CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04739/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 750/2016proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso per cassazione, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 18. - ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la SICILIA, n. 2174/27/15, depositata in data 2 5 maggio 2015 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 1 dicembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. A seguito di verifica fiscale della Guardia di Finanza del 3 marzo 2010 e del p rocesso v erbale di c onstatazione del 24 marzo 2010, l'Agenzia delle Entrateaveva notificato l' avviso di accertamento a titolo di IVA, IRPEF e IRAP, anno di imposta 2005, per r ecuperare a tassazione le maggiori imposte dovute, con irrogazione delle relative sanzioni, avendo accertato indebite deduzioni di componenti negativi di reddito per complessivi euro 3.143,67 e l'omessa dichiarazione di componenti positivi di reddito per complessivi euro192.154,09. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Messina , adita dal contribuente, con sentenza n. 394/1/2012, depositata il 21/6/2012, aveva rigettato il ricorso. 3.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha rigettato l’appello proposto dal contribuente, rilevando che la sentenza impugnata, per quanto breve e sintetica, erafondata e sufficientemente motivata . 4.I giudici di secondo grado hanno precisato che la procedura seguita dall'Ufficio, che doveva ricondursi nell'ambito dell'accertamento analitico-induttivo e, dunque, avvalendosi delle presunzioni legali fornite con i dati e gli elementi risultanti dall'attività ispettiva, soddisfaceval'onere della prova e che il contribuente non era stato in grado di contrastare le presunzioni dell'accertamento, non fornendo idonei mezzi probatori atti a ingenerare certezza alle sue ragioni; non spettava al Collegio operare un esame incrociato dei dati contabili al fine di ricostruire il contenuto e la fondatezza dei fatti contestati; la statuizione eraassorbente di tutti gli altri motivi di fatto e di diritto.5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a un unicomotivo. 6. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo ed unico motivo si lamenta la nullità assoluta della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., essendo incorsi i giudici di secondo grado in un evidente vizio di extrapetizioneed avendo omesso di pronunciarsi sugli specifici motivi di impugnativa addotti dal ricorrente nel proprio atto di appello. I giudici di secondo grado, in ordine al vizio di extrapetizione, lungi dall'esaminare compiutamente le questioni oggetto del contendere, si erano pronunciati su un'eccezione « totalmente diversa » da quelle sollevate dal contribuente nei precedenti gradi di giudizio ed avevano incentrato l'intera decisione solo ed esclusivamente sulla legittimità del metodo di accertamento induttivo previsto dall'art. 39 del d .P.R. n . 600/1973, eccezione del tutto estranea alla materia del contendere.In ordine al vizio di omessa pronuncia sui motivi di impugnativa esposti dal contribuente nell'atto di appello, i giudici di secondo grado si erano astenuti da qualsiasi determinazione, tacendo assolutamente su lla eccepita «infondatezza dei rilievi contestati» (così trascritti nel ricorso: « In via principalee nel merito, quale unico motivo di gravame, si ribadisce l'illegittimità dei singoli rilievi contestati.Al riguardo, per meglio comprendere l'errore di fondo in cui sono incorsi i [OSCURATO:PERSONA], è necessario descrivere brevemente il concreto "modus operandi" dell'odierno appellante, necessario corollario al fine di dimostrare l'insussistenza di presunti ricavi non dichiarati con esplicito riferimento alle posizioni dei fornitori "[OSCURATO:PERSONA]" e "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]".Invero, dall'esame della documentazione prodotta nel fascicolo di parte, risulta che, nel corso degli anni 2004 e 2005, il [OSCURATO:PERSONA] ha sottoscritto diversi contratti d'appalto con la società "[OSCURATO:SOCIETA].", in forza dei quali si è impegnato ad eseguire lavori edili in favore dell'impresa committente.Si tratta, in particolare, dei contratti di appalto del 19/1/2004, 10/5/2004, 17/9/2004 e 15/3/2005 dai quali si evince che la [OSCURATO:SOCIETA], dovendo realizzare nel Piano di Lottizzazione del Comune di Patti, in C/da [OSCURATO:PERSONA], diversi fabbricati per civile