CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 22452/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14878/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentat a e difes a dall’A vv . [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura rilasciata su foglio separato posto in calce al ricorso per cassazione; -ricorrente - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; difeso da sé stesso, ex art.86 cod. proc. civ. (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente – nonché di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 14878/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- per la cassazione dellasentenza n. 261 /2022 della CORTE d ’ APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il 6 aprile 2022; udìta la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28 giugno 2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] S paziani . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n.76/2002 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettò l’opposizioneche [OSCURATO:PERSONA], con il ministero dell’ a vv . [OSCURATO:PERSONA], aveva proposto a l decreto e messo dal Presidente del medesimo tribunale, con cui le era stato ingiunto di pagare alla [OSCURATO:PERSONA] di Crotone la somma di Lire 82.006.455, sulla base di un negozio di fideiussione da lei stipulato per garantire l’adempimento delle obbligazioni assunte dall’ex coniuge, [OSCURATO:PERSONA] , nell’ambito di un rapportodi finanziamento bancario. La sentenza non fu impugnata dall’opponente soccombente a ministero del suo difensore e passò in giudicato; la [OSCURATO:PERSONA] di Crotone azionò il decreto ingiuntivo in executivis, insinuandosi in una procedura espropriativa già iniziata nei confronti della debitrice da altro istituto di credito; a seguito di transazione , la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] versò alla banca la somma complessivadi 90.000 Euro. 2. Con citazione del 1° dicembre 2005, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] citò in giudizio risarcitorio l’ a vv. Dattola dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], assumendone l’inesatto adempimento rispetto al mandato professionale conferitogli in relazione alla causa di opposizione al decreto ingiuntivo, e sitata nella sentenza a lei sfavorevole n. 76/2002. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio , resistendo alla domanda risarcitoria, chiamando in manleva la propria società assicurativa, A.C. 28.06.2024 N. R.G. 14878/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e proponendo domanda riconvenzionale per il pagamento di compensi professionali asseritamente non corrisposti in or dine a diversi giudizi , svoltisi dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] tra il 1993 e il 1999 in confronto di diversi soggetti , nei quali aveva difeso [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n.1516 del 2012, previa reiezione della richiesta di estromissione proposta dalla società assicurativa, rigettò sia la domanda principale risarcitoria della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] che quella riconvenzionale di adempimento formulata dall’ a vv. Dattola e compensò le spese tra le parti. 2.1. Con riguardo alla domanda principale ritenne: a) che la sentenza n.76/2002 era ingiusta e illegittima in quanto aveva fondato la decisione su un documento – la scrittura privata di concessione della garanzia datata 31 ottobre 1989 e recante la firma della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] – che era stato da lei disconosciuto e che, quindi, non sarebbe stato utilizzabile sul piano probatorio in assenza dell’assoluzione dell’onere di chiederne la verificazione da parte dell’istituto di credito che aveva inteso avvalersene; b) che , pertanto, l’eventuale appello proposto avverso detta sentenza sarebbe stato verosimilmente accolto, il che implicava la mala gestio della lite da parte dell’ a vv. Dattola, che aveva omesso di proporre l’impugnazione, pur essendo a ciò legittimato dal mandato ricevuto; c) che, tuttavia, doveva escludersi il nesso di causalità tra l’omissione del professionista e il danno subìto dalla cliente, danno che quest’ultima avrebbe potuto evitareimpugnando di falsità in sede penale e civile la firma presente nella scrittura privata di concessione della garanzia. 2.2.Con riguardo alla domanda riconvenzionale , il primo giudice ritenne carente la prova del credito professionale, soprattutto in ordine al quantum, in ragione della mancata asseverazione dell’entità A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 14878/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani dei compensi asseritamente non corrisposti mediante parere di congruità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. 3.Avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] , sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] proposero gravame dinanzi alla Corte d’appello della stessa città, rispettivamente con citazione del 23 febbraio e del 28 marzo 2013 (quest’ultim a replicat a con impugnazione proposta in via incidentale –nella comparsa di risposta del 6 giugno 2013 – rispetto a quella principale spiegata dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]). La Corte territoriale reggina, con sentenza 6 aprile 2022, n. 261: a)ha dichiarato inammissibile l’impugnazione spiegata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]) s.p.a.; b)ha rigettato l’appello proposto dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; c)ha parzialmente accolto l’appello spiegato da quest’ultimo nei confronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], condannandola, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale del professionista, al pagamento , in favore d i quest’ultimo, della somma di Euro 6.747,46, oltre interessi dalla domanda al saldo; d) ha condannato la sig. ra [OSCURATO:PERSONA] sia a rimborsare all’avv.Dattola i due terzi delle spese del primo grado concernenti il relativo rapporto processuale (compensate nella misura di un terzo), sia a rimborsare ad entrambi gli appellati le spese del grado d’appello inerenti i rispettivi rapporti processuali, compensando solo quelle spettanti a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di un quarto. La Corte d’appello ha decisosulla base dei seguenti rilievi: I-con riguardo alla domanda principale , diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non sussisteva né l’ illegittimità e l’ in giustizia della sentenza n. 76 del 2002 n é, conseguentemente , la mala gestio della lite da parte dell’ a vv. Dattola per la mancata proposizione dell’appello: da un lato, infatti, doveva escludersi che nella specie A.C. 28.06.2024 N. R.G. 14878/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani fosse stato effettivamente ed utilmente operato il disconoscimento della scrittura privata di concessione della garanzia (sicché nessun onere di chiederne la verificazione era sorto in capo alla banca creditrice); dall’altro lato , e conseguentemente, non poteva affermarsi che la proposizione dell’appello «avrebbe potuto ragionevolmente portare alla riforma della decisione sfavorevole alla [OSCURATO:PERSONA]» (pagg.16-17 della sentenza impugnata); II- con riguardo al la domanda riconvenzionale , mentre, per un verso, sussisteva la prova delle prestazioni professionali svolte dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai giudizi introdotti tra il 1993 e il 1999 nell’interesse della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], senza che quest’ultima avesse contestato il mancato pagamento dei compensi per esse dovuti, per altro verso, la mancanza del parere di congruità dell’Ordine degli avvocati era del t utto irrilevante, potendo il quantum essere determinato in base alle tariffe vigenti secondo la disciplina del d.m. n.55 del 2014 (pagg.19-20 della sentenza impugnata). 4. Per la cassazione della sentenza della Corte reggina ricorre [OSCURATO:PERSONA], sulla base di sette motivi. Rispondono con distinti controricorsi sia [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA]) s.p.a.. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non hapresentato conclusioni scritte. Sono state depositate memorie dalla ricorrente e da [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] A. Con il primo motivo viene censurata la reiezione dell’appello nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] (oggi [OSCURATO:SOCIETA]) s.p.a.. A.C. 28.06.2024 N. R.G. 14878/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani A.1.In particolare, con questo motivo viene denunciata la “ Nullità della sentenza, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., con riferimento all’art. 113, comma 1 c.p.c., per violazione degli articoli 331, 105, 106, 350 comma 2, c.p.c., nella parte in cui dichiara inammissibile l’evocazione diretta nel giudizio di appello della compagnia assicuratrice, chiamata in garanzia dal convenuto e interventore adesivo autonomo in primo grado, condannando poi l’appellante alla rifusione delle spese della stessa compagnia, per effetto della dichiarata inammissibilità”. La ricorrente osserva che: a) in seguito alla chiamata in garanzia da parte di [OSCURATO:PERSONA] , l’Auro r a [OSCURATO:SOCIETA]. (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) aveva p roposto domanda di estromissione ma tale domanda era stata rigettata dal giudice di primo grado, il quale a veva accertato la sussistenza della copertura assicurativa e il conseguente obbligo di manleva; b) inoltre, l a compagnia assicuratrice, dopo essere stata chiamat a in garanzia dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel corso del giudizio di primo grado, costituendosi in giudizio, non aveva solo resistito alladomanda di garanzia ma aveva contestatola fondatezza della domanda principale, sollevando diverse eccezioni di rito e di merito e prendendo una posizione processuale e sostanziale adesiva rispetto alla posizione del convenuto chiamante; essa,pertanto, aveva assunto nel giudizio la posizione di interventore adesivo autonomo, potendo essere condannat a in solido con il chiamantec o n cui condivideva i l medesimo interesse ; c) infine, per principio giurisprudenziale consolidato, l a chiama ta in garanzia determinerebbe un litisconsorzio necessario processuale tra il terzo chiamato e le parti originarie, con conseguente inscindibilità delle cause ex art. 331 cod. proc. civ., sicché l’attore che impugna la sentenza a sé sfavorevole sarebbe tenuto ad evocare nel giudizio d’appello, oltre che il responsabile, anche il garante, e ciò anche A.C. 28.06.2024 N. R.G. 14878/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani quando il chiamato non abbia contestato la fondatezza della domanda proposta dall'attore nei confronti del proprio chiamante e l'attore (appellante) non abbia proposto domande nei confronti del chiamato. A.1.1. Il motivo è inammissibile poiché non si confronta con la ratio della statuizioneimpugnata. A.1.1.a.Questa, dato atto del rigetto, da parte del primo giudice, dell’istanza di estromissione formulata dalla compagnia assicurativa , ha tuttavia disatteso l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della medesima compagnia sulla base di un duplice , concorrenterilievo: da un lato, quello per cui la domanda di garanzia, restata assorbita nella st atuizione di rigetto della domanda principale resa dal giudice di primo grado , non era stata rip roposta in grado d’appello da parte dell’assicurato [OSCURATO:PERSONA] ; dall’altro lato, quello percui la vocatio in ius di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era stata formulata da parte dell ’appella nte , « non già a mero fine di litis contestatio bensì anche condannatori (in solido tra il Dattola e la detta chiamata)» (pag.14 della sentenza impugnata) , in spregio al principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità ( è stata richiamata Cass. n. 5259/2021) per cui “ in tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l'assicuratore dello stesso, né può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all'assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità, anche quando l'assicurato chieda all'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alla modalità di esecuzione della prestazione indennitaria; perciò, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo danneggiato, nei confronti del A.C. 28.06.2024 N. R.G. 14878/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana”. A.1.1.b. Dinanzi a tale ratio decidendi , n on assume rilievo il principio, affermato da questa Corte (Cass. n. 925/2017) per cui l’assicuratore della responsabilità civile, a seguito della chiamata in garanzia, assume nel giudizio la posizione di interventore adesivo autonomo, giacché tale principio predica la posizione processuale del chiamato nell’ipotesi in cui contesti la domanda attorea , in funzione del giudizio di soccombenza, ma non gli attribuisce la legittimazione passiva in ordine a tale domanda, che, in assenza di azione diretta del danneggiato, resta in capo al convenuto. A.1.1.c. Del pari non a s sume rilievo il principio, parimenti affermato (Cass. n. 9013/2022) , per cui l a chiamata in garanzia determina un litisconsorzio necessario processuale tra il terzo chiamato e le parti originarie, atteso che la posizione di litisconsorte necessario processuale (nella fattispecie, tra l’altro, venuta meno in ragione della mancata riproposizione della domanda di garanzia nel grado d’appello) non attribuisce al chiamato in garanzia la legittimazione passiva in ordine alla domanda principale, ove difetti l’azione diretta del danneggiato nei suoi confronti. B. Con il secondo, il terzo e il quarto motivo è censurata la statuizione di rigetto della domanda principale risarcitoria. B.2. Con il secondo motivo viene denunciata “ Motivazione perplessa ed incomprensibile con conseguenziale nullità della sentenza, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione degli artt.132, n.4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ed in relazione agli artt. 112 e 161 c.p.c., con conseguente violazione dell’art.24 della Costituzione, nella parte in cui il giudice d’appello sovverte l’ordine logico-giuridico delle domande, snaturando integralmente con un anomalo e A.C. 28.06.2024 N. R.G. 14878/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani contraddittorio ragionamento, la risposta alla domanda di giustizia del cittadino italiano”. La ricorrente sostiene che « Il Tribunale con la decisione 1516/12 del 28/9/2012 (all.2), e seguendo l’ordine cronologico-sistematico delle domande attrici, accertò “una mala gestio della causa“ dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], nello svolgimento dell’incarico professionale assegnatogli dall’[OSCURATO:PERSONA], e quindi una sua responsabilità professionale per l’eventuale danno che l’[OSCURATO:PERSONA] avesse subito in conseguenza di tale illecito; nel prosieguo, però, rilevando (erroneamente) l’inesistenza di alcun nesso di causalità tra l’evento illecito accertato e il danno lamentato, finì per rigettare la domanda proposta». La Corte d ’a ppello , «ribaltando l’ordine delle logiche precedenze processuali»,si sarebbe «invece dilungata sulle possibili conseguenze dell’evento dannoso (l’esito prognostico dell’appello non proposto), prima ancora di esaminare e decidere sulla esistenza, o meno, dell’evento dannoso stesso, così stravolgendo il contesto degli eventi accaduti e pervenendo a conclusioni illogiche ed antigiuridiche» (p.19 del ricorso). B.2.1.Il motivo è manifestamente inammissibile. B.2.1.a.In seguito alla riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità attiene all’esistenza in sé della motivazione e alla sua coerenza, e resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art.132 n.4 cod. proc. civ., la cui violazione – deducibile in sede di legittimità quale nullità processuale ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ.– sussiste qualora la motivazione sia A.C. 28.06.2024 N. R.G. 14878/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. U n., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 03/03/2022, n. 7090). Nel caso di specie, lungi dal sussistere le illustrate gravi lacune motivazionali, la sentenza impugnata, con particolare riferimento alla statuizione di rigetto della domanda principale risarcitoria, si mostra corredata da un ampio, articolato e coerente apparato argomentativo, avendo il giudice d’appello ritenuto – sulla base di un motivato giudizio di merito, come tale non sindacabile in sede di legittimità – che non sussisteva la dedotta mala gestio della lite (con p a rticolare riguardo alla mancata proposizione dell’appello avverso la sentenza n. 76/2002) da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. La Corte reggina, in particolare, ha rilevato che nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (definito con l a predetta sentenza ), non era stato operato dall’opponente un formale disconoscimento della scrittura o della sottoscrizione, ai sensi dell’art. 214 cod. proc. civ., poiché la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, si era limitata ad avanzare dei dubbi sulla paternità della firma apposta al contratto di garanzia, senza contestarne la veridicità ma osservando che sicuramente non avrebbe potuto sottoscrivere tale contratto dopo il mese di marzo 1987, epoca in cui non aveva più rapporti con il marito, da cui si sarebbe separata nell’ottobre successivo ; pertanto, in mancanza di formale disconoscimento della scrittura , non poteva reputarsi illegittima la sentenza che l’ aveva utilizzata in fu nzione probatoria,né poteva ritenersi che l’appello avverso la stessa avrebbe avuto una plausibile possibilità di accoglimento. A.C. 28.06.2024 N. R.G. 14878/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] motivazione della sentenza impugnata non è quindi né mancante né apparente né contraddittoria, con conseguente inammissibilità del motivo in esame. B.3. Con il terzo motivo è denunciato “ Vizio per omessa e insufficiente motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., con violazione dell’art. 132, n.4 c.p.c., per violazione degli artt. 83, 1176, comma 2 e 2236 c.c., nonché degli artt. 2702, c.c. e 214 e 215 c.p.c., nel rapporto con gli artt. 37, 38 e 40 del [OSCURATO:PERSONA], all’epoca vigente, anche violati, con consequenziale nullità della sentenza, in