CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26150/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 22364/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], ra ppresentat o e difes o d ell’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via di Pietralata n. 320, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura a marginedel ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del l a Puglia – sezione staccata di Foggia n. 3 54 / 27 / 20 1 6 , depositata il 15.02.2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23giugno 20 22 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi, Avviso di accertamento, IRPEF, IRAP e IVA -[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Foggia accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP, in relazione all’anno 2007, ritenendo che l’Ufficio avesse proceduto all’accertamento analitico – induttivo, senza fornire la prova né della inattendibilità delle scritture contabili né dell’effettiva esistenza dei maggiori ricavi; - c on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale della Puglia, accoglieva l ’appello proposto da l l’Agenzia delle Entrate, ritenendo acclarata l’inattendibilità delle scritture contabili, nella parte in cui il contribuente aveva erroneamente e/o artatamente contabilizzato alcune fatture di acquisto di merce, destinata alla rivendita, nel conto “spese varie” e nel conto “materie di consumo c/acquisiti”, per cui l’Ufficio si era limitato ad imputare dette fatture correttamente nel conto “merci c/acquisti”, applicando la percentuale diricarico del 23%, dichiarata dallo stesso contribuente; - il contribuente, peraltro, non aveva contestato l’irregolarità della contabilizzazione, essendosi limitato a censurare la metodologia accertativa che, invece, doveva ritenersi corretta, non essendo necessario nell’accertamento induttivo, in presenza di evidenti anomalie, effettuare altre indagini per dimostrare la fondatezza delle riprese; - [OSCURATO:PERSONA] impu gnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; -l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] - C on l’unico motiv o , il ricorrente denuncia , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. c) e d) del d.P.R. n. 600 del 1973, 54, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, 2697, 2727 e 2729 cod. civ., pe r avere la CTR erroneamente considerato legittim o l’accertamento induttivo eseguito dall’Ufficio , nonostante la mancanza dei relativi presupposti, visto che l’irregolarità riscontrata era solo di natura formale, essendosi trattato pur sempre di costi inere nti e deducibili, e il reddito d’impresa non aveva subito riduzioni a seguito della loro errata imputazione; deduce, inoltre, che risulta comunque mancante la prova dei maggiori ricavi, accertati sulla base di una semplice estrapolazione statistica, basata su una percentuale di ricarico illegittima, in quanto non calibrata in relazione ai vari prodotti commercializzati, per cui la pretesa tributaria risulta fondata su presunzioni prive dei caratteri di gravità, precisione e concordanza; -il motivo è palesemente infondato; - l’accertamento svolto dall’Ufficio si è fondato sull a errata contabilizzazione di alcune fatture considerate dal contribuente come “spese varie” o “materie di consumo c/acquisti”, anziché materia imponibile, in quanto aventi ad oggetto merce destinata alla rivendita; - l’errata contabilizzazione di dette fatture , peraltro non contestata dal contribuente, rendeva parzialmente inattendibil i i dati risultanti dalle scritture contabili in relazione all’anno oggetto di verifica e legittimava, pertanto, la rettifica del reddito d’impresa con accertamento analitico – induttivo , ai fini della dimostrazione dell’esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, mediante l’applicazione della percentuale di ricarico, stabilita nell a stessa misura di quella indicata dal contribuente con riferimento allo studio di settore previsto per la sua attività; - il ricorso va , dunque, rigettato e la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese relative al presente giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio, che liquida in euro 4.100,00, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovu