CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20314/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna per evasione dal luogo degli arresti domiciliari, ex art. 385 cod. pen.); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto: 1) errata applicazione della fattispecie di evasione, in difetto dell'elemento soggettivo, l'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari essendo stato determinato dall'irresistibile impulso di procurarsi sostanze stupefacenti, che annullò la capacità di intendere e di volere del ricorrente; 2) mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., riferibile al reato in oggetto e pure a più reati legati dal vincolo della continuazione; 3) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (che non avrebbero potuto essere negate solo in ragione della presenza di precedenti) e conseguente eccessività della pena; 4) mancata sostituzione della pena; rilevato che i motivi riproducono censure tutte già congruamente disattese dalla Corte d'appello, la quale ha peraltro affermato che dal verbale di arresto risultava sì che l'imputato era sotto l'effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti ma che la perizia del consulente, la cui attendibilità non fu contestata dalla difesa, aveva escluso che tale condizione potesse aver pregiudicato la capacità di intendere di volere dell'imputato (motivo 1) il quale, al contrario, anche alla luce dei numerosi precedenti penali, che denotano una chiara inclinazione a delinquere, non è stato ritenuto meritevole né della dichiarazione di particolare tenuità del reato, né delle circostanze attenuanti generiche, né, infine, della sostituzione della pena (motivi, 2, 3 e 4); ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissib P.Q.M