CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 2022
Cassazione n. 27972/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ilíto il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA] ct),é ha concluso chiedendo udito il di nsore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima città emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, oltre alle pene accessorie fallimentari per la durata di anni cinque, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale, a lui ascritto in qualità di amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. - dal 10 marzo 2010 alla data del fallimento, dichiarato dal Tribunale di Milano in data 18 marzo 2013. 2. Avverso la predetta sentenza, a mezzo dei difensori di fiducia, ricorre per cassazione l'imputato, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 192, c. 2, cod. proc. pen. laddove la corte territoriale ha posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità del Doria le dichiarazioni del curatore Avv. [OSCURATO:PERSONA], non potendosi le stesse ritenere fonte di indizi gravi, precisi e concordanti. Sia nella relazione ex art. 33 I. fai!. che nel verbale di audizione di [OSCURATO:PERSONA] in sede fallimentare, difatti, questi affermava che le scritture contabili erano state distrutte nel corso 2009 dall'amministratore, contestualmente alla cessazione effettiva dell'attività di impresa. Tuttavia, osserva la difesa che l'imputato era subentrato nella carica sociale solo successivamente al 2010, risultando quale amministratore nell'anno precedente il fratello [OSCURATO:PERSONA], soggetto al quale, peraltro, il commercialista Dott. [OSCURATO:PERSONA], dichiarava di aver consegnato la contabilità tra il 2008 e il 2009. 2.2. Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. per avere, la Corte di Appello, escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche ritenendo insufficiente in tal senso la confessione spontanea resa dall'imputato al curatore fallimentare, elemento che, al contrario, insieme al corretto comportamento processuale ed alla collaborazione prestata nelle indagini, avrebbe potuto suggerire di attenuare il trattamento sanzionatorio. Con atto pervenuta in atti il 25.3.2022, è stato formulato un nuovo motivo con il quale si deduce la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b), per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 216 e 223 della legge fall., nonché, ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p., per contraddittorieta' e manifesta illogicità della motivazione sul punto. In primis, si ribadisce che la sentenza impugnata è stata pronunciata in violazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p., nel senso che sono stati presi in considerazione indizi di prova valutabili come "deboli ed equivoci, tali da assecondare distinte, alternative - ed anche contrapposte - ipotesi nella spiegazione dei fatti oggetto di prova"ibasati quindi su meri sospetti che si identificano con la congettura, fenomeno soggettivo delle prove da ricercare (Cass. pen. Sez. V, 14-09- 2020, n. 28559) e pertanto, non porre a fondamento per la decisione della condanna. Si lamenta che si sia dato credito alle deposizione del curatore fallimentare invece di considerare quanto affermato dal commercialista della società dott. [OSCURATO:PERSONA] attesta che l'unico soggetto con cui aveva avuto riscontri sulla situazione contabile della società al tempo delle distruzione o sottrazione di tutta la documentazione, avvenuta nel 2009, fosse stato unicamente [OSCURATO:PERSONA] ovvero l'amministratore dell'epoca, fratello del ricorrente. Doria non può essere ritenuto colpevole del reato di bancarotta documentale anche alla luce di quanto afferma questa Corte in merito alla figura della c.d. testa di legno, secondo la quale in tema di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita (cosiddetto "testa di legno"), atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture. Sicché, anche se il ricorrente fosse stato già intraneo alla società, secondo il principio testè indicato, egli non potrebbe comunque essere considerato imputabile della condotta, in quanto l'amministratore del tempo non era altro che [OSCURATO:PERSONA]. Indi si conclude insistendo per l'annullamento della sentenza anche per permettere la eventuale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; 4.11 ricorso è inammissibile. 4.1.il primo motivo, in parte coincidente con quello aggiunto, sostanzialmente ripropone la stessa questione di merito della valenza probatoria dell'apporto dichiarativo del curatore fallimentare, già positivamente risolta dalla sentenza impugnata che, con motivazione non illogica nè contradditoria, ha evidenziato come è ben vero che nella relazione ex art. 33 legge fai!. il curatore ha indicato che le scritture contabili sono state distrutte nel 2009 ad opera dell'amministratore e che l'amministratore della società nel 2009 non era l'imputato, ma suo fratello [OSCURATO:PERSONA]; tuttavia/in sede di escussione dibattimentale il curatore ha chiarito che nella relazione ex art. 33 egli ha solo mal riassunto quanto dichiarato dall'imputato durante l'audizione; in particolare il predetto ha riferito che l'imputato ha ammesso di avere ) personalmente distrutto la documentazione: nel riferirsi all'amministratore egli aveva inteso quindi indicare l'imputato che era stato convocato all'audizione in qualità di amministratore unico della società al tempo del fallimento, e non, invece, l'amministratore in carica nel 2009- e. 9 vale a dire [OSCURATO:PERSONA]; e nell'effettuare tale rettifica, il curatore, secondonuanto si legge nella sentenza impugnata, fornisce anche adeguata giustificazione precisando che egli al tempo dell'audizione non aveva preso visione delle risultanze del registro delle imprese sicché non aveva ancora contezza del fatto che nel 2009 vi fosse un amministratore unico diverso dall'imputato (perciò si era creato l'equivoco che non toglieva certezza in ordine alla natura sostanzialmente confessoria delle dichiarazioni rese dinanzi a lui dal ricorrente). In ogni caso, attraverso i vizi dedotti si tende ad accreditare una diversa ricostruzione della vicenda estrapolando stralci di dichiarazioni dei testi - quelle del curatore da un lato e quelle del commercialista dall'altro - che vengono posti a confronto e rivalutati in un'ottica frammentaria e meramente difensiva tesa a cogliere i dubbi espressi dal primo a fronte delle certezze del secondo, laddove peraltro,le affermazioni di quest'ultimo non escludono, a ben vedere, la ricostruzione accusatoria che si fonda comunque sul concorso dei due germani. Manifestamente infondata,è infine la censura che fa leva sull'orientamento di questa Corte in tema di amministratore formale (testa di legno) che, nel riconoscere la responsabilità dell'amministratore di diritto in caso di sottrazione delle scritture contabili ovviamente non esclude affatto quella dell'amministratore di fatto, o dell'eventuale concorrente, aggiungendosi piuttosto la prima a quella di quest'ultimo. 4.2. Il secondo motivo che lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244), laddove nel caso di specie sono stati evidentemente ritenuti non degni di nota quelli indicati dal ricorrente - e qui reiterati - avendo i giudici di merito piuttosto valorizzato, ai fini v „2„rark del diniego, i plurimi precedenti penali, anche specifici, dell'imputato,v -correttamente 9. effettuata in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, in motivazione, Sez. Un., n. 20808/2019). 5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro