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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05628/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1384-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].NI.CA. [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] 01400070627, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. 2022 n. 01384 sez.

ML -ud. 20-12-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] 00269920625, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 63, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2440/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 2440 pubblicata il 3.6.2021, la Corte di appello di Napoli, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], già dipendente della società Ecojunk ed addetto al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani in ragione del contratto di appalto intercorso tra la ex datrice di lavoro ed il Comune di Reino, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 6 c.c.n.l. per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali FISE (espressamente richiamato dall’art. 22 del Capitolato speciale d’appalto), il diritto del ricorrente ad essere assunto da Vi.NI.Ca. service società coop. sociale, impresa subentrata nel predetto appalto, con decorrenza dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; ha condannato la società Vi.NI.Ca. all'assunzione del lavoratore ed al pagamento allo stesso a titolo risarcitorio delle retribuzioni dovute dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] alla data di effettiva assunzione;

2. la Corte territoriale ha rilevato che era pacifico (nonché provato documentalmente) che: il Petrone era dipendente della società Ecojunk al momento dell’aggiudicazione del servizio da parte della società Ric. 2022 n. 01384 sez.

ML -ud. 20-12-2022 -3- VI.NI.CA. con anzianità maggiore del periodo di 240 giorni richiesto dall’art. 6 del c.c.n.l. citato per essere assunto (ex novo) presso l’impresa subentrante; la Ecojunk aveva comunicato in ritardo, ossia ad aggiudicazione già avvenuta (il 2.11.20169) il proprio organigramma alla VI.NI.CA.; la VI.NI.CA. non aveva proceduto all’assunzione.

Sottolineava, dunque, che doveva condividersi l’assunto del giudice di prime cure secondo cui, a prescindere dagli inadempimenti della precedente società appaltatrice (che potevano dar luogo ad una azione di responsabilità risarcitoria della impresa cessante, ovvero della stazione appaltante che non aveva garantito la corretta gestione del passaggio), sussisteva il diritto del Petrone al passaggio alle dipendenze della società subentrante, passaggio che non era limitato al singolo cantiere in quanto la clausola sociale del c.c.n.l. garantiva il diritto del lavoratore alla riassunzione presso la nuova società, senza alcuna correlazione con l’appalto rilevato (ben potendo, ad esempio, in caso di cessazione, e ove ne sussistessero le condizioni, lo stesso lavoratore essere impiegato in altro cantiere, salvo atto di recesso che, che nel caso di specie non era stato minimamente addotto);

3. per la cassazione della sentenza la società VI.NI.CA. ha proposto ricorso fondato su due motivi (ulteriormente articolati); il lavoratore ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] Con memoria ex art. 380 bis c.p.c., la società ha depositato richiesta di rinunzia al giudizio, notificata al controricorrente, nonché dichiarazione del controricorrente di accettazione della suddetta rinuncia.

Osserva il Collegio che la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c..

Nella specie la rinuncia al ricorso risulta ritualmente sottoscritta dal ricorrente e dal rispettivo difensore.

Ric. 2022 n. 01384 sez.

ML -ud. 20-12-2022 -4- Inoltre a tale rinuncia ha prestato adesione scritta la contropartecon il relativo difensore.

Ne consegue che va dichiarata l'estinzione del giudizio e che non deve pronunciarsi sulle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c., comma 4 c.p.c. (cfr., ex pl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1384-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].NI.CA. [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] 01400070627, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. 2022 n. 01384 sez. ML -ud. 20-12-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] 00269920625, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 63, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2440/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 2440 pubblicata il 3.6.2021, la Corte di appello di Napoli, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], già dipendente della società Ecojunk ed addetto al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani in ragione del contratto di appalto intercorso tra la ex datrice di lavoro ed il Comune di Reino, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 6 c.c.n.l. per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali FISE (espressamente richiamato dall’art. 22 del Capitolato speciale d’appalto), il diritto del ricorrente ad essere assunto da Vi.NI.Ca. service società coop. sociale, impresa subentrata nel predetto appalto, con decorrenza dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; ha condannato la società Vi.NI.Ca. all'assunzione del lavoratore ed al pagamento allo stesso a titolo risarcitorio delle retribuzioni dovute dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] alla data di effettiva assunzione; 2. la Corte territoriale ha rilevato che era pacifico (nonché provato documentalmente) che: il Petrone era dipendente della società Ecojunk al momento dell’aggiudicazione del servizio da parte della società Ric. 2022 n. 01384 sez. ML -ud. 20-12-2022 -3- VI.NI.CA. con anzianità maggiore del periodo di 240 giorni richiesto dall’art. 6 del c.c.n.l. citato per essere assunto (ex novo) presso l’impresa subentrante; la Ecojunk aveva comunicato in ritardo, ossia ad aggiudicazione già avvenuta (il 2.11.20169) il proprio organigramma alla VI.NI.CA.; la VI.NI.CA. non aveva proceduto all’assunzione. Sottolineava, dunque, che doveva condividersi l’assunto del giudice di prime cure secondo cui, a prescindere dagli inadempimenti della precedente società appaltatrice (che potevano dar luogo ad una azione di responsabilità risarcitoria della impresa cessante, ovvero della stazione appaltante che non aveva garantito la corretta gestione del passaggio), sussisteva il diritto del Petrone al passaggio alle dipendenze della società subentrante, passaggio che non era limitato al singolo cantiere in quanto la clausola sociale del c.c.n.l. garantiva il diritto del lavoratore alla riassunzione presso la nuova società, senza alcuna correlazione con l’appalto rilevato (ben potendo, ad esempio, in caso di cessazione, e ove ne sussistessero le condizioni, lo stesso lavoratore essere impiegato in altro cantiere, salvo atto di recesso che, che nel caso di specie non era stato minimamente addotto); 3. per la cassazione della sentenza la società VI.NI.CA. ha proposto ricorso fondato su due motivi (ulteriormente articolati); il lavoratore ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] Con memoria ex art. 380 bis c.p.c., la società ha depositato richiesta di rinunzia al giudizio, notificata al controricorrente, nonché dichiarazione del controricorrente di accettazione della suddetta rinuncia. Osserva il Collegio che la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.. Nella specie la rinuncia al ricorso risulta ritualmente sottoscritta dal ricorrente e dal rispettivo difensore. Ric. 2022 n. 01384 sez. ML -ud. 20-12-2022 -4- Inoltre a tale rinuncia ha prestato adesione scritta la contropartecon il relativo difensore. Ne consegue che va dichiarata l'estinzione del giudizio e che non deve pronunciarsi sulle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c., comma 4 c.p.c. (cfr., ex pl
Sentenza Cassazione n. 05628/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris