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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 maggio 2020

Cassazione n. 45251/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata emessa il 26 maggio 2020 dalla Corte di appello di Bologna, che ha confermato la decisione del Tribunale di Parma che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], per furto monoaggravato di 150 euro presenti nel registratore di cassa di un esercizio dove i tre avevano fatto ingresso con il pretesto di dover acquistare dei prodotti.

L'unica riforma registratasi in appello è stata quella della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. Contro l'anzidetta sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del comune difensore di fiducia, che ha redatto un unico atto.

2.1. Il primo motivo di ricorso — che si riferisce al solo [OSCURATO:PERSONA] — denunzia violazione degli artt. 163 cod. pen. e 597 cod. proc. pen. perché la Corte di merito non avrebbe potuto, in assenza di impugnazione della parte pubblica, revocare la sospensione condizionale della pena; ciò violerebbe, infatti, il disposto dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., a lume del quale, se non vi è appello del pubblico ministero, non possono essere revocati benefici.

Secondo il ricorrente, la revoca di cui all'art. 168 cod. pen. sarebbe possibile solo laddove, dopo la sentenza di primo grado o quella di appello, fosse stato commesso un delitto o fosse intervenuta condanna e non nell'ipotesi sub iudice, in cui la sospensione condizionale della pena era stata erroneamente concessa dal Tribunale, che non avrebbe dovuto applicarla per condanne pregresse.

2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta illogicità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione nonché violazione dell'art. 192 codice di rito.

Gli imputati — si legge nel ricorso — sarebbero stati riconosciuti responsabili sulla sola base delle deduzioni della persona offesa.

Il deficit probatorio che ne è conseguito non ha neanche consentito una ricostruzione dei ruoli rivestiti da ciascuno nella commissione del misfatto.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha sostenuto l'inammissibilità dei ricorsi.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato alla luce dell'esegesi secondo la quale il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall'art. 168, comma primo, cod. pen. ha natura dichiarativa.

Ne consegue che il giudice (nella specie la Corte di appello), svolgendo un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale, non incorre nel divieto di reformatio in peius qualora, in mancanza dell'appello del P.M., proceda alla revoca del beneficio concesso in violazione della legge dal giudice di primo grado.

Il secondo motivo di doglianza chiede un'inammissibile rivisitazione del fatto [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

1. Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione del divieto di reformatio in peius laddove la Corte di appello ha revocato, senza che vi fosse impugnazione della parte pubblica, la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice di prime cure.

Ebbene, il ricorso è, sul punto, manifestamente infondato in quanto il Collegio accede — condividendola all'ampia giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto che: la revoca ex art. 168, comma 3, in relazione all'art. 164, ultimo comma cod. pen., ha natura dichiarativa (Sez. 6, n. 51131 del 15/11/2019, Niasse, Rv. 277570; Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017, Principalli, Rv. 272429; Sez. 2, n. 37009 del 30/06/2016, Seck, Rv. 267913; Sez. 3, n. 5835 del 13/01/2010, Mulliri, rv. 246189; Sez. 1, n. 20293 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], rv. 239996; Sez. 3, n. 7199 del 23/01/2007, Mango, Rv. 236113; Sez. 3, n. 40824 del 06/10/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232895; Sez. 5, n. 40466 del 27/9/2002, [OSCURATO:PERSONA], rv. 225699).

In un'ipotesi di tal fatta, non viola il divieto di reformatio in peius il Giudice di appello che, su richiesta della parte pubblica, ma senza che quest'ultima abbia proposto impugnazione, revochi il beneficio concesso in primo grado, trattandosi di una revoca di diritto che non presuppone alcuna attività discrezionale (Sez. 5, n. 25805 del 09/05/2019, Tondini, Rv. 276128 ; Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017, Principalli, cit.; Sez. 1, n. 13011 del 11/03/2005, Tarisciotti, Rv. 231256).

Di fronte a questo indiscusso fronte esegetico, non si comprende quale sia la ratio del ragionamento del ricorrente, che pretende di limitare detti casi a quelli concernenti cause di revoca sopravvenute alla concessione del beneficio avvenuta in primo grado e voglia escludere l'esegesi quando la concessione del beneficio sia stata frutto di un errore commesso nello stesso processo dal Giudice di primo grado.

2. Il secondo motivo di ricorso — comune a tutti gli imputati — è inammissibile siccome caratterizzato da un'impostazione del tutto generica, priva del benché minimo confronto con il ragionamento svolto dalla Corte territoriale che, dalla ricostruzione fornita dalla persona offesa circa la posizione dei tre nell'esercizio, ha tratto la dimostrazione che, mentre due di essi distraevano l'esercente, un terzo si impossessava della somma di denaro, come dimostrato anche dal suono avvertito dalla vittima, corrispondente a quello normalmente prodotto dall'apertura della cassa.

Di fronte a questi argomenti, i ricorsi mantengono un profilo di elevata genericità; peraltro la cattiva impostazione delle impugnative si evince anche dalla circostanza che sono stati denunziati tutti i vizi della motivazione e che è lamentata la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.

Quanto a quest'ultimo aspetto — come più volte osservato da questa Corte — e di recente ribadito dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027) — non è consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza.

