CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 settembre 2026
Cassazione n. 25021/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 6 (già Roma H) in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] condomicilio digitale [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-Numero registro generale 24834/2024Numero sezionale 1841/2026Numero di raccolta generale 25021/2026Data pubblicazione 06/09/2026avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione di Roma n.18369/2024 depositata il 05/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/04/2026 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1.La controversia trae origine dall’azione proposta nel giugno 2010 dallaSan [OSCURATO:SOCIETA]., gestore della Casa di [OSCURATO:PERSONA] di Velletri, neiconfronti della ASL Roma 6 e della Regione [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere lacondanna in solido al pagamento dei corrispettivi per prestazioni di dayhospital riabilitative erogate nel periodo luglio 2006 – dicembre 2007 pariall’importo di Euro 11.114.752,91.2.La società deduceva di avere legittimamente convertito quaranta postiletto di ricovero ordinario in postazioni di day hospital, in aggiunta aitrenta già esistenti, in forza delle deliberazioni regionali nn. 2069/1999 e602/2004 che tali conversioni avevano autorizzato e di avere svolto leprestazioni di cui chiedeva il pagamento nel rispetto dei limiti quantitativie finanziari fissati successivamente dalle DGR nn. 143/2006 e 436/2007,con validazione dell’attività da parte della Regione e dell’ASP.3.Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6353/2013 depositata il 23 marzo2013 rigettava la domanda, ritenendo insussistente il diritto allaremunerazione delle prestazioni su quaranta postazioni riconvertite,valorizzando, tra l’altro, il superamento dei tetti di spesa, la limitazionedelle prestazioni riabilitative in day hospital su soli 30 posti , la mancanzadi un espresso provvedimento regionale di accettazione in merito alleprestazioni erogabili nell’anno 2006 e l’esistenza di un giudicatoamministrativo ostativo in ordine all’impugnativa della delibera dellagiunta regionale [OSCURATO:PERSONA] 143/2006.4.La decisione veniva impugnata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ma la Corted’appello di Roma, con sentenza n. 1056/2018 depositata il 19 febbraio2018 respingeva l’impugnazione confermando – seppur con diversaNumero registro generale 24834/2024Numero sezionale 1841/2026Numero di raccolta generale 25021/2026Data pubblicazione 06/09/2026motivazione – il rigetto, sul presupposto che l’accreditamento provvisorioriguardasse solo le originarie 30 postazioni di day hospital e che lariconversione dei posti letto necessitasse di una preventiva accettazioneregionale.5.Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva ricorso percassazione, deducendo cinque motivi, principalmente incentrati sullaviolazione del principio del contraddittorio, sull’erronea interpretazionedella normativa regionale e sulla illogicità della motivazione circa lanecessità di un nuovo accreditamento o di un atto di accettazione.6.Nel corso del giudizio di legittimità intervenivano, tuttavia, due pronuncedi diversa giurisdizione (i) una sentenza penale assolutoria del Tribunale diRoma (n. 12208/2019) che ad avviso della ricorrente la riconosceva inpossesso delle necessarie autorizzazioni ed accreditamenti rispettoall’attività svolta nel periodo de quo e (ii) una sentenza della Corte deiconti (n. 584/2021) che richiamando la sentenza n. 12208/2019 delTribunale penale di Roma aveva escluso la responsabilità erariale dellaSan [OSCURATO:SOCIETA] in ragione delle autorizzazioni in essere. Entrambe lesentenze erano passate in giudicato.7.La Corte con ordinanza interlocutoria n.33216/2023 ha rilevato cheparte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] 6 con la memoria illustrativa hadedotto, sulla scorta delle pronunce del Consiglio di Stato n. 4567/2009 en. 4217/2020 nonché dell’ordinanza n. 1603/2022 delle Sezioni Unite, lanullità ab origine della concessione di pubblico servizio di cui godeva laSan [OSCURATO:SOCIETA] con conseguente nullità per violazione di legge ex art. 1418comma 1, cod. civ. di tutti i contratti annuali di budget ex art. 8 d.lgs.502/1999 e ss. ed ha dato termine al P.M. ed alle parti per eventualiosservazioni sulla questione .8.Con l’ordinanza n. 18369/2024 ha poi rigettato il ricorso fondando ladecisione sulla revoca retroattiva dell’autorizzazione all’esercizio dellaCasa di Cura intervenuta nel 2011 nonché sulla natura concessoria delNumero registro generale 24834/2024Numero sezionale 1841/2026Numero di raccolta generale 25021/2026Data pubblicazione 06/09/2026rapporto con il Servizio sanitario regionale, da cui derivava – secondo laCorte – la nullità del titolo contrattuale e l’infondatezza delle pretesecreditorie.9.La Corte ha osservato, anzitutto, che con determinazione regionaleB4931 del 22 giugno 2011, adottata