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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 2022

Cassazione n. 15384/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 42447/21 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di evasione, resistenza e lesioni personali); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed incentrato sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità; Ritenuto altresì che il secondo motivo, relativo alla negata concessione delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pagg. 6-8); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Angelo stanzo [OSCURATO:PERSONA] LERiA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 42447/21 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di evasione, resistenza e lesioni personali); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed incentrato sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità; Ritenuto altresì che il secondo motivo, relativo alla negata concessione delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pagg. 6-8); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Angelo stanzo [OSCURATO:PERSONA] LERiA
Sentenza Cassazione n. 15384/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris