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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27427/2026

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ello di VeneziaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, LuciaOdello, che ha concluso riportandosi alla memoria in atti e chiedendo il rigetto delricorso;udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi di ricorsoed ha insistito per l'accoglimento dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza oggetto del presente ricorso la Corte di appello di Veneziaha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Padova neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di occultamento e distruzione didocumenti contabili, di cui agli artt. 10 d. lgs. n. 74 del 2000 (capo 5), e dibancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. (capo6), in relazione al fallimento della società “[OSCURATO:SOCIETA].”, dichiarato dal [OSCURATO:PERSONA] il 24 ottobre 2014, della quale l’odierno ricorrente aveva rivestito lacarica di legale rappresentante dal 14 novembre 2013 fino alla data del fallimento;con il riconoscimento della recidiva reiterata e specifica.2.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è costituito da quattromotivi, di seguito riportati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazioneal codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1.

Con il primo motivo si deduce erronea applicazione di legge penale e viziodi motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza degli elementi oggettivi esoggettivi del reato di cui all’art. 10 del d. lgs. n. 74/2000.La condotta di distruzione o di occultamento delle scritture contabili, siosserva, presupporrebbe l’operatività dell’ente obbligato alla tenuta delladocumentazione, mentre, nel caso in esame, la Corte territoriale non avrebbetenuto conto che la società era divenuta inattiva nel momento in cui il ricorrenteaveva assunto la carica di rappresentante legale.

Non vi sarebbe stata, dunque,una valutazione in ordine alla lesione del bene giuridico tutelato dalla fattispeciepenale, confuso dalla Corte di appello di Venezia con quello proprio del diversoreato di bancarotta documentale.Sul piano soggettivo, inoltre, l’insussistenza del dolo specifico di evadere leimposte emergerebbe dal fatto che la condotta in contestazione sarebbe statasuccessiva rispetto alle dichiarazioni reddituali e, quindi, eventualmente posta inessere non al fine di evadere le imposte ma di occultare le prove dell’evasione (sulpunto viene citata anche Sez. 3, 18/04/2016, n. 15900).2.2.

Con il secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge penale, inrelazione all’art. 161, comma 2, cod. pen., e vizio di motivazione per essere statoapplicato l’aumento del termine di prescrizione per effetto della recidiva reiteratae specifica anche in relazione al reato di cui all’art. 10 del d. lgs. n. 74 del 2000,benché la recidiva fosse contestata solo in relazione al reato di bancarottadocumentale.2.3.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge sostanziale evizio di motivazione, sotto il profilo del travisamento della prova, in ordine allaritenuta sussistenza del dolo generico e specifico del reato di bancarottadocumentale contestato al capo 6).Il ricorrente, si osserva, poneva la società in liquidazione e ciò sarebbeincompatibile con il dolo della bancarotta documentale generica.

La sentenzaimpugnata, inoltre, non conterrebbe una motivazione adeguata in ordine allasussistenza del dolo specifico di conseguire un profitto o di determinare un dannoai creditori.2.4.

Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione per avere la Corte diappello di Venezia ritenuto provata la responsabilità del ricorrente per i due reatiin contestazione, in violazione delle regole di giudizio poste dagli articoli 192 e 533cod. proc. pen. e disattendendo le argomentazioni sviluppate nei motiviprecedenti, idonee a sostenere una ricostruzione alternativa ed antagonistarispetto alla ricostruzione accolta dalla Corte territoriale, caratterizzata altresì dauno spessore logico superiore rispetto a quest’ultima.3.

Si è proceduto in udienza pubblica con la partecipazione delle parti, chehanno concluso nei termini riportati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto limitatamente almotivo riguardante la sussistenza del dolo del reato di bancarotta documentale,mentre per il resto è inammissibile.2.

Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato.Dalle conformi sentenze di merito risulta, con accertamento di fatto nonsindacabile in questa sede se non nei limiti del vizio di motivazione deducibile aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che a [OSCURATO:PERSONA], all’attodell’assunzione della carica di legale rappresentante della società fallita, era stataconsegnata l’intera documentazione contabile della società.

Tale circostanza èstata desunta dalle dichiarazioni testimoniali richiamate dai giudici di merito ed èstata valorizzata in modo logico per escludere che l’addebito riguardasse la meraomessa istituzione o il mancato aggiornamento delle scritture nel periodosuccessivo alla sua nomina.La prospettazione difensiva, incentrata sull’inattività della società negli ultimimesi di gestione, non coglie dunque la ratio decidendi della sentenza impugnata:al ricorrente non è stato contestato soltanto di non avere curato la contabilitàrelativa al periodo in cui egli aveva rivestito la carica di amministratore, ma diavere occultato o distrutto anche la documentazione preesistente, ricevuta daiprecedenti amministratori e non più rinvenuta, così da impedire o comunquerendere significativamente più difficoltosa la ricostruzione dei redditi e del volumed’affari della società.Va, al riguardo, ribadito che il delitto di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000non richiede l’assoluta impossibilità di ricostruzione dei redditi o del volumed’affari, essendo sufficiente che la condotta di occultamento o distruzione delladocumentazione obbligatoria renda tale ricostruzione non agevole, ovveropossibile solo attraverso l’acquisizione di elementi presso terzi.

La fattispecietutela, infatti, l’interesse dell’amministrazione finanziaria alla immediata ecompleta conoscibilità della situazione contabile del contribuente, sicché l’offesanon è esclusa dalla successiva possibilità di ricostruzione induttiva o indiretta deidati economici (sul punto, si veda Sez. 3, n. 7051 del 15/01/2019, Ferrigni, Rv.275005 – 01).Quanto all’elemento soggettivo, con motivazione non illogica la Corteterritoriale ha ritenuto integrato il dolo specifico di evasione sulla base dellemodalità della condotta, ovvero la consegna della documentazione contabile alCutillo all’atto della sua nomina (confermata da una pluralità di testi escussi) e lasuccessiva sottrazione della stessa poco prima dell’inizio della verifica fiscaleeffettuata dalla Guardia di Finanza nei confronti della società nel mese di ottobre2014.Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la finalità evasiva, richiestadalla norma incriminatrice, non postula che la distruzione o l’occultamentointervengano prima della presentazione della dichiarazione fiscale, potendo essaconsistere anche nell’intento di impedire o ostacolare l’accertamento di pregresseviolazioni degli obblighi dichiarativi e, dunque, di sottrarre all’amministrazionefinanziaria la possibilità di verificare l’effettiva consistenza dei redditi o del volumed’affari.In tema di occultamento delle scritture contabili, del resto, l’occultamentointegra una condotta a carattere permanente, che si protrae sino al momento incui perdura l’obbligo di esibizione e, comunque, sino alla cessazione dell’attività dicontrollo; ne consegue che la finalità di evasione può riguardare anchel’impedimento dell’accertamento di imposte già dovute e non dichiarate.Questa Corte ha infatti ripetutamente osservato che il delitto di cui all'art. 10d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, realizzato sub specie di occultamento totale o parzialedelle scritture contabili, ha natura permanente, perdurando l'obbligo di esibizionedei documenti fiscali finché prosegue il controllo da parte degli organi ispettivi,sicché la sua consumazione postula la conclusione e non il mero inizio di taleaccertamento, indipendentemente da eventuali condotte collaborative delcontribuente sottoposto a verifica (Sez. 3, n. 11469 del 07/03/2025, Barrasso, Rv.287669 – 01; Sez. 3, n. 40317 del 23/09/2021, Narcisi, Rv. 282340 – 01).Né la sentenza citata dal ricorrente (Sez. 3, 18/04/2016, n. 15900) esprimeprincipi di segno contrario, essendosi solo escluso, in quel caso, che gli elementiraccolti fossero sufficienti a dimostrare la sussistenza del dolo dell’imputato.3.

Il secondo motivo non è proponibile perché “inedito” ed è comunquemanifestamente infondato.Dalla lettura dell’atto di appello emerge che il ricorrente non avesse posto laquestione relativa alla contestazione della recidiva ad uno solo dei capi diimputazione, sicché, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo nonè proponibile in questa sede, dovendosi ribadire il principio secondo cui èinammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si introduce, per la primavolta, una questione non dedotta in appello e non rilevabile d'ufficio in ogni statoe grado del giudizio, riguardando "punti" della decisione ormai sottratti alsindacato giurisdizionale, avendo essi acquisito stabilità in forza del principio del"tantum devolutum quantum appellatum" (Sez. 2, n. 7532 del 25/11/2025, dep.2026, Iacobini, Rv. 289470 – 01).La censura è comunque manifestamente infondata perché muove dalpresupposto, smentito dal contenuto dell’imputazione, che la recidiva reiterata especifica fosse stata contestata soltanto in relazione al reato di bancarottafraudolenta documentale.

Dalla lettura del capo di imputazione emerge, invece,che la recidiva era riferita alla posizione dell’imputato e riguardava entrambi i reatioggetto di contestazione.Ne consegue la correttezza dell’applicazione dell’aumento del termine diprescrizione ai sensi dell’art. 161, comma 2, cod. pen., non essendo ravvisabilealcuna violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione néalcuna lesione del diritto di difesa, avendo l’imputato avuto piena contezza dellacontestazione della recidiva nella sua integralità.4.

Il terzo motivo del ricorso, con il quale si contesta il vizio di motivazione inordine alla sussistenza del dolo di bancarotta documentale, è invece fondato.4.1.

Preliminarmente deve osservarsi che, secondo la pacifica e consolidataelaborazione di questa Corte, «la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art.216, comma 1, n. 2 legge fall. prevede due fattispecie alternative, quella disottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede ildolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibilela ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che richiedeil dolo generico» (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611 – 01).È stato successivamente chiarito che la bancarotta documentale “generica”implica che la contabilità sia stata effettivamente tenuta ma con omissioni oalterazioni di dati tali da renderla del tutto fuorviante ai fini della ricostruzione delpatrimonio o del movimento degli affari della società.L’omessa tenuta delle scritture contabili, per contro - pur certamentericonducibile nell’alveo di tipicità dell’art. 216 comma 1 n. 2, legge fall., atteso chela norma incriminatrice, punendo la tenuta della contabilità in modo tale darendere relativamente impossibile la ricostruzione dello stato patrimoniale e delvolume d’affari, a “fortiori” ha inteso punire anche colui che non ha istituito lasuddetta contabilità – richiede la dimostrazione del dolo specifico, ovvero lo scopodi recare pregiudizio ai creditori, giacché risulterebbe altrimenti impossibiledistinguere tale fattispecie da quella analoga sotto il profilo materiale, previstadall’art. 217 legge fall. e punita sotto il titolo di bancarotta semplice documentale(Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 252992).Si è così osservato che «In tema di bancarotta fraudolenta documentale,l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolospecifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione dellestesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loroomessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in senoall'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta ditali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico,che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamenterinvenuti ed esaminati dai predetti organi. (Nella specie, la Corte ha censurato lasentenza impugnata che, a fronte di una contestazione di occultamento "ovvero"di irregolare tenuta delle scritture contabili, pur ritenendo consumato il primo, neaveva motivato la sussistenza attraverso una "fusione" con la seconda,trasformandola in evento della condotta di occultamento e sostituendo il dologenerico sufficiente ad integrare la stessa a quello specifico necessario perl'occultamento)» (tra le tante, Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv.269904 – 01).Conclusivamente, la bancarotta documentale “specifica” è configurabile neicasi di sottrazione (e in generale di occultamento, anche sotto forma dell’omessatenuta), distruzione e falsificazione, in tutto o in parte, della documentazionecontabile, sorrette dallo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o direcare pregiudizio ai creditori.

La bancarotta documentale “generica”, viceversa,si configura nel caso in cui i libri o le altre scritture contabili siano stati tenuti inmodo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o delmovimento degli affari, secondo una valutazione da effettuare in concreto sulladocumentazione rinvenuta.4.2.

La condotta materiale concretamente contestata al ricorrente al capo 6),come chiaramente desumibile dalla lettura delle due sentenze di merito, è quelladi aver sottratto e distrutto la documentazione contabile relativa al periodoantecedente alla sua gestione (debitamente ricevuta dai precedentiamministratori) e di aver omesso la tenuta della contabilità per il periodoseguente.Ebbene, benché nella contestazione vi sia anche un riferimento al fatto di averin tal modo reso impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degliaffari della società, non vi è dubbio che entrambe le condotte materiali ascritte alricorrente (distruzione e omessa tenuta) configurino ipotesi di “bancarottadocumentale specifica”, che richiedevano la dimostrazione del dolo specifico diprocurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.Tale coefficiente psicologico, come noto, può essere dimostrato anche facendoricorso ai c.d.

