CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03851/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 luglio 1970 avverso la sentenza del 15 gennaio 2021 della CORTE di APPELLO di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha controdedotto alle osservazioni del Procuratore Generale e ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza resa I'll luglio 2018 dal Tribunale di Aosta che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di truffa aggravata contestati ai capi 11, 12 e 13 dell'imputazione, condannandolo alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 violazione di legge in relazione all'interpretazione dell'articolo 640 codice penale e alla erronea determinazione del momento consumativo del reato in forza della configurazione di un'ipotesi di truffa a consumazione prolungata, con la conseguenza che il momento della consumazione deve essere identificato in quello in cui viene a cessare la situazione di progressivo depauperamento illegittimo della persona offesa. Il ricorrente lamenta che secondo i giudici di merito i reati contestati all'imputato non si sarebbero consumati nel momento in cui le somme di denaro erano uscite dalla sfera di disponibilità delle persone offese, confluendo sui conti correnti della IWbank, conti delle cui coordinate le persone offese non erano a conoscenza, ma soltanto quando tali somme erano state movimentate e sottratte ai detti conti, ancora intestati alle persone offese e quindi astrattamente disponibili ove le stesse fossero state messe a conoscenza della loro esistenza. Osserva di contro il ricorrente che il momento consumativo del reato coincide con quello in cui la persona offesa non ha avuto più la disponibilità del denaro e quindi nel momento in cui le somme sono transitate sui conti correnti di cui le persone offese non avevano alcuna contezza.. Ne consegue, a giudizio del ricorrente che i reati contestati erano tutti certamente prescritti, essendo ormai scaduto il termine di sette anni e mezzo prorogato di 64 giorni per effetto della sospensione COVID. 2.2 violazione della legge n. 27 del 2020 poiché la corte di appello ha ritenuto di raddoppiare il periodo di sospensione anche in relazione alla cosiddetta fase due dell'emergenza sanitaria portando così la sospensione COVID da 64 giorni a 113 giorni nonostante non sia stata fissata udienza tra il 15 maggio 2020 il 30 giugno 2020. Con la sentenza n. 5292 del 26 novembre 2020 le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che tale ulteriore sospensione non si applica nel caso in esame poiché i periodi di sospensione si sommano esclusivamente qualora per la trattazione del procedimento sia stata fissata udienza in entrambi i periodi rispettivamente considerati dalle disposizioni citate. 3.11 ricorso è inammissibile. 3.111 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché il delitto di truffa si consuma nel momento in cui l'autore della condotta fraudolenta ottiene l'ingiusto profitto della propria attività criminosa.( Sez. 2 - , Sentenza n. 27833 del 07/05/2019 Ud. (dep. 24/06/2019 ) Rv. 276665 - 02 ). Ne consegue che correttamente la corte di appello ha affermato che la truffa si è consumata soltanto nel momento in cui la persona offesa ha perso in via definitiva la disponibilità delle somme che, dopo essere transitate temporaneamente su un conto corrente a Lei intestato, erano state acquisite dall' imputato, a nulla rilevando la circostanza che la stessa non fosse a conoscenza di tale conto corrente, poiché in ipotesi avrebbe comunque potuto revocare e chiudere il conto e riappropriarsi delle dette somme, che non erano ancora entrate nella sfera patrimoniale del ricorrente. Solo nel momento in cui l'imputato ha spostato le dette somme sul proprio conto corrente si è realizzato il conseguimento dell'ingiusto profitto e il definitivo pregiudizio per la persona offesa. 3.2 Il secondo motivo di ricorso è generico poiché non si confronta con l'argomentazione della corte la quale, applicando soltanto la sospensione Covid di 64 giorni, ha osservato che i reati non erano prescritti alla data della sentenza. Successivamente a pagina 15 la corte ha ritenuto opportuno segnalare che, oltretutto, in forza di un orientamento giurisprudenziale condivisibile, poi effettivamente smentito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.140/2021, oltre a questa prima sospensione avrebbe potuto ritenersi applicabile anche la seconda sospensione dal 12 maggio 2020 al 30 giugno 2020, ma tale affermazione teorica non ha concretamente inciso sul calcolo effettuato per indicare la data in cui maturava il termine di prescrizione. La censura è pertanto inconducente poiché è vero che l'ulteriore sospensione si applica soltanto se nel successivo periodo di proroga della sospensione era stata fissata udienza, ma questa ulteriore sospensione non ha avuto alcuna incidenza sul rigetto della richiesta di dichiarazione di estinzione dei reati. 4.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Motivazione semplificata Così deciso il 26 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il