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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 659/2012

ECLI:EU:C:2012:109
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 1º marzo 2012 — Commissione / Grecia (causa C‑354/10) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato — Aiuti di Stato — Fondo di riserva esente da imposta — Incompatibilità con il mercato comune — Recupero — Mancata esecuzione»

1. Procedura — Regime linguistico — Presentazione di atti o documenti in una lingua diversa da quella processuale — Presupposti per la ricevibilità [Regolamento di procedura della Corte, art. 29, §§ 2, a), e 3] (v. punti 33‑34)

2. Aiuti concessi dagli Stati — Recupero di un aiuto illegale — Obbligo — Dovere di esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione (Artt. 108, § 2, TFUE e 288 TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 14, § 3) (v. punti 56‑61, 65)

3. Ricorso per inadempimento — Inosservanza di una decisione della Commissione relativa ad un aiuto di Stato — Mezzi difensivi — Impossibilità assoluta di esecuzione — Criteri di valutazione — Difficoltà di esecuzione — Obbligo della Commissione e dello Stato membro di collaborare nella ricerca di una soluzione conforme al Trattato (Artt. 4, § 3, TFUE e 108, § 2, TFUE) (v. punti 68‑70, 73)

4. Aiuti concessi dagli Stati — Recupero di un aiuto illegale — Applicazione del diritto nazionale — Presupposti — Attuazione di una procedura che permetta l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione (Artt. 108, § 2, TFUE e 288 TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 14, § 3) (v. punti 75, 77) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato — Omessa adozione, entro il termine impartito, delle misure necessarie per recuperare aiuti dichiarati illegali e incompatibili con il mercato comune in conformità dell’articolo 1, paragrafo 1 (tranne gli aiuti di cui al paragrafo 2 e agli articoli 2 e 3), della decisione della Commissione del 18 luglio 2007 [C(2007) 3251], relativa al fondo di riserva esente da imposta (aiuto di Stato C 37/05).

Dispositivo 1) Non avendo adottato entro il termine impartito tutte le misure necessarie per recuperare, in conformità dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2008/723/CE della Commissione, del 18 luglio 2007, relativa all’aiuto di Stato C 37/05 (ex NN 11/04), al quale la Grecia ha dato esecuzione — Fondo di riserva esente da imposta, gli aiuti dichiarati illegali e incompatibili con il mercato comune, tranne gli aiuti di cui al paragrafo 2 e agli articoli 2 e 3 della medesima decisione, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 4‑6 di quest’ultima. 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 1º marzo 2012 — Commissione / Grecia (causa C‑354/10) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato — Aiuti di Stato — Fondo di riserva esente da imposta — Incompatibilità con il mercato comune — Recupero — Mancata esecuzione» 1. Procedura — Regime linguistico — Presentazione di atti o documenti in una lingua diversa da quella processuale — Presupposti per la ricevibilità [Regolamento di procedura della Corte, art. 29, §§ 2, a), e 3] (v. punti 33‑34) 2. Aiuti concessi dagli Stati — Recupero di un aiuto illegale — Obbligo — Dovere di esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione (Artt. 108, § 2, TFUE e 288 TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 14, § 3) (v. punti 56‑61, 65) 3. Ricorso per inadempimento — Inosservanza di una decisione della Commissione relativa ad un aiuto di Stato — Mezzi difensivi — Impossibilità assoluta di esecuzione — Criteri di valutazione — Difficoltà di esecuzione — Obbligo della Commissione e dello Stato membro di collaborare nella ricerca di una soluzione conforme al Trattato (Artt. 4, § 3, TFUE e 108, § 2, TFUE) (v. punti 68‑70, 73) 4. Aiuti concessi dagli Stati — Recupero di un aiuto illegale — Applicazione del diritto nazionale — Presupposti — Attuazione di una procedura che permetta l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione (Artt. 108, § 2, TFUE e 288 TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 14, § 3) (v. punti 75, 77) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato — Omessa adozione, entro il termine impartito, delle misure necessarie per recuperare aiuti dichiarati illegali e incompatibili con il mercato comune in conformità dell’articolo 1, paragrafo 1 (tranne gli aiuti di cui al paragrafo 2 e agli articoli 2 e 3), della decisione della Commissione del 18 luglio 2007 [C(2007) 3251], relativa al fondo di riserva esente da imposta (aiuto di Stato C 37/05). Dispositivo 1) Non avendo adottato entro il termine impartito tutte le misure necessarie per recuperare, in conformità dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2008/723/CE della Commissione, del 18 luglio 2007, relativa all’aiuto di Stato C 37/05 (ex NN 11/04), al quale la Grecia ha dato esecuzione — Fondo di riserva esente da imposta, gli aiuti dichiarati illegali e incompatibili con il mercato comune, tranne gli aiuti di cui al paragrafo 2 e agli articoli 2 e 3 della medesima decisione, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 4‑6 di quest’ultima. 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.