“indici di fraudolenza”, tenuto conto della «complessiva ricostruzionedella vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenzafraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, puòessere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione delcomportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali» (Sez. 5, n.10968 del 31/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284304).Nel caso in esame, nel motivare in ordine alla sussistenza del dolo specifico,la Corte di appello di Venezia ha fatto riferimento essenzialmente a due dati: «unagestione per lo meno disinvolta fin dal 2013, con prelievi ingiustificati anche inconcomitanza della nuova compagine societaria» e «l’avvenuta distruzione dellescritture precedenti».Quest’ultimo dato, di per sé, indica tuttavia solo la condotta materiale, manon anche il dolo specifico che deve connotare la stessa ai fini dell’integrazione delreato.Quanto al primo elemento, del quale invero non si fa riferimento nellasentenza di primo grado, lo stesso doveva essere maggiormente approfondito edesplicitato, tenuto conto del fatto che al [OSCURATO:PERSONA] non risultano essere state maicontestate condotte distrattive; lo stesso risulta aver acquisito la carica di legalerappresentante verso la fine dell’anno 2013 e non risulta chiarito quali e quanti“prelievi” siano eventualmente addebitabili allo stesso, pur se non oggetto diformale contestazione.Sotto tale profilo, la sentenza deve essere pertanto annullata, con rinvio adiversa Sezione della Corte di appello di Venezia per un nuovo esame sul punto,oltre che, conseguentemente, per l’eventuale incidenza della decisione sultrattamento sanzionatorio.5.

