CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31937/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 14/02/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta ha disposto l'archiviazione degli atti del procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 319-ter cod. pen. e disposto nei confronti della predetta la formulazione dell'imputazione di cui all'art. 479 cod. pen. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la parte offesa [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensore e procuratore speciale, con atto di ricorso che deduce l'abnormità della disposta archiviazione degli atti in relazione al reato di cui all'art. 319-ter cod. pen. Assume il ricorrente che nel dibattimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], questi erano stati accusati del reato di corruzione in relazione alla nomina dell'amministratore giudiziario [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della procedura di prevenzione a carico dei Virga e già nel corso del dibattimento emergevano circostanze che evidenziavano la emersione di ulteriori ipotesi di reato riguardanti non già la nomina dell'amministratore giudiziario nel predetto procedimento, bensì il patto corruttivo che aveva portato all'adozione del provvedimento di sequestro nel medesimo procedimento e alla falsità che io affliggeva. Tanto era stato oggetto di esposto delle persone offese, sfociato in un procedimento iscritto per il reato di cui all'art. 323 cod. pen. nell'ambito del quale il Pubblico Ministero aveva formulato una prima richiesta di archiviazione assumendo che la scelta di adottare il sequestro integrava un atto prodromico all'accordo corruttivo già contestato nell'ambito del primo processo. A seguito di opposizione delle persone offese il Giudice per le indagini preliminari, con ordinanza del 01/07/2022, accoglieva la richiesta di archiviazione in relazione al reato di cui all'art. 323 cod. pen. e ordinava al pubblico ministero l'iscrizione dei reati di corruzione in atti giudiziari e falso. Il Pubblico ministero successivamente chiedeva l'archiviazione del procedimento e, all'esito della opposizione svolta dalle parti offese, il Giudice per le indagini preliminari ha emesso la ordinanza impugnata, assumendo l'ostatività della previsione dell'art. 649 cod. proc. pen. al perseguimento del patto corruttivo avente ad oggetto il sequestro, non ravvisandosi una duplicità del sinallagma corruttivo rispetto a quello - già oggetto di processo - a quello avente ad oggetto la nomina di amministratore giudiziario. Il ricorrente rileva che tale duplicità è stata già riconosciuta nell'ambito del processo svoltosi, determinando notevoli ripercussioni in punto di possibilità di ristoro del danno subito dalle persone offese come risulta da entrambi le sentenze • di merito e deduce l'abnormità funzionale della ordinanza che impedisce di perseguire un fatto illecito di tale gravità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, oltre che proposto per ragioni non consentite dall'ordinamento. 2. L'ordinanza impugnata ha disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 319-ter cod. pen., con riferimento al disposto sequestro, sulla base dell'assunto secondo il quale la prospettazione dell'accusa - volta a individuare una autonoma valenza corruttiva della adozione del provvedimento - non coglieva «l'unica sequenza corruttiva, spezzettandola impropriamente in tante corruzioni quanti sono gli atti contrari ai doveri di ufficio: una corruzione per l'emanazione del sequestro e una corruzione per la nomina dell'amministratore giudiziario. Si tratta di una soluzione contraria rispetto all'interpretazione che la giurisprudenza di legittimità fornisce dell'art. 649 cod. proc. pen. e che potrebbe essere applicata solo laddove - ma non vi è dimostrazione di questo nel caso di specie - l'indagata avesse percepito utilità ben distinte per ognuno dei due atti contrari ai doveri di ufficio». 3. Ritiene questa Corte che la disposta archiviazione esuli da qualsiasi profilo di abnormità funzionale, posta l'evidente insussistenza di quella strutturale. Va premesso che, ai sensi dell'art. 410-bis, comma 2, cod. proc. pen. l'ordinanza di archiviazione è nulla solo nei casi previsti dall'art. 127, comma 5, cod. proc. pen. e, in tali casi, è proponibile reclamo al tribunale ai sensi del successivo terzo comma. Cosicché l'ordinanza di archiviazione - salvo che non sia disposta ai sensi dell'art. 131-bis cod. proc. pen. - non è ricorribile in cassazione e solo surrettiziamente il ricorrente prospetta l'abnormità del provvedimento, nella specie palesemente insussistente, contestandosi solo la valutazione giuridica della notitia criminis e l'applicazione del ne bis in idem a riguardo. Secondo autorevole orientamento, è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo. (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani). Già nella vigenza del precedente regime impugnatorio era stato affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento di archiviazione per vizi di motivazione che non si risolvano in violazioni del contraddittorio ovvero per "errores in iudicando" fondati su una diversa interpretazione della legge sostanziale ( Sez. 1, n. 9440 del 03/02/2010, Rv 246779) e, all'attualità, in relazione alla latitudine valutativa del giudice investito della richiesta di archiviazione e alla sua incensurabilità, è stato condivisibilmente affermato che non è abnorme il provvedimento di archiviazione con cui è esclusa la configurabilità di un reato, oggetto di denuncia-querela, ma non di iscrizione nel registro delle notizie di reato, in quanto il giudice è libero di motivare il proprio convincimento anche prescindendo dalle valutazioni del pubblico ministero e da quelle esposte dalla persona offesa in sede dì opposizione e tale provvedimento non determina alcuna stasi processuale (Sez. 2, n. 13916 del 05/04/2022, Perugini, Rv. 283093). 4. I parametri di legittimità richiamati, pertanto, escludono la prospettata abnormità del provvedimento impugnato e la censurabilità delle sue ragioni. La pretesa abnormità funzionale denunciata dal ricorrente non può essere., pervero, individuata dalla sola circostanza per la quale - a seguito del provvedimento di archiviazione - non può essere perseguito il reato ipotizzato a seguito della denuncia della parte offesa, così inibendole il raggiungimento degli scopi risarcitori. Secondo l'ordinamento vigente, dominus dell'azione penale è il pubblico ministero che ha il potere-dovere di esercitare l'accusa in relazione alla disposta iscrizione del pertinente reato, salvo ritenga la sua infondatezza (art. 408 cod. proc. pen.) o la ricorrenza degli altri casi previsti dall'art. 411 cod. proc. pen. e 125 disp. att. cod. proc. pen. dovendo sottoporre la sua valutazione negativa al successivo vaglio del giudice. Cosicché non è la frustrazione dell'aspettativa della parte offesa a radicare la disfunzione del mancato perseguimento del reato ipotizzato, laddove - come nella specie - del tutto rituale risulta il vaglio negativo dell'accusa. 5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu