CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 maggio 2024
Cassazione n. 34556/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21552/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:PERSONA] S.A.S [OSCURATO:PERSONA] C.), [OSCURATO:PARTITA_IVA], con sede in Susa, Torino, cap 10059, alla via Regione Priorale n.30, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore “pro tempore”, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] PIEMONTE n.220/2024 depositata i l 06/05/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] S.A.S.era attinta dall'atto di recupero n. T7GCR1000002 Trib. erar., con cui l'A.F. aveva contestato nell'anno 2017 l'utilizzo in compensazione di crediti IVA per euro 691.200,00 ceduti alla contribuente in data 18 luglio 2016 al prezzo di 345.600,00 da Leonardo da [OSCURATO:SOCIETA]., risultata, come da PVC della GdF, essere mera cartiera; peraltro, ad avviso dell’A.F., detti crediti, quand'anche esistenti, non avrebbero comunque potuto essere esposti in compensazione, essendo suscettibili di essere chiesti solo in rimborso ex art. 5, comma 4-ter, d.l. n. 70 del 1988. La società e CARRARA Paolo(terzo fg. ric.) impugnavano l’atto nanti la CTP di Torino. Anche “i soci limitatamente responsabili, signori Simona e [OSCURATO:PERSONA], hanno promosso autonomo giudizio avverso il predetto atto [… e,] su istanza dell’Ufficio, i due giudizi sono stati riuniti” (quarto fg. ric.). La CTP, con sentenza n. 79/7/2019 del 3 dicembre 2018, rigettava i ricorsi riuniti. La società ed il Carrara, come da sentenza in epigrafe, proponevano appello, rigettato dalla [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte, con detta sentenza, essenzialmente osservando: È indubbio che il credito compensato sia inesistente. Anche il giudice penale (sentenza [del] Tribunale di Torino 2908/23 dell'11/8/23 che ha assolto il signor Carrara) non ha potuto fare a meno di affermare che il credito compensato fosse oggettivamente inesistente. E se il giudice penale è arrivato ad escludere il dolo nella condotta del signor Carraro, ciò non determina in questa sede che l'accertamento sia automaticamente infondato. Al contrario restano incontestabili e incontestati gli elementi secondo cui il recupero sia stato effettuato in considerazione di un prezzo di cessione equivalente a circa la metà del valore del credito, sul fatto che il pagamento avvenisse con cambiali nell'arco di 36 mesi senza interessi, sugli accertamenti a carico della cedente confermati dalla sentenza n. 346/1/2018 della CTP di Varese. Si tratta di elementi di fatto pacificamente acquisiti al giudizio e tali comunque da determinare il fondamento della ripresa dell'Ufficio. Lo scostamento del prezzo di cessione così macroscopico e così vantaggioso anche per le modalità particolarmente favorevoli del rateizzato pagamento, unitamente alla rilevanza in valore assoluto della transazione, sono da soli elementi che depongono quantomeno per un comportamento che non va esente da rimprovero. Le perplessità che un simile "affare" avrebbe generato in qualsiasi persona non hanno trovato giustificazioni convincenti per escludere quantomeno l'imprudenza e la mancata adozione di doverosi e penetranti controlli. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:PERSONA] S.A.S.) proponeva ricorso per cassazione con un motivo, cui resistiva l’Agenzia delle entrate con controricorso. In data 21 dicembre 2024 il Consigliere delegato formulava proposta di definizione agevolata. In data 29 gennaio 2025 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] formulava istanza di decisione. Considerato che: Preliminarmente deve rilevarsi che, in ricorso, al terzo fg., leggesi: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di amministratore unico e [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l (già [OSCURATO:PERSONA] S.a.s di [OSCURATO:PERSONA] C.) veniva imputato per il reato di cui all’art 10 quater, comma 2 D.lgs. 10 Marzo 2000 n.74, poiché non versava le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’art 17 del D.lgs. 9 Luglio 1997, n. 241, un credito Iva inesistente per un importo complessivo pari ad euro 691.200,00. La vicenda penale a carico del Sig. [OSCURATO:PERSONA] terminava con la sentenza n. 2908/2023, depositata in data 11.08.2023, divenuta irrevocabile il giorno 11 agosto 2024 ed emessa dal Tribunale di Torino Sezione Quarta Penale, con la quale l’amministratore unico nonché rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. veniva assolto poiché il fatto non costituisce reato. L’assoluzione dell’imputato per difetto di dolo trova riscontro, come visto, nella sentenza impugnata. A fronte di ciò, non viene in rilievo l’applicazione dell’art. 21-bis D.Lgs. n. 74 del 2000, in quanto la riferita formula assolutoria è estranea a quelle tipizzate nel comma 1 di detto articolo. Può procedersi alla disamina del motivo di ricorso, mediante il quale si denuncia: “Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e violazione (ovvero falsa applicazione) dell'art. 6 comma 3 del D.Lgs. 472/1997 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.”. A termini del motivo, la CTR “trascur[erebbe] […] di considerare […] la causa di non punibilità di cui all’art. 6 comma 3 del D.lgs 472/1997”. Come risultante dalla sentenza penale, riprodotta in parte della motivazione, “l’omesso versamento è dipeso dall’utilizzazione in compensazione di un credito Iva inesistente”, a sua volta conseguente alla condotta truffaldina di un avvocato e dei suoi collaboratori che assistevano Leonardo da [OSCURATO:SOCIETA]. “La Procura della Repubblica di Lodi ha rinviato a giudizio per il reato di truffa aggravata ex art. 640 c.p., in concorso, i seguenti soggetti: […]”. Il motivo è inammissibile. È cumulativo e perplesso (denunciando un omesso esame di fatto decisivo e ad un tempo una violazione di legge). Non censura la concorrente “ratio decidendi” sottesa alla sentenza impugnata, secondo cui il credito non poteva essere utilizzato in sede di compensazione, potendo al più essere richiesto in rimborso ex art. 5, comma 4 ter, d.l. n. 70 del 1988. Quanto alla denuncia di omesso esame, incorre nella preclusione derivante dalla cd. doppia conforme di merito ex art. 348-ter cod. proc. civ. “ratione temporis” vigente (ora art. 360, comma 4, cod. proc. civ.); né, per vero, rappresenta l'omesso esame di un fatto propriamente storico, principale o secondario, ma piuttosto l’omessa condivisione di deduzioni difensive svolte nel giudizio di merito. Quanto alla denuncia di violazione di legge, non rappresenta, neppure graficamente, in cosa consisterebbe la dedotta violazione o falsa applicazione dell'art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 472 del 1997. Ad ogni modo, la [OSCURATO:PERSONA], ben lungi dal dismettere la valutazione della sentenza penale, l’ha invece tenuta espressamente in considerazione, rilevando, in buona sostanza, come gli accertamenti in essa contenuti non fossero sufficienti a superare gli indici, di obiettiva evidenza, di una spiccata anomalia dell’operazione, quali il macroscopico dimidiamento del prezzo di cessione rispetto al valore e le aggiuntive modalità particolarmente favorevoli di rateizzato pagamento, il tutto, peraltro, in un quadro di obiettiva rilevanza economica del credito. Talché, laddove essa scrive che siffatti indici “sono da soli elementi che depongono quantomeno per un comportamento che non va esente da rimprovero”, intende proprio affermare che essi sono di per sé, indipendentemente da ogni altra considerazione, rappresentativi di un fattore di ascrivibilità soggettiva a titolo quantomeno colposo. In definitiva, il ricorso è integralmente da rigettarsi, con le statuizioni consequenziali come da dispositivo, anche relativamente all’applicazione degli artt. 96, commi 3 e 4, e 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. Pertanto, parte ricorrente deve essere condannata a rifondere le spese in ragione di complessivi euro 10.800, oltre spese prenotate a debito. La medesima deve essere altresì condannata a pagare la somma di 5.400 ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ, nonché di euro 2.700 alla Cassa delle ammende. P.Q.M Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese di lite, liquidate in euro 16.200, oltre spese prenotate a debito. Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 2.700. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contrib