in pendenza del giudizio di primogrado, la Regione [OSCURATO:PERSONA] ha revocato alla [OSCURATO:PERSONA] l’autorizzazioneall’esercizio della Casa di Cura, revoca divenuta definitiva all’esito dellepronunce del Consiglio di Stato n. 4567/2019 e n. 4217/2020, nonchédell’ordinanza delle Sezioni Unite n. 1603/2022. Tali circostanze risultanopacifiche e non contestate in fatto dalla ricorrente.10.Sulla base delle statuizioni del giudice amministrativo, la Corte havalorizzato in particolare l’accertamento della carenza ab origine deirequisiti strutturali della Casa di Cura, evidenziata dal Consiglio di Statocome vizio originario e non meramente sopravvenuto. Da ciò laCassazione ha tratto la conseguenza che la revoca dell’autorizzazionesanitaria non si limitava a produrre effetti ex nunc, ma rivelaval’insussistenza originaria del presupposto legittimante l’attività svolta perconto del Servizio sanitario pubblico.11.In tale cornice, la Corte ha concluso che sulla base della costanteelaborazione giurisprudenziale secondo cui, nell’ambito del Serviziosanitario nazionale, il passaggio dal regime di convenzionamento a quellodell’accreditamento non ha mutato la natura concessoria del rapporto traamministrazione e strutture private, nessun onere economico può gravaresulla Regione in assenza (1) di un valido provvedimento di accreditamento(2) di specifici accordi contrattuali scritti, aventi forma ad substantiam, aisensi dell’art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992 e degli artt. 16 e 17 r.d. n.2440/1923.12.Pertanto la revoca dell’autorizzazione e dell’accreditamento hainevitabilmente inciso anche sui contratti annuali di budget,determinandone la nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418,Numero registro generale 24834/2024Numero sezionale 1841/2026Numero di raccolta generale 25021/2026Data pubblicazione 06/09/2026comma 1, cod.civ., con effetto radicale e originario. Tale nullità rende iltitolo contrattuale inidoneo ab origine a produrre effetti, e in particolare afondare pretese creditorie in capo alla struttura privata per prestazioniasseritamente rese.13.In tale contesto la Corte ha ritenuto irrilevanti le doglianze dellaricorrente incentrate sulla legittimità delle riconversioni dei posti letto inday hospital, sul rispetto dei tetti di spesa nonché sull’asseritairretroattività della revoca del 2011.14. Infatti, una volta accertata la nullità originaria del rapportoconcessorio-contrattuale, tali questioni restano assorbite, poiché manca amonte un valido titolo idoneo a porre le prestazioni a carico del Serviziosanitario regionale. La Corte precisa, inoltre, che la nullità del rapporto ela conseguente carenza di legittimazione sostanziale sono rilevabilid’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità.15.Pertanto il ricorso viene integralmente rigettato, con condanna dellaSan [OSCURATO:SOCIETA] alle spese del giudizio di cassazione e con applicazione delraddoppio del contributo unificato.16.Con il ricorso per revocazione notificato il 29/11/2024 la [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza n. 18369/2024 pubblicata il 5/7/2024 della Corte dicassazione sotto un duplice profilo, rescindente e rescissorio.17.Sotto il primo profilo, la società deduce un errore di fatto revocatorio,imputando alla Corte di legittimità di avere completamente omesso diconsiderare l’esistenza di sentenze passate in giudicato – in particolare,quella penale del Tribunale di Roma n. 12208/2019 e quella della Cortedei conti n. 524/2021 – che avevano definitivamente accertato ilpossesso, da parte della struttura, di tutte le necessarie autorizzazioni eaccreditamenti per il periodo 2006-2007.18.Secondo la ricorrente, l’ordinanza impugnata avrebbe attribuitoindebitamente valore decisivo alla sentenza del Consiglio di Stato n.4567/2019 e alla revoca amministrativa del 2011, senza confrontarsi con iNumero registro generale 24834/2024Numero sezionale 1841/2026Numero di raccolta generale 25021/2026Data pubblicazione 06/09/2026contrastanti giudicati di diversa giurisdizione, incorrendo così in una falsarappresentazione della realtà processuale rilevante.19.Sempre in via rescindente, la [OSCURATO:PERSONA] contesta l’erroneaqualificazione della revoca del 2011 come atto dotato di efficaciaretroattiva e la conseguente affermazione della nullità originaria delrapporto, osservando che tale conclusione si pone in insanabile contrastocon gli accertamenti irrevocabili compiuti dai giudici penale e contabile, iquali avevano escluso qualunque illegittimità delle prestazioni rese e delleautorizzazioni possedute.20.In via rescissoria, la società chiede alla Corte di pronunciarsi nel meritosul diritto alla remunerazione delle prestazioni di day hospital svolte tra il2006 e il 2007.21.A tal fine ribadisce che la riconversione dei posti letto costituiva unafacoltà immediatamente esercitabile in base alle DGR regionali, senzanecessità di ulteriori provvedimenti di accettazione o di nuoviaccreditamenti, e che l’attività era stata svolta entro i limiti quantitativi efinanziari espressamente stabiliti e poi confermati dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] edall’ASP, mediante atti amministrativi di validazione e di assegnazione delbudget.22.La mancata corresponsione dei corrispettivi, secondo la ricorrente,determinerebbe un sacrificio ingiustificato del legittimo affidamentomaturato in capo alla struttura, che aveva operato sulla base diprovvedimenti amministrativi pienamente efficaci e favorevoli, econsoliderebbe gli effetti di una revoca tardiva e illegittima, già smentitada giudicati vincolanti.23. A seguito della notifica del ricorso hanno depositato tempestivocontroricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] 6.24.Nelle more dell’adunanza la ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.CONSIDERATO CHENumero registro generale 24834/2024Numero sezionale 1841/2026Numero di raccolta generale 25021/2026Data pubblicazione 06/09/202625.Il ricorso è inammissibile.26.La revocazione è proposta come sopra già precisato perché la Corte dicassazione, nel recepire la decisione del Consiglio di Stato, il quale hastabilito che [OSCURATO:PERSONA] era ab origine mancante dei requisiti per losvolgimento delle prestazioni sanitarie delle quali chiede il pagamento,non avrebbe tenuto conto del giudicato di segno opposto desumibile dauna sentenza del giudice penale e da una del giudice contabile.27.Ciò posto ritiene il Collegio che il motivo in via rescissoria - con cui sichiede la revocazione ai sensi degli artt.391-bis e 395 , comma 1 n.4 e/on.5 cod. proc. civ. - difetti di specificità sancito dall’art. 366, n.3 e n.4cod. proc. civ., onere che anche la giurisprudenza della Corte EDU haritenuto compatibile con il principio del c.d. giusto processo (cfr. sentenzaCorte EDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c. Italia).28.In particolare parte ricorrente non spiega dove e quando avanti allaCorte che ha emesso l’ordinanza oggetto della revocazione abbia descrittoil contenuto delle due sentenze, quella del giudice penale e quella delgiudice contabile e la rilevanza delle stesse ai fini della decisione, sicché ilCollegio non ha elementi tratti dall’odierno ricorso per poter verificare sel’ordinanza 18369/2024 sia frutto di errore percettivo.29.L’odierno ricorso, che pure alle pagine da 11 a 15 illustra puntispecifici delle due sentenze, non indica se e dove nel ricorso n.27759/2018 r.g. essi erano stati illustrati e dedotti, né quale tipo diosservazioni erano state svolte nella memoria depositata in quel giudiziodi legittimità in relazione alle due sentenze del giudice penale e delgiudice contabile. L’odierno ricorso per revocazione non indica ove inprecedenza era stato chiarito che le sentenze avevano efficaciasoggettiva ed oggettiva di giudicato rilevante nel giudizio di legittimitàrelativo alla domanda di pagamento delle prestazioni erogate proposta neiconfronti della Regione [OSCURATO:PERSONA] e nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] 6.Numero registro generale 24834/2024Numero sezionale 1841/2026Numero di raccolta generale 25021/2026Data pubblicazione 06/09/202630.Ciò detto, con riferimento al n. 4 dell’art. 395 cod. proc. civ., siamo aldi fuori dell'errore percettivo, perché tutt’al più si tratterebbe di un erroredi giudizio, giacché non è configurabile nessuna supposizione di un fatto lacui verità è incontrastabilmente esclusa, e nemmeno è suppostal'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita.31.Con riferimento al n. 5, cod. proc. civ. ed alla luce del contenutodell’allegato fascicolo del giudizio di cassazione n. 27759/2018 r.g. nonrisulta che l’ordinanza impugnata sia «contraria ad altra precedenteavente fra le parti autorità di cosa giudicata». In altri termini non risultanoallegate sentenze che abbiano deciso ex professo la questione su cui si èinvece pronunciato ex professo il Consiglio di Stato, e cioè se la clinicaavesse i requisiti per svolgere quelle attività.32. L’esito di quanto sin qui osservato non può che essere lapreannunciata declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione e,in applicazione del principio della soccombenza, la condanna di partericorrente alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata indispositivo.33. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, daparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente allarifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente e liquidate ineuro 20.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi a favore diciascun controricorrente, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltreaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aNumero registro generale 24834/2024Numero sezionale 1841/2026Numero di raccolta generale 25021/2026Data pubblicazione 06/09/2026quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/04/2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]