CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 marzo 2020
Cassazione n. 08360/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 11484/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro ALLIANZS.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - e NICOLINOCAPPELLI; -intimato - avverso la sentenza n. 344/2020 della CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA,depositata il 2/03/2020;Adunanzadell’11 gennaio 2024 - R.G. n. 11484/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/01/2024dal Consigliere dott. MARCO DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 2/3/2020, la Corte d’appello di L’Aquila, in accoglimento per quanto di ragione degli appelli principale e incidentalerispettivamente proposti da [OSCURATO:PERSONA] e dalla Allianz s.p.a., e in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminatol’entità della responsabilità dei protagonisti del sinistro dedottoin giudizio da [OSCURATO:PERSONA], attribuendo un paritario grado di partecipazione, tanto al Galassi, quanto all’antagonista [OSCURATO:PERSONA], preso atto dell’avvenuta corresponsione, dalla Allianz s.p.a. (compagniaassicuratrice del veicolo condotto dal Cappelli) al Galassi, inepoca anteriore all’introduzione del giudizio di merito, di una somma complessivamente satisfattiva delle originarie ragioni risarcitorie rivendicatedal Galassi, ha disatteso ogni altra ulteriore rivendicazione risarcitoria di quest’ultimo, disponendo la compensazione della metà delle spese di lite del giudizio di primo grado (per la restante parte posta a carico del Cappelli e dell’Allianz s.p.a.), nonché l’integrale compensazionedelle spese del giudizio di secondo grado; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione; laAllianz s.p.a. resiste con controricorso; NicolinoCappelli non ha svolto difese in questa sede; laAllianz s.p.a. ha depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazioneagli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché degli artt. 2700 e 2054, co. 2,c.c. (con riferimento all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte Adunanzadell’11 gennaio 2024 - R.G. n. 11484/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri territoriale erroneamente escluso che, in relazione alla fattispecie dedotta in giudizio, non fosse stata raggiunta la prova dell’integrale responsabilitàdi [OSCURATO:PERSONA] nella causazione del sinistro; e ciò, sulla base di una travisata interpretazione del materiale istruttorio complessivamenteacquisito; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come , al di là delle dedotte plurime violazioni di legge, le censure avanzate dall’odierno ricorrente si risolv a no in una sostanzialeproposta di rilettura nel merito dei fatti di causa, sulla base diun’impostazione critica non consentita in sede di legittimità ; mette peraltro conto di rilevare come nell’illustrazione della doglianzain esame non compaia alcuna traccia vòlta all’ evocazione in concretodelle norme degli artt. 2700, 2727 e 2729 c.c. e nemmeno delle norme degli artt. 115 e 116 c.p.c. (se si eccettua l’assertoria e inspiegata affermazione con tenuta n ella pag. 23 in chiusura dell’illustrazione), emergendo piuttosto come le considerazioni svolte inrelazione a gli artt. 2727 e 2729 risult i no comunque irrispettose dei criteriindicati da Sez. U, Sentenza n. 1785 del 24/01/2018 , così come quellerelative a gli artt. 115 e 116 c.p.c. no n rispetta no i criteri di cui aSez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020 , mentre il vizio relativo alc.d. travisamento della prova risulta dedotto senza alcun riguardo ai limiti specificamente delineati da Sez. 3, Sentenza n. 12971 del 26/04/2022,Rv. 664816 – 01 ; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazioneall’art. 2700 c.c. (in riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avereil giudice di appello erroneamente ritenuto che la collisione tra i veicoliprotagonisti del sinistro non fosse avvenuta nel punto indicato dagli agenti intervenuti sul luogo del fatto (e confermato in sede Adunanzadell’11 gennaio 2024 - R.G. n. 11484/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri testimoniale dai testi oculari), e per avere altrettanto erroneamente escluso che la caduta del motoveicolo condotto dal Galassi fosse antecedente la collisione, senza neppure considerare, in contrario, il contenuto di quanto dichiarato dallo stesso Cappelli agli agenti intervenuti; ilmotivo è inammissibile; osservail C ollegio come, anche in relazione alla censura in esame , le argomentazioni del ricorrente si risolv a no , al di là delle denunciate plurimeviolazioni di legge, in una sostanziale proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa, sulla base di un’impostazione critica non consentitain sede di legittimità , avendo il Galassi prospettato solo in thesi l’eventuale decisività dei criteri indicati da Sez. U, Sentenza n. 1785 del 24/01/2018 ai fini del rispetto delle norme di legge sull’uso dellepresunzioni, senza tuttavia prospettare alcuna argomentazione o dimostrazionesuscettibile di attestarne la rilevanza nel caso di specie; varràal contrario evidenziare come il giudice d’appello non abbia inalcun modo tratto, dagli indici presuntivi sottoposti al proprio esame, alcun contenut o rappresentativ o arbitrari o o irragionevol e , o comunque non fondat o su elementi dotati di gravità, precisione e reciproca concordanza, essendosi il ricorrente limitato a intendere in modo illegittimo il valore rappresentativo di quegli indici presuntivi secondoil proprio soggettivo punto di vista ; del tutto fuori luogo , infine, deve ritenersi l a dedotta censura dell’art.2700 c.c., non venendo in alcuna considerazione la veridicità diquanto attestato dai pubblici ufficiali in relazione ai fatti avvenuti alla propria presenza , ferm a restando l’assenza di alcuna efficacia probatoria privilegiata delle ricostruzioni ‘tentate’ dagli agenti sopravvenuti sul luogo del sinistro posteriormente alla sua verificazione;Adunanzadell’11 gennaio 2024 - R.G. n. 11484/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazionee/o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. (in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c.), per avere il giudice d’appello violato il divieto posto dall’art.345 c.p.c. di consentire l’introduzione di fatti nuovi nel giudizio di gravame, dovendo ritenersi che la questione relativa alla corresponsabilità del danneggiato nella produzione del sinistro non avesse costituito oggetto del giudizio di primo grado, essendosi la controparte in tale sede limitata a concludere per l’integrale rigetto dell’avversa domanda e non già per l’accertamento di una corresponsabilitàdell’attore; ilmotivo è infondato; osserva il Collegio come le modalità di verificazione del sinistro dedottoin giudizio abbiano costituito oggetto , tanto del primo grado di giudizio(per averle dedotte l’attore) , quanto del grado d’appello (per averle dedotte l’Allianz) , con la conseguenza che tutte le questioni connesse a tali modalità (ivi compres o il tema relativo alla corresponsabilità del danneggiato) devono ritenersi costantemente mantenutenei limiti di disponibilità di giudizio della corte territoriale; varrà in tal senso rilevare come la prospettazione avanzata dal ricorrenterisulti smentita dall o stesso tenore delle conclusioni assunte dallacontroparte ( riportate a pag. 32, righi 7 - 9 , dell’odierno ricorso) , atteso che le stesse , sollecitando il rigetto della domanda ( e considerato che in iure ad essa trovava applicazione la disciplina dell’art.2054 c.c. ) , implicavano pienamente l’eventuale rivendicazione delsecondo comma di tale nor m a , con la conseguen te qualificazione di tutto ciò che il ricorrente riconduce al perimetro di rilevanza dell’art.345c.p.c. all’illustrazione di mere argomentazioni in iur e ; conil quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2054, co. 2, c.c. (in Adunanzadell’11 gennaio 2024 - R.G. n. 11484/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente applicato il concorso di colpa di cui all’art. 2054 c.c. senzaprocedere alla verifica del comportamento stradale di entrambi i conducentionde accertare se ciascuno di essi avesse violato o meno le normesulla circolazione stradale e i normali precetti di prudenza; ilmotivo è inammissibile; osserva il Collegio come il ricorrente abbia prospettato il vizio in esamesenza cogliere in modo specifico la ratio individuata dal giudice aquo a sostegno della decisione assunta ; sul punto, varrà richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d'impugnazioneè rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisioneè erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare unerrore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i qualiè esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e,quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamenteconsiderare le ragioni che la sorreggono e da esse non possonoprescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nellaproposizione di un ‘ non motivo ’ , è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. Civ. (Sez. 3, Sentenzan. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 - 01) ;Adunanzadell’11 gennaio 2024 - R.G. n. 11484/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nellaspecie, avendo la corte territoriale affermato ( cfr. parr. 13.1.3 e13.3 della sentenza impugnata) come, sulla base della complessiva valutazionedegli elementi di prova acquisiti al giudizio, non fosse stato possibilericostruire con esattezza le modalità di ricostruzione del fatto (arrivando peraltro ad affermare come, in ogni caso, entrambi i protagonistidel sinistro si fossero positivamente sottratti al rispetto dei doveri cautelari sugli stessi incombenti ) , l’odierna censura del ricorrente,nel dolersi della pretesa erronea applicazione del concorso di colpa di cui all’art. 2054 c.c. senza procedere alla verifica del comportamento stradale di entrambi i conducenti (onde accertare se ciascuno di essi avesse violato o meno le norme sulla circolazione stradalee i normali precetti di prudenza) , dimostra di non essersi punto confrontata con la decisione impugnata, con la conseguente inammissibilità della censura per le specifiche ragioni in precedenza indicate; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, deve essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.M. Rigettail ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivieuro 6.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del Adunanzadell’11 gennaio 2024 - R.G. n. 11484/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per leg