abitazione, ha affidato in appalto all'impresa dell'odierno appellante l'esecuzione delle seguenti opere (Art.1): a) "fornitura e messa in opera di acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo FE B 38 k o Fe B 44 k controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato (struttura fabbricati e muri di contenimento e paratie), dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte."; b) "realizzazione di muratura esterna in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 25 cm, compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe...omissis...." c) realizzazione di muratura interna del tipo "Tramezzi" con laterizi forati e malta cementizia, compreso l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m. 3,50 d'altezza, la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regolata d'arte (spessore 8 cm); d) realizzazione di intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm... omissis..; e) Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm....omissis....; f) strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina colorata ....omissis...". Nella buona sostanza, l'impresa committente ha affidato all'impresa Scaglione la realizzazione completa di diversi complessi residenziali; precisamente: a) Lotto D5-cantiere "Piano di lottizzazione Convenzione S. [OSCURATO:PERSONA]", Comune di Patti, relativo alla costruzione di un fabbricato di civile abitazione a una elevazione f.t. + cantinato e seminterrato di cui alla C.E. n. 01/2004. N. 3 unità abitative, superficie totale fabbricato mq 500 circa + terrazze, balconi e portici per 150 mq circa. b) Lotto ED8 cantiere "Piano di [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA]", Comune di Patti, relativo alla costruzione di un fabbricato di civile abitazione a una elevazione f.t. + cantinato e seminterrato di cui alla C.E. n. 35/2004. N. 1 unità abitativa, superficie totale fabbricato mq. 600 circa + terrazze, balconi e portici per 200 mq circa. c) Lotti E61° e E611° cantiere "Piano di [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA]", Comune di Patti, relativo alla costruzione di diversi fabbricati di civile abitazione di cui alle C.E. n. 22/2004 del 04/5/2004 e 23/2004 del 04/5/2004. d) Lotto E9 cantiere "Piano di [OSCURATO:PERSONA] S. Spirito", Comune di Patti, relativo alla costruzione di un fabbricato per civile abitazione di cui alla C.E. n. 09/05 del 10/3/2005. Orbene, per la realizzazione di tali edifici, l'odierno appellante, si è avvalso delle ditte fornitrici "[OSCURATO:PERSONA]", con sede in Patti (ME), C/da Monte s.n., e "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]", con sede in [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, [OSCURATO:PERSONA], n. 245, al fine di acquistare i materiali necessari per l'edificazione dei fabbricati medesimi; fabbricati che, come risulta dalla documentazione prodotta nel fascicolo di parte, sono stati interamente realizzati dall'odierno appellante, conformemente a quanto convenuto con la società committente e, successivamente, venduti.Tale circostanza, certa ed incontrovertibile, giustifica appieno l'emissione, da parte delle ditte fornitrici (rectius: "[OSCURATO:PERSONA]" e "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]"), delle fatture passive contestate.Fatta questa doverosa precisazione, necessario corollario al fine di comprendere l'esatta natura dei rapporti intercorrenti tra l'odierno appellante ed i predetti fornitori, si fa osservare l'assoluta infondatezza dei rilievi contestati. Ed infatti, relativamente all'omessa dichiarazione di componenti positivi di reddito per complessivi € 192.154,09, è di tutta evidenza che si tratta di un'arbitraria ricostruzione induttiva operata dalla G.di F..Invero, non si comprende in forza di quale ragionamento i Verbalizzanti abbiano ritenuto che sia le fatture passive emesse dalla Ditta "[OSCURATO:PERSONA]", fornitrice di "ferro sagomato" e "n. 584 rete 20x20", del complessivo importo di € 113.120,89, che quelle emesse dalla ditta "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]", fornitrice di "chiusure esterne, tramezzature interne, intonaco pronto, imbotti e soglie, intonaci interni, intonaci esterni", del complessivo importo di € 79.033,20, costituiscano ricavi non dichiarati sol perché le stesse "non riportano indicazioni e/o riferimenti circa il luogo di destinazione dei beni e/o servizi acquistati" (Vedi: Fgl. nn.10,11 e 12 del P. V. C. del 24/3/2010). Precisando, inoltre, che "ciò non consente di risalire ai cantieri e/o ai clienti e/o alle località ove sono stati effettivamente impiegate le prestazioni fatturate nella fattispecie alla ditta in verifica con la conseguente impossibilità, per gli operanti, di verificare se i componenti positivi di reddito fatturati/rilevati dalla parte tengono conto o meno dell'attività d'impresa dalla stessa posta in essere con riferimento alle operazioni indicate nelle fatture di che trattasi". Tali affermazioni, com'è agevole constatare, non assurgono a giustificazioni plausibili tali da legittimare l'assunto secondo cui detti costi, sebbene non contestati e, quindi, effettivi, costituirebbero, per lo stesso importo, "ricavi non dichiarati".Ed invero, la circostanza della mancata indicazione del cantiere cui le forniture di ferro sagomato, chiusure esterne, tramezzature interne, intonaco pronto, imbotti e soglie ecc. erano destinati non può costituire elemento indiziario ai fini di una ricostruzione induttiva di maggiori ricavi; ciò per un duplice ordine di motivi:a) innanzitutto è provata per tabulas l'esistenza di diversi cantieri tutti nella C/da S. Spirito del Comune di Patti; cantieri che afferiscono alla realizzazione di opere (costruzioni di edifici) che necessitano l'utilizzo del ferro sagomato e degli altri materialiedili acquistati (rectius: chiusure esterne, tramezzature interne, intonaco pronto, imbotti e soglie ecc.).Né, tantomeno, la Guardia di Finanza ha constatato in capo alla ditta verificata l'esistenza di cantieri diversi da quelli ut supra indicati.Peraltro, le stesse [OSCURATO:PERSONA] tacciono sulle rimanenze finali dell'anno relative a fabbricati in corso di costruzione e materiali (€ 1.571.616,00 vedi conto di mastro 2120 del bilancio di esercizio al 31/12/2005); rimanenze che, sebbene concorrano a formareil reddito d'impresa, stante la loro collocazione tra le poste attive del bilancio, non costituiscono in gergo tecnico "ricavi" fino al momento della vendita, tramite rogito notarile, del fabbricato ultimato. E' ovvio, quindi, che l'equazione costo del ferro e materiali edili = maggiori ricavi non dichiarati è priva di qualsivoglia riscontro in fatto ed in diritto.b) In secondo luogo, il riferimento alla mancata indicazione, nel corpo delle fatture, degli estremi dei D.D.T., è del tutto inconducente se siconsidera la vicenda nel suo complesso. Ed infatti, dall'esame del P.V.C. della Guardia di Finanza, risulta certo ed incontrovertibile: 1) che la ditta [OSCURATO:PERSONA] ha realizzato, in appalto, degli edifici per conto della [OSCURATO:SOCIETA].; 2) che per la costruzione dei predetti si è reso necessario l'uso di profilati in ferro sagomato nonché chiusure esterne, tramezzature interne, intonaco pronto, imbotti, soglie ecc.; 3) che le ditte [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] risultano essere gli unici fornitori di tali manufatti; 4) che la ditta [OSCURATO:PERSONA], nel 2005, non aveva altri cantieri oltre quelli di C/da S. Spirito; 5) che nessuna contestazione è stata mossa con riferimento al prezzo ed ai quantitativi di ferro e degli altri materiali edili oggetto di fatturazione.Dai superiori assunti emerge chiaramente che la ricostruzione dei maggiori ricavi operata dalle [OSCURATO:PERSONA] non è altro che una semplice presunzione arbitraria, priva di qualsiasi riscontro probatorio circa la loro effettiva produzione da parte dell'appellante. Da quanto sopra risulta appieno l'evidente illegittimità e l'infondatezza dell'intera verifica fiscale e, pertanto, sia la sentenza opposta che l'originario avviso di accertamento vanno integralmente annullati» ). 1.1Il motivo è in fondato . 1.2 N on sussiste , invero, il vizio di extrapetizione denunciato che ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitummediato) (Cass., 11 aprile 2018, n. 9002; Cass., 21 marzo 2019, n. 8048; Cass., 26 gennaio 2021, n. 1616), circostanza, nel caso in esame, che non si è verificata, non avendo il giudice di merito sostituitoi fatti costitutivi della pretesa («causa petendi») ed emesso un provvedimento diverso da quello richiesto («petitum» immediato), ovvero attribuito o negato un bene della vita diverso da quello conteso («petitum» mediato). 1.3Come è stato affermato da questa Corte, anche di recente, il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nel quale si risolve il denunciato vizio di extrapetizione,riguarda soltanto l'ambito oggettivo della pronunzia e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione (Cass.,26 gennaio 2021, n. 1616). 1.4Non sussiste nemmeno il denunciato vizio di omessa pronuncia , che, come costantemente ribadito da questa Corte, è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito (Cass., 16 febbraio 2022, n. 5098; Cass., 15 aprile 2019, n. 10422;Cass., 11 ottobre 2018, n. 25154; Cass., 25 gennaio 2018, n.1876).1.5 Nella vicenda che ci occupa, è evidente come la commissione tributaria regionale abbia preso in esame le questioni di merito dedotte con ilmotivo di appello, con i l qual e il contribuente , per quel che rileva in questa sede, aveva rilevato la nullità della sentenza impugnata per l'infondatezza dei rilievi contestati e l'illegittimità dell'atto impugnato per difetto di motivazione e carenza di supporto probatorio, osservando che le presunzioni utilizzate dall'Ufficio non erano in grado da sole di dimostrare l'evasione di presunti ricavi e che mancavano elementi di prova della sussistenza delle indebite deduzioni di componenti negativi e della omessa dichiarazione di componenti positivi di reddito (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata). Nello specifico, i giudici di appello, sulla premessa di quanto dedotto dall'Ufficio nella memoria di controdeduzioni (« le fatture emesse dalle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], imprese a cui sarebbero stati appaltati i lavori di edificazione, in sede di verifica fiscale, non hanno fornito elementi idonei per risalire ai cantieri cui le forniture erano dirette, non trovando corrispondenza con i ricavi dichiarati, percui gli stessi sono stati ritenuti ricavi omessi. Sul punto, non fornendo elementi di prova che attestino l'effettiva fornitura di servizi, di materiali e di capacità produttiva, secondo l'ufficio si può ritenere che il contribuente ha utilizzato fatture fittizie e desumere la sussistenza di indebite deduzioni di componenti negativi ed omessa dichiarazione di componenti positivi di reddito, anche sulla scorta di presunzioni semplici che siano gravi, precise e concordanti ») hanno affermato che l'accertamento analitico-induttivo eseguito dall'Ufficio si fondava su presunzioni legali e soddisfaceva l'onere della prova e che il contribuente non era stato in grado di contrastare le presunzioni dell'accertamento, non fornendo idonei mezzi probatori atti a ingenerare certezza alle sue ragioni, né spettava al Collegio operare un esame incrociato dei dati contabili al fine di ricostruire il contenuto e la fondatezza dei fatti contestatie tale statuizione era assorbente di tutti gli altri motivi di fatto e di diritto.1.6 Non è superfluo rileva r e che , secondo l'orientamento di questa Corte, il rapporto tra le istanze delle parti e la pronuncia del giudice, agli effetti dell'art. 112 cod. proc. civ., può dare luogo a due diversi tipi di vizi: se il giudice omette del tutto di pronunciarsi su una domanda od un'eccezione, ricorrerà un vizio di nullità della sentenza per error in procedendo, censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 4, cod. proc. civ.; se, invece, il giudice si pronuncia sulla domanda o sull'eccezione, ma senza prendere in esame una o più delle questioni giuridiche sottoposte al suo esame nell'ambito di quella domanda o di quell'eccezione, ricorrerà un vizio di motivazione, censurabile in Cassazione ai sensi dell'art.360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ.. L'erronea sussunzione nell'uno piuttosto che nell'altro motivo di ricorso del vizio che il ricorrente intende far valere in sede di legittimità, comporta l'inammissibilità del ricorso (Cass., 22 maggio 2019, n. 13743; Cass., 11 maggio 2012, n. 7268). 1.7 Nella vicenda che ci occupa, è all'evidenza come la commissione tributaria regionale abbia preso in esame le domande formulate dal contribuente, rigettandole integralmen te; dunque si tratta , non di omessa pronuncia, bensì di carenza di motivazione (anche sotto il profilo di omesso esame di fatti decisivi)e poiché il motivo in esame si palesa centrato sulla violazione della legge processuale è inammissibile. 2. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, sostenute dalla Agenzia controricorrente e liqui date come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulterior e importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Agenzia contro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comm a 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della so