Il quarto motivo costituisce una mera riproposizione delle censure giàformulate con i motivi precedenti e non individua ulteriori e specifici vizi dellamotivazione della sentenza impugnata, richiamando in modo assertivo il contenutodegli artt. 192 e 533 cod. proc. pen.Lo stesso è dunque manifestamente infondato con riferimento all’asseritodifetto di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla violazione di cuiall’art. 10 del d. lgs. n. 74 del 2000, mentre deve ritenersi assorbito,dall’accoglimento del precedente motivo, in ordine alle censure relative al reato dibancarotta fraudolenta documentale.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarottadocumentale, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Cortedi appello di Venezia.Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.Così deciso, il 18/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMario [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello di VeneziaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, LuciaOdello, che ha concluso riportandosi alla memoria in atti e chiedendo il rigetto delricorso;udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi di ricorsoed ha insistito per l'accoglimento dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza oggetto del presente ricorso la Corte di appello di Veneziaha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Padova neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di occultamento e distruzione didocumenti contabili, di cui agli artt. 10 d. lgs. n. 74 del 2000 (capo 5), e dibancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. (capo6), in relazione al fallimento della società “[OSCURATO:SOCIETA].”, dichiarato dal [OSCURATO:PERSONA] il 24 ottobre 2014, della quale l’odierno ricorrente aveva rivestito lacarica di legale rappresentante dal 14 novembre 2013 fino alla data del fallimento;con il riconoscimento della recidiva reiterata e specifica.2. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è costituito da quattromotivi, di seguito riportati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazioneal codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1. Con il primo motivo si deduce erronea applicazione di legge penale e viziodi motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza degli elementi oggettivi esoggettivi del reato di cui all’art. 10 del d. lgs. n. 74/2000.La condotta di distruzione o di occultamento delle scritture contabili, siosserva, presupporrebbe l’operatività dell’ente obbligato alla tenuta delladocumentazione, mentre, nel caso in esame, la Corte territoriale non avrebbetenuto conto che la società era divenuta inattiva nel momento in cui il ricorrenteaveva assunto la carica di rappresentante legale. Non vi sarebbe stata, dunque,una valutazione in ordine alla lesione del bene giuridico tutelato dalla fattispeciepenale, confuso dalla Corte di appello di Venezia con quello proprio del diversoreato di bancarotta documentale.Sul piano soggettivo, inoltre, l’insussistenza del dolo specifico di evadere leimposte emergerebbe dal fatto che la condotta in contestazione sarebbe statasuccessiva rispetto alle dichiarazioni reddituali e, quindi, eventualmente posta inessere non al fine di evadere le imposte ma di occultare le prove dell’evasione (sulpunto viene citata anche Sez. 3, 18/04/2016, n. 15900).2.2. Con il secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge penale, inrelazione all’art. 161, comma 2, cod. pen., e vizio di motivazione per essere statoapplicato l’aumento del termine di prescrizione per effetto della recidiva reiteratae specifica anche in relazione al reato di cui all’art. 10 del d. lgs. n. 74 del 2000,benché la recidiva fosse contestata solo in relazione al reato di bancarottadocumentale.2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge sostanziale evizio di motivazione, sotto il profilo del travisamento della prova, in ordine allaritenuta sussistenza del dolo generico e specifico del reato di bancarottadocumentale contestato al capo 6).Il ricorrente, si osserva, poneva la società in liquidazione e ciò sarebbeincompatibile con il dolo della bancarotta documentale generica. La sentenzaimpugnata, inoltre, non conterrebbe una motivazione adeguata in ordine allasussistenza del dolo specifico di conseguire un profitto o di determinare un dannoai creditori.2.4. Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione per avere la Corte diappello di Venezia ritenuto provata la responsabilità del ricorrente per i due reatiin contestazione, in violazione delle regole di giudizio poste dagli articoli 192 e 533cod. proc. pen. e disattendendo le argomentazioni sviluppate nei motiviprecedenti, idonee a sostenere una ricostruzione alternativa ed antagonistarispetto alla ricostruzione accolta dalla Corte territoriale, caratterizzata altresì dauno spessore logico superiore rispetto a quest’ultima.3. Si è proceduto in udienza pubblica con la partecipazione delle parti, chehanno concluso nei termini riportati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto limitatamente almotivo riguardante la sussistenza del dolo del reato di bancarotta documentale,mentre per il resto è inammissibile.2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato.Dalle conformi sentenze di merito risulta, con accertamento di fatto nonsindacabile in questa sede se non nei limiti del vizio di motivazione deducibile aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che a [OSCURATO:PERSONA], all’attodell’assunzione della carica di legale rappresentante della società fallita, era stataconsegnata l’intera documentazione contabile della società. Tale circostanza èstata desunta dalle dichiarazioni testimoniali richiamate dai giudici di merito ed èstata valorizzata in modo logico per escludere che l’addebito riguardasse la meraomessa istituzione o il mancato aggiornamento delle scritture nel periodosuccessivo alla sua nomina.La prospettazione difensiva, incentrata sull’inattività della società negli ultimimesi di gestione, non coglie dunque la ratio decidendi della sentenza