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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03261/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 e 4 legge n. 110 del 1975, rideterminando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sei mesi di reclusione ed C 800,00 di multa per il delitto e di 600,00 di ammenda per la contravvenzione.

Il ricorrente deduce violazione di legge e carenza di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Il ricorso è inammissibile per genericità (artt. 581 lett. c], 591 lett. c] cod. proc. pen.), non indicando alcun punto specifico della sentenza impugnata quale oggetto di possibile valutazione in base ai criteri di verifica tipici del vaglio di legittimità.

Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila).

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 24 novembre 2021 Il consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 e 4 legge n. 110 del 1975, rideterminando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sei mesi di reclusione ed C 800,00 di multa per il delitto e di 600,00 di ammenda per la contravvenzione. Il ricorrente deduce violazione di legge e carenza di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile per genericità (artt. 581 lett. c], 591 lett. c] cod. proc. pen.), non indicando alcun punto specifico della sentenza impugnata quale oggetto di possibile valutazione in base ai criteri di verifica tipici del vaglio di legittimità. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 novembre 2021 Il consigliere estenso
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