono la fissazione di un'apposita udienza per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno 10 giorni prima, come disposto dall'articolo 464 octies cod. proc.pen.. La revoca invece è avvenuta nell'ambito di un'udienza ordinaria, fissata a seguito di una serie di rinvii, senza specifico avviso alle parti. 2.2 Violazione di legge e in particolare dell'art. 168 quater codice penale per insussistenza dei presupposti-di revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato. 1.1La prima ordinanza era stata annullata da questa Corte soltanto per un motivo processuale, in quanto era stata pronunziata de plano e con provvedimento emesso fuori udienza. Il giudice di rinvio ha celebrato una nuova udienza e sulla base del compendio acquisito ha confermato la revoca. L'ordinanza di revoca è stata emessa nel corso dell'udienza e dal tenore della ordinanza si evince che nel contraddittorio delle parti è stato valutato l'andamento della messa alla prova, sulla base della relazione finale del servizio sociale. Dal tenore della norma non emerge la necessità che in caso di rinvio venga indicata precisamente la motivazione dell'udienza stessa, essendo sufficiente che la parte abbia la possibilità di partecipare e di controdedurre in diretta. Ed è certo che la difesa ha avuto la possibilità di interloquire ed era ben consapevole dell'oggetto dell'udienza dinanzi al giudice di rinvio. 1.2 Anche il secondo motivo è infondato. In sostanza il giudice del rinvio ha sanato il difetto processuale di contraddittorio che aveva cagionato l'annullamento del primo provvedimento di revoca e ha provveduto a rivalutare nel contradditorio delle parti gli elementi offerti che erano stati oggetto della prima valutazione operata il 22/11/2019 Il ricorrente non allega elementi nuovi o circostanze tali da smentire quanto dedotto dalla relazione del servizio sociale, da cui emerge che l'imputato, ben prima della revoca della messa alla prova, revoca poi annullata da questa Corte per motivi processuali, non aveva partecipato in modo proficuo al progetto elaborato in suo favore, astenendosi dal presentarsi al lavoro. 2. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 3 giugno 2022 il consigliere estensore Il President0/ , [OSCURATO:PERSONA]
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