impugnata:al ricorrente non è stato contestato soltanto di non avere curato la contabilitàrelativa al periodo in cui egli aveva rivestito la carica di amministratore, ma diavere occultato o distrutto anche la documentazione preesistente, ricevuta daiprecedenti amministratori e non più rinvenuta, così da impedire o comunquerendere significativamente più difficoltosa la ricostruzione dei redditi e del volumed’affari della società.Va, al riguardo, ribadito che il delitto di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000non richiede l’assoluta impossibilità di ricostruzione dei redditi o del volumed’affari, essendo sufficiente che la condotta di occultamento o distruzione delladocumentazione obbligatoria renda tale ricostruzione non agevole, ovveropossibile solo attraverso l’acquisizione di elementi presso terzi. La fattispecietutela, infatti, l’interesse dell’amministrazione finanziaria alla immediata ecompleta conoscibilità della situazione contabile del contribuente, sicché l’offesanon è esclusa dalla successiva possibilità di ricostruzione induttiva o indiretta deidati economici (sul punto, si veda Sez. 3, n. 7051 del 15/01/2019, Ferrigni, Rv.275005 – 01).Quanto all’elemento soggettivo, con motivazione non illogica la Corteterritoriale ha ritenuto integrato il dolo specifico di evasione sulla base dellemodalità della condotta, ovvero la consegna della documentazione contabile alCutillo all’atto della sua nomina (confermata da una pluralità di testi escussi) e lasuccessiva sottrazione della stessa poco prima dell’inizio della verifica fiscaleeffettuata dalla Guardia di Finanza nei confronti della società nel mese di ottobre2014.Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la finalità evasiva, richiestadalla norma incriminatrice, non postula che la distruzione o l’occultamentointervengano prima della presentazione della dichiarazione fiscale, potendo essaconsistere anche nell’intento di impedire o ostacolare l’accertamento di pregresseviolazioni degli obblighi dichiarativi e, dunque, di sottrarre all’amministrazionefinanziaria la possibilità di verificare l’effettiva consistenza dei redditi o del volumed’affari.In tema di occultamento delle scritture contabili, del resto, l’occultamentointegra una condotta a carattere permanente, che si protrae sino al momento incui perdura l’obbligo di esibizione e, comunque, sino alla cessazione dell’attività dicontrollo; ne consegue che la finalità di evasione può riguardare anchel’impedimento dell’accertamento di imposte già dovute e non dichiarate.Questa Corte ha infatti ripetutamente osservato che il delitto di cui all'art. 10d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, realizzato sub specie di occultamento totale o parzialedelle scritture contabili, ha natura permanente, perdurando l'obbligo di esibizionedei documenti fiscali finché prosegue il controllo da parte degli organi ispettivi,sicché la sua consumazione postula la conclusione e non il mero inizio di taleaccertamento, indipendentemente da eventuali condotte collaborative delcontribuente sottoposto a verifica (Sez. 3, n. 11469 del 07/03/2025, Barrasso, Rv.287669 – 01; Sez. 3, n. 40317 del 23/09/2021, Narcisi, Rv. 282340 – 01).Né la sentenza citata dal ricorrente (Sez. 3, 18/04/2016, n. 15900) esprimeprincipi di segno contrario, essendosi solo escluso, in quel caso, che gli elementiraccolti fossero sufficienti a dimostrare la sussistenza del dolo dell’imputato.3. Il secondo motivo non è proponibile perché “inedito” ed è comunquemanifestamente infondato.Dalla lettura dell’atto di appello emerge che il ricorrente non avesse posto laquestione relativa alla contestazione della recidiva ad uno solo dei capi diimputazione, sicché, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo nonè proponibile in questa sede, dovendosi ribadire il principio secondo cui èinammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si introduce, per la primavolta, una questione non dedotta in appello e non rilevabile d'ufficio in ogni statoe grado del giudizio, riguardando "punti" della decisione ormai sottratti alsindacato giurisdizionale, avendo essi acquisito stabilità in forza del principio del"tantum devolutum quantum appellatum" (Sez. 2, n. 7532 del 25/11/2025, dep.2026, Iacobini, Rv. 289470 – 01).La censura è comunque manifestamente infondata perché muove dalpresupposto, smentito dal contenuto dell’imputazione, che la recidiva reiterata especifica fosse stata contestata soltanto in relazione al reato di bancarottafraudolenta documentale. Dalla lettura del capo di imputazione emerge, invece,che la recidiva era riferita alla posizione dell’imputato e riguardava entrambi i reatioggetto di contestazione.Ne consegue la correttezza dell’applicazione dell’aumento del termine diprescrizione ai sensi dell’art. 161, comma 2, cod. pen., non essendo ravvisabilealcuna violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione néalcuna lesione del diritto di difesa, avendo l’imputato avuto piena contezza dellacontestazione della recidiva nella sua integralità.4. Il terzo motivo del ricorso, con il quale si contesta il vizio di motivazione inordine alla sussistenza del dolo di bancarotta documentale, è invece fondato.4.1. Preliminarmente deve osservarsi che, secondo la pacifica e consolidataelaborazione di questa Corte, «la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art.216, comma 1, n. 2 legge fall. prevede due fattispecie alternative, quella disottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede ildolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibilela ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che richiedeil dolo generico» (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611 – 01).È stato successivamente chiarito che la bancarotta documentale “generica”implica che la contabilità sia stata effettivamente tenuta ma con omissioni oalterazioni di dati tali da renderla del tutto fuorviante ai fini della ricostruzione delpatrimonio o del movimento degli affari della società.L’omessa tenuta delle scritture contabili, per contro - pur certamentericonducibile nell’alveo di tipicità dell’art. 216 comma 1 n. 2, legge fall., atteso chela norma incriminatrice, punendo la tenuta della contabilità in modo tale darendere relativamente impossibile la ricostruzione dello stato patrimoniale e delvolume d’affari, a “fortiori” ha inteso punire anche colui che non ha istituito lasuddetta contabilità – richiede la dimostrazione del dolo specifico, ovvero lo scopodi recare pregiudizio ai creditori, giacché risulterebbe altrimenti impossibiledistinguere tale fattispecie da quella analoga sotto il profilo materiale, previstadall’art. 217 legge fall. e punita sotto il titolo di bancarotta semplice documentale(Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 252992).Si è così osservato che «In tema di bancarotta fraudolenta documentale,l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolospecifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione dellestesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loroomessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in senoall'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta ditali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico,che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamenterinvenuti ed esaminati dai predetti organi. (Nella specie, la Corte ha censurato lasentenza impugnata che, a fronte di una contestazione di occultamento "ovvero"di irregolare tenuta delle scritture contabili, pur ritenendo consumato il primo, neaveva motivato la sussistenza attraverso una "fusione" con la seconda,trasformandola in evento della condotta di occultamento e sostituendo il dologenerico sufficiente ad integrare la stessa a quello specifico necessario perl'occultamento)» (tra le tante, Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv.269904 – 01).Conclusivamente, la bancarotta documentale “specifica” è configurabile neicasi di sottrazione (e in generale di occultamento, anche sotto forma dell’omessatenuta), distruzione e falsificazione, in tutto o in parte, della documentazionecontabile, sorrette dallo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o direcare pregiudizio ai creditori. La bancarotta documentale “generica”, viceversa,si configura nel caso in cui i libri o le altre scritture contabili siano stati tenuti inmodo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o delmovimento degli affari, secondo una valutazione da effettuare in concreto sulladocumentazione rinvenuta.4.2. La condotta materiale concretamente contestata al ricorrente al capo 6),come chiaramente desumibile dalla lettura delle due sentenze di merito, è quelladi aver sottratto e distrutto la documentazione contabile relativa al periodoantecedente alla sua gestione (debitamente ricevuta dai precedentiamministratori) e di aver omesso la tenuta della contabilità per il periodoseguente.Ebbene, benché nella contestazione vi sia anche un riferimento al fatto di averin tal modo reso impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degliaffari della società, non vi è dubbio che entrambe le condotte materiali ascritte alricorrente (distruzione e omessa tenuta) configurino ipotesi di “bancarottadocumentale specifica”, che richiedevano la dimostrazione del dolo specifico diprocurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.Tale coefficiente psicologico, come noto, può essere dimostrato anche facendoricorso ai c.d. “indici di fraudolenza”, tenuto conto della «complessiva ricostruzionedella vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenzafraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, puòessere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione delcomportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali» (Sez. 5, n.10968 del 31/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284304).Nel caso in esame, nel motivare in ordine alla sussistenza del dolo specifico,la Corte di appello di Venezia ha fatto riferimento essenzialmente a due dati: «unagestione per lo meno disinvolta fin dal 2013, con prelievi ingiustificati anche inconcomitanza della nuova compagine societaria» e «l’avvenuta distruzione dellescritture precedenti».Quest’ultimo dato, di per sé, indica tuttavia solo la condotta materiale, manon anche il dolo specifico che deve connotare la stessa ai fini dell’integrazione delreato.Quanto al primo elemento, del quale invero non si fa riferimento nellasentenza di primo grado, lo stesso doveva essere maggiormente approfondito edesplicitato, tenuto conto del fatto che al [OSCURATO:PERSONA] non risultano essere state maicontestate condotte distrattive; lo stesso risulta aver acquisito la carica di legalerappresentante verso la fine dell’anno 2013 e non risulta chiarito quali e quanti“prelievi” siano eventualmente addebitabili allo stesso, pur se non oggetto diformale contestazione.Sotto tale profilo, la sentenza deve essere pertanto annullata, con rinvio adiversa Sezione della Corte di appello di Venezia per un nuovo esame sul punto,oltre che, conseguentemente, per l’eventuale incidenza della decisione sultrattamento sanzionatorio.5. Il quarto motivo costituisce una mera riproposizione delle censure giàformulate con i motivi precedenti e non individua ulteriori e specifici vizi dellamotivazione della sentenza impugnata, richiamando in modo assertivo il contenutodegli artt. 192 e 533 cod. proc. pen.Lo stesso è dunque manifestamente infondato con riferimento all’asseritodifetto di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla violazione di cuiall’art. 10 del d. lgs. n. 74 del 2000, mentre deve ritenersi assorbito,dall’accoglimento del precedente motivo, in ordine alle censure relative al reato dibancarotta fraudolenta documentale. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarottadocumentale, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Cortedi appello di Venezia.Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.Così deciso, il 18/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMario [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27427/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris