CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 giugno 2022
Cassazione n. 03678/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di Appello di Milano, con sentenza emessa in data 29/06/2022, ha confermato la sentenza resa del Tribunale di Milano in data 20/11/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 629 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione all'art. 629 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa degli elementi probatori, prive di idoneo riscontro, atteso che, sulla base di argomenti privi di qualsiasi logicità, la corte di appello ha motivato circa la corretta qualificazione dei fatti nei termini contestati (si veda pag. 4 della sentenza impugnata), sottolineando che il pagamento è stato imposto per ottenere la restituzione della bicicletta precedentemente rubata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2