relazione alla contraddittoria ed errata identificazione del fatto storico da cui scaturisce l’inadempimento professionale, a cui il Giudice d’appello perviene con ragionamento motivazionale anomalo, giuridicamente non corretto e privo di coerente giustificazione”. La ricorrente deduce che le domande proposte al giudice del merito «non erano limitate alla sola questione del mancato appello della sentenza»e che, anzi, «per [OSCURATO:PERSONA] i profili di negligenza lamentati erano multipli» sicché la Corte territoriale, «per dare coerenza alla declaratoria di inesistenza del nesso causale idoneo a qualificare il danno lamentato, avrebbe dovuto individuare quale altra tipologia di negligenza fra quelle sottoposte alla sua attenzione (dall’[OSCURATO:PERSONA]), e pur se disattese dal primo Giudice, avesse consentito l’incardinamento dell’assioma giuridico; ovvero, per contro, con riferimento alle medesime tipologie diversamente rappresentate (dal Dattola) avrebbe dovuto motivare l’inesistenza della contestata negligenza responsabile dell’avvocato nella gestione del giudizio 921/93». B.3.1. Il motivo è manifestamente inammissibile già per il fatto che, nella deduzione della censura, vie ne attribuito rilievo al ritenuto difetto di sufficienza della motivazione, in spregio al principio per cui A.C. 28.06.2024 N. R.G. 14878/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani è denunciabile in cassazione solo la totale mancanza, l’apparenza o l’incoerenza(ma non l’insufficienza) motivazionale. Il motivo è, inoltre, inammissibile per difetto di specificità in relazione al tenore della statuizione impugna ta , in q uanto, nel censurare la mancata individuazione di altre indefinite “t i pologie” di negligenza professionale (oltre la mancata proposizione dell’appello) o, in alternativa, la mancata motivazione sulla loro inesistenza , omette di considerare che la statuizione del giudice d’appello, per come sopra illustrata, è nel senso di attribuire rilievo all ’accertato difetto di ingiustizia e illegittimità della sentenza n. 76 del 2002. B.4.Con il quarto motivo è denunciata “Nullità della sentenza per motivazione anomala pel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., con omesso esame di documento storico decisivo, esistente tra gli atti processuali e discusso tra le parti, con conseguenziale violazione dell’art. 132, n.4 c.p.c., con riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione al risultato di un giudizio prognostico il cui ragionamento, diverso da quello esposto dal primo Giudice, è sviluppato incoerentemente con vizi logici e violazione degli artt. 342 c.p.c., 1936 e 1937 c.c., 1325 e 1418, c.c.”. La ricorrente, richiamato il consolidato principio secondo cui, nella professione di avvocato, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita, deduce che tale valutazione non sarebbe stata correttamente svolta dalla Corte territoriale, poiché in funzione del giudizio prognostico circa la probabilità di accoglimento dell’appello avverso la sentenza n. 76 del 2002, essa avrebbe considerato solo una delle eccezioni formulate dalla difesa, « e precisamente l’irregolare eccezione di A.C. 28.06.2024 N. R.G. 14878/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani disconoscimento scrittura privata, formulata nella terza difesa in violazione degli artt. 2702 c.c. e 214 e 215 c.p.c.» (pag.42 del ricorso), «senza per nulla considerare ai medesimi fini valutativi la prima rituale (e fondata) eccezione di “ vizio di legittimazione attiva della banca ingiungente … non avendo mai la opponente stipulato alcun contratto di fideiussione con detta Banca …”». B.4.1.Il motivo è manifestamente inammissibile. Il giudizio prognostico nelle controversie di responsabilità professionale rientra in una valutazione di merito che, ove accompagnata da una motivazione non viziata, non può essere censurata in sede di legittimità (ex aliis, Cass. 08/02/2021, n. 2907). C. Con il quinto e il sesto motivo è censurata la statuizione di parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di pagamento delle competenze professionali. C.5. Con il q uinto motivo , precisamente, viene denunciat o “ Vizio di attività con conseguenziale nullità della sentenza, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione degli artt. 12 preleggi, 132, n.3 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione agli artt. 112 e 161 c.p.c., con riferimento all’art. 36 c.p.c., nella parte in cui il giudice non rileva l’opposizione al simultaneus processus, ritualmente eccepito dalla convenuta riconvenzionale”. La ricorrente, in estrema sintesi, lamenta che la Corte d’appello non abbia esaminato l’eccezione di inammissibilità della domanda proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per mancanza di connessione per riconvenzione ex art.36 cod. proc civ.. C.5.1.il motivo è inammissibile già per la non corretta deduzione del vizio di omessa pronuncia, la quale postula che siano riportare fedelmente, nel ricorso per cassazione, la domanda, l’eccezione o il motivo di gravame sui quali il giudice del merito non avrebbe provveduto, unitamente alla specifica indicazione dell’atto A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 14878/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani processuale in cui sarebbero stati proposti (Cass. da ultimo, Cass.14/10/2021, n. 28072; in precedenza, tra le altre, Cass. 04/07/2014, n. 15367 In ogni caso, il motivo sarebbe infondato , in quanto l’esatto o inesatto adempimento dell’obbligazione professionale concorreva alla causa petendi sia della domanda principale che di quella riconvenzionale e in quanto il pagamento del compenso professionale avrebbe potuto essere posto dal convenuto a fondamento di una eccezione di compensazione. C.6.Con il sesto motivo viene denunciata “Nullità della sentenza, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., con riferimento agli artt. 113, comma 1, 115 e 116 c.p.c., per violazione degli artt. 1219 c.c., 636 e 633 c.p.c. anche con riferimento all’art. 43 del [OSCURATO:PERSONA], e per violazione sia dell’art.1, DM [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.55, sia del DM 5/10/1994, n.585, con falsa applicazione dell’art. 164, comma 4, in relazione all’art. 163, comma 3, n.3 c.p.c., nella parte in cui il Giudice d’appello esamina una domanda indeterminata di credito per compensi professionali, in mancanza dei documenti specificativi e certificativi del credito preteso, applicando criteri determinativi non conformi a quelli applicabili, ratione temporis”. C.6.1. Il motivo è inammissibile. Nell’esercizio del proprio potere di rilevazione e interpretazione della domanda, il giudice del merito ha motivatamente reputato determinatala domanda di adempimento. D’altra parte, la dedotta mancanza « dei documenti specificativi e certificativi del credito preteso» avrebbe potuto – in thesi – assumere rilevanza ai fini della prova del quantum, ma non avrebbe inciso sulla determinatezza della domanda sotto il profilo della completezza dei suoi elementi costitutivi. A.C. 28.06.2024 N. R.G. 14878/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] giudice d’appello, al riguardo, ha correttamente ritenuto irrilevante il parere di congruità del Consiglio dell'Ordine degli avvocati (Cass. n. 712/2018; Cass. n. 40633/2021) e, per contro, ha ritenuto – sulla base di un motivato accertamento di m e rito, non sindacabile in sede di legittimità – che il professionista, nella sua qualità di attore in riconvenzionale , ave sse fornito gli elementi dimostrativi della pretesa, consentendo la verifica delle singole prestazioni svolte e la loro liquidabilità in base alle tariffe vigenti. D.Con il settimo motivo è impugnata la statuizione sulle spese. D.7. Deduce la ricorrente che « l ’accoglimento auspicato del ricorso, in tutto o in parte, comporta l’assestamento dei capi 3.2 (condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del primo grado, in favore del Dattola) e del capo 4 (condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del grado di appello, a favore delDattola e dell’UNIPOL), che vanno, ex art.385 c.p.c., riformati, salvo poi disporre ex art. 385, commi 2 e/o 3, tenendo conto dell’art. 91 c.p.c.». D.7.1.Anche questo motivo è inammissibile. Invero, esso si configura come “non motivo”, dal momento che l’auspicata rinnovazione del regolamento delle spese avrebbe postulato l’accoglimento delle altre doglianze proposte con il ricorso, che deve essere invece dichiarato inammissibile, per le ragioni sopra illustrate. E. In definitiva , il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile. F. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore di ciascuno dei ricorrenti ed in relazione all’attività difensiva rispettivamente spiegata. G. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali A.C. 28.06.2024 N. R.G. 14878/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Condanna la ricorrente a rimbo r sare a lle parti controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5. 8 00 ,00 per [OSCURATO:PERSONA] e in Euro 7.600 per l’[OSCURATO:SOCIETA]., oltre, per ciascuna parte controricorrente, alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.