CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21765/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 054D6W6) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso e la memoria presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché non dà luogo a nullità, ma ad una mera irregolarità o al più ad una situazione di incompatibilità da far valere come motivo di ricusazione, la violazione della norma che impone il rinvio ad altra sezione della stessa Corte che ha pronunciato la sentenza annullata, qualora il collegio giudicante di rinvio sia diversamente composto (Sez