CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23207/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso iscritto al n. 17087/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n.12, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - CONTRO Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t ., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui ufficidomicilia in Romaalla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente- avverso la sentenza n.3920/21/2014 d ella Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, pronunciata in data 13 ottobre 2014 , depositata in data 15 dicembre 2014 e non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 2 luglio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre con quattro motivi avverso l’ Agenzia delle entrate per la cassazione del la sentenza n.3920/21/2014 della Commissione tributaria regionale del la Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, pronunciata in data 13 ottobre 2014, depositata in data 15 dicembre 2014 e non notificata, che ha accoltol’appello dell’ufficio, in controversia concernente l’impugnativa della cartella di pagamento per Ilor, sanzioni ed interessi relativi agli anni di imposta dal 1989 al 1996, ritenendo fondata la pretesa tributaria per gli anni 1989-1991 e 1996; 2. la C.t.r., con la sentenza impugnata, riteneva c he non si rinveniva in atti alcuna documentazione idonea a comprovare quanto dedotto, peraltro tardivamente dalla contribuente, secondo cui per gli anni 1989 e 1991 la cartella era invalida, in quanto non era stata preceduta dal propedeutico avviso di acce rtamento , mentre per il 1996 era stato effettuato il condono; 3. a seguito del ricorso, l’Agenzia delle entrate resist e con controricorso; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 14 ottobre 2021, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; con ordinanza del 14 ottobre 2021 il ricorso veniva rinviato a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio e, successivamente, veniva nuovamente fissato per la camera di consiglio del 12 luglio 2022; [OSCURATO:PERSONA]:1.1. con il primo motivo , la ricorrente denunzia la violazione degli artt.16, 20 e 53 d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546, 149cod. proc. civ., 7 legge 20 novembre 1982 n.890, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.; secondo la ricorrente, il processo di appello si sarebbe svolto senza la sua partecipazione, in quanto non aveva ricevuto la notifica del ricorso in appello; deduce la ricorrente chela C.t.r. non avrebbe rilevato che l'atto di appello, notificato dall 'Agenzia delle Entrate avvalendosi del servizio postale, era stato indirizzato presso il domicilio del procuratore costituito in primo grado e consegnato nelle mani del portiere dello stabile, senza che fosse spedita la raccomandata richiesta dall'ultimo comma dell’art. 7 l. n.890/1982; inoltre, secondo la ricorrente, ulteriore profilo d’inammissibilità dell’appello era da rinvenirsi nella violazione del disposto dell'art. 53 del d.lgs. n. 546/92, in quanto il ricorso non era stato proposto nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado; l'appello, infatti, non risultava prop osto nei confronti del concessionario della riscossione, pur citato e costituito innanzi la Commissione tributaria provinciale; 1.2. con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2 , n. 4 , c od. p roc. c iv e 111, comma 4 , Cost. , nonché dell'art. 36 , comma 2 , n. 4 , del d.lgs . 31 dicembre 1992 n.546,in relazione all'art. 360 , primo comma, n.4, cod. proc. civ.; secondo la ricorrente, la sentenza impugnata contiene una motivazione meramente apparente e/o incomprensibile , estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi;invero, con la sentenza impugnata, la Commissione t ributaria regionale ha accolto l'appello dell'ufficio limitandosi ad affermare che apoditticamente i primi giudici hanno osservato che il legale di parte ricorrente aveva comprovato, giusta ampia documentazione prodotta, che per gli anni 1989 e 1991 non esisteva alcun avviso di accertamento per cui l'iscrizione a ruolo era nulla mentre per l'anno 1996 era stato effettuato il relativo condono, laddove non si rinviene in atti alcuna documentazione idonea a comprovare quanto dedotto dalla parte, peraltro in modo tardivo ; secondo la ricorrente, da tali espressioni non si rinvengono le ragioni che hanno indotto il giudice del gravame ad affermare che la documentazione allegata dalla contribuente nel corso del giudizio di primo grado - valutata positivamente dai primi g iudici - non sarebbe stata idonea allo scopo e che "quanto dedotto dalla parte" sarebbe tardivo; la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deduce di aver eccepito, fin dal ricorso introduttivo del giudizio, con riferimento alle iscrizioni a ruolo per gli anni 1989 e 1991, che le stesse — a differenza delle altre annualità —non sarebbero state precedute dalla notificazione del presupposto avviso di accertamento; inoltre, con riferimento all'anno 1996, la ricorrente ha dedotto che il relativo avviso di accertamento, questa volta notificato, era stato oggetto di definizione, affermando di aver prodotto, contestualmente al ricorso introduttivo del giudizio, l'istanza ex art. 15 l. n. 289/2002 presentata all'ufficio in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] prot. n. 2003016021 e la prova delrelativo pagamento; secondo la ricorrente, non è dato comprendere per quale ragione l'istanza di condono prodotta unitamente al ricorso non sarebbe stata idonea a dimostrare, come ritenuto dai primi giudici, l'intervenuta definizione, ma soprattutto non si comprende per quale ragione l e eccezioni e deduzioni sollevate dalla ricorrente con il ricorso introduttivo sarebbero state tardive; 1.3. con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., in quanto la C.t.r. avrebbe omesso di valutare le prove fornite dalla parte in ordine all’avvenuto condono per l’annualità 1996; 1.4. con il quarto motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.; secondo la ricorrente, l’ente impositore, a fronte della contestazione della mancata notifica degli avvisi di accertamento presupposti per le annualità 1989 e 1991, avrebbe dovuto dimostrare di averli notificati al contribuente; 2.1. il primo motivo è fondato , con conseguente assorbimento dei rimanenti; nella notificazione eseguita ex art. 139, comma 3, cod.proc.civ., l’omessa spedizione dellaraccomandata prescritta dal comma 4 della medesima disposizione costituisce un vizio dell’attività dell’ufficiale giudiziario che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto dalnotificante all’ufficiale giudiziario medesimo, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario (Cass. S.U. n. 18992/2017); la notificazione della cartella esattoriale a mezzo posta mediante consegna nelle mani del portiere, deve essere seguita dalla spedizione dellaraccomandata informativa di cui all'art. 139, comma 4, cod. proc. c iv. , peraltro senza che sia necessaria la prova dell’avvenuta ricezione della stessa; anche più di recente, le Sezioni Unite di questa Corte, argomentando a contrario con riferimento alla c.a.d. (la raccomandata informativa di avvenuto deposito in caso di irreperibilità temporanea del destinatario), hanno ribadito che la disciplina di quest’ultima si differenzia nettamente da quella dell'art. 139, quarto comma, cod. proc. civ. ovvero dell'art. 7, u.c., legge n. 890/1982, disciplinanti i casi di consegna dell'atto notificando a persona diversa dal destinatario,che in tal caso prevedono che venga spedita a quest'ultimo una raccomandata "semplice" che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo; secondo le Sezioni Unite, tale significativa differenziazione normativa ha un senso evidente, posto che nei casi di consegna a "persona diversa" vi pù essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed ̀ per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata (cfr.Cass.,Sez. U, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021,in otivazione); nel caso di specie, l’Agenzia delle entrate ha prodotto la cartolina di ricevimento relativa alla notifica dell’atto di appello, da cui si evince la spedizione della lettera raccomandata, che informa il destinatario dell’avvenuta notifica a mani del portiere dello stabile; tuttavia, si ravvisa una lesione del litisconsorzio processuale; la giurisprudenza di questa Corte - con orientamento costante che si condivide e si fa proprio -ha affermato che l'art. 331 cod. proc. civ., disciplinante il litisconsorzio nelle fasi di gravame, si applica non solo alle fattispecie in cui la necessitàdel litisconsorzio in primo grado derivi da ragioni di ordine sostanziale, ma anche da quelle di cd. litisconsorzio necessario processuale, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti;l'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, sorge, ciò , «non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331 cod. proc. civ.), nel qual caso la necessitàdel litisconsorzio in sede d'impugnazione ̀ imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado» (cos̀, Cass., 08/11/2017, n. 26433; adde, tra le pì recenti, Cass., 29/03/2019, n. 8790; id. Cass., 19/04/2016, n. 7732; Cass., 26/05/2015, n. 10808; Cass., 30/09/2014, n. 20552); ne deriva che qualora l'impugnazione sia stata omessa nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado, il giudice di appello ̀ tenuto ad applicare l'art. 331 cod. proc. civ., e, quindi, a disporre l'integrazione del contraddittorio, con la conseguenza che, laddove non proceda a tale ordine, il gravame non ̀ inammissibile ma sono nulli - e il relativo vizio ̀ rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità- l'intero procedimento di secondo grado e la sentenza che lo ha concluso (cfr., Cass., 04/12/2014, n. 25719; Cass., 27/05/2015, n. 10934; Cass., 27/10/2017, n. 25588; Ca ss., 30/10/2018, n. 27616; Cass., 21/03/2019, n. 8065, tutte citate in Cass., 25/5/2021, n.14236); invero, il concetto di causa "inscindibile" (di cui all’art.331 cod. proc. civ.) va riferito non solo alle ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche alle ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio (Cass. 22 gennaio 1998 n. 567 , citata in Cass.27/5/2015, n. 10934); la mancata impugnazione della sentenza - pronunciata tra più parti in causa inscindibile -nei confronti non di tutte le parti, ma solo nei confronti di una (o più),senza che il giudice abbia dato l’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa, determinando la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso (rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità), impone la cassazione della sentenza impugnata e d il rinvio per nuovo esame,previa integrazione del contraddittorio; nel caso di specie, essendo pacifico il difetto d'integrità del contraddittorio innanzi alla C.t.r. nei confronti del concessionario e la mancata applicazione dell'art.331 cod. proc. civ., v a disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla C.t.r. della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, in diversa composizione, perché provveda ad unnuovo esame , previa integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione;la C.t.r. provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. la Corte accoglie il primomotivo di ricorso assorbit i i rimanenti ; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla C.t.r. della Sicilia, sez. Caltanissetta, in diversa composizione, che