CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 gennaio 2026
Cassazione n. 16180/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Traninel procedimento instaurato daDibenedetto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del conflitto per l’estinzione dell’incidente di esecuzioneconseguente alla morte della condannata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha sollevato conflitto negativodi competenza nel procedimento di esecuzione pendente su impulso del pubblico ministero,il quale ha chiesto la determinazione della pena per singolo reato in relazione alla condannapronunciata dal Tribunale di Trani nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 31ottobre 2011, irrevocabile dal 29 luglio 2015.Sull’istanza del pubblico ministero, presentata in vista della formulazione della richiestadi conversione della pena pecuniaria non eseguita, il Tribunale di Trani con ordinanza del 6giugno 2025 dichiarava la propria incompetenza, individuando quale giudice competente aisensi dell’art. 665 cod. proc. pen. la Corte di appello, che a seguito di impugnazione dellasentenza del 31 ottobre 2011 aveva concesso il beneficio della non menzione.2. L'ordinanza che ha sollevato il conflitto ha ritenuto la competenza del Tribunale diTrani, argomentando che la concessione del beneficio non aveva determinato unavariazione sostanziale nella decisione di primo grado.3. Il 10 ottobre 2025 è pervenuto certificato di morte, avvenuta in data 25 agosto 2025,di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il decesso di [OSCURATO:PERSONA] dopo la condanna estingue la pena ai sensidell’art. 171 cod. pen., determinando il venir meno dell’interesse alla definizionedell’incidente di esecuzione che ha determinato il conflitto. P.Q.MDichiara non luogo a provvedere sul conflitto per morte della condannata.Dispone la restituzione degli atti alla Corte di appello di Bari per quanto di suacompetenza.Così è deciso, 16/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]