Non solo: l'autorevole precedente ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.

3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex.

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata emessa il 26 maggio 2020 dalla Corte di appello di Bologna, che ha confermato la decisione del Tribunale di Parma che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], per furto monoaggravato di 150 euro presenti nel registratore di cassa di un esercizio dove i tre avevano fatto ingresso con il pretesto di dover acquistare dei prodotti. L'unica riforma registratasi in appello è stata quella della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Contro l'anzidetta sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del comune difensore di fiducia, che ha redatto un unico atto. 2.1. Il primo motivo di ricorso — che si riferisce al solo [OSCURATO:PERSONA] — denunzia violazione degli artt. 163 cod. pen. e 597 cod. proc. pen. perché la Corte di merito non avrebbe potuto, in assenza di impugnazione della parte pubblica, revocare la sospensione condizionale della pena; ciò violerebbe, infatti, il disposto dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., a lume del quale, se non vi è appello del pubblico ministero, non possono essere revocati benefici. Secondo il ricorrente, la revoca di cui all'art. 168 cod. pen. sarebbe possibile solo laddove, dopo la sentenza di primo grado o quella di appello, fosse stato commesso un delitto o fosse intervenuta condanna e non nell'ipotesi sub iudice, in cui la sospensione condizionale della pena era stata erroneamente concessa dal Tribunale, che non avrebbe dovuto applicarla per condanne pregresse. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta illogicità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione nonché violazione dell'art. 192 codice di rito. Gli imputati — si legge nel ricorso — sarebbero stati riconosciuti responsabili sulla sola base delle deduzioni della persona offesa. Il deficit probatorio che ne è conseguito non ha neanche consentito una ricostruzione dei ruoli rivestiti da ciascuno nella commissione del misfatto. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha sostenuto l'inammissibilità dei ricorsi. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato alla luce dell'esegesi secondo la quale il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall'art. 168, comma primo, cod. pen. ha natura dichiarativa. Ne consegue che il giudice (nella specie la Corte di appello), svolgendo un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale, non incorre nel divieto di reformatio in peius qualora, in mancanza dell'appello del P.M., proceda alla revoca del beneficio concesso in violazione della legge dal giudice di primo grado. Il secondo motivo di doglianza chiede un'inammissibile rivisitazione del fatto [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione del divieto di reformatio in peius laddove la Corte di appello ha revocato, senza che vi fosse impugnazione della parte pubblica, la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice di prime cure. Ebbene, il ricorso è, sul punto, manifestamente infondato in quanto il Collegio accede — condividendola all'ampia giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto che: la revoca ex art. 168, comma 3, in relazione all'art. 164, ultimo comma cod. pen., ha natura dichiarativa (Sez. 6, n. 51131 del 15/11/2019, Niasse, Rv. 277570; Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017, Principalli, Rv. 272429; Sez. 2, n. 37009 del 30/06/2016, Seck, Rv. 267913; Sez. 3, n. 5835 del 13/01/2010, Mulliri, rv. 246189; Sez. 1, n. 20293 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], rv. 239996; Sez. 3, n. 7199 del 23/01/2007, Mango, Rv. 236113; Sez. 3, n. 40824 del 06/10/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232895; Sez. 5, n. 40466 del 27/9/2002, [OSCURATO:PERSONA], rv. 225699). In un'ipotesi di tal fatta, non viola il divieto di reformatio in peius il Giudice di appello che, su richiesta della parte pubblica, ma senza che quest'ultima abbia proposto impugnazione, revochi il beneficio concesso in primo grado, trattandosi di una revoca di diritto che non presuppone alcuna attività discrezionale (Sez. 5, n. 25805 del 09/05/2019, Tondini, Rv. 276128 ; Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017, Principalli, cit.; Sez. 1, n. 13011 del 11/03/2005, Tarisciotti, Rv. 231256). Di fronte a questo indiscusso fronte esegetico, non si comprende quale sia la ratio del ragionamento del ricorrente, che pretende di limitare detti casi a quelli concernenti cause di revoca sopravvenute alla concessione del beneficio avvenuta in primo grado e voglia escludere l'esegesi quando la concessione del beneficio sia stata frutto di un errore commesso nello stesso processo dal Giudice di primo grado. 2. Il secondo motivo di ricorso — comune a tutti gli imputati — è inammissibile siccome caratterizzato da un'impostazione del tutto generica, priva del benché minimo confronto con il ragionamento svolto dalla Corte territoriale che, dalla ricostruzione fornita dalla persona offesa circa la posizione dei tre nell'esercizio, ha tratto la dimostrazione che, mentre due di essi distraevano l'esercente, un terzo si impossessava della somma di denaro, come dimostrato anche dal suono avvertito dalla vittima, corrispondente a quello normalmente prodotto dall'apertura della cassa. Di fronte a questi argomenti, i ricorsi mantengono un profilo di elevata genericità; peraltro la cattiva impostazione delle impugnative si evince anche dalla circostanza che sono stati denunziati tutti i vizi della motivazione e che è lamentata la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. Quanto a quest'ultimo aspetto — come più volte osservato da questa Corte — e di recente ribadito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027) — non è consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza. Non solo: l'autorevole precedente ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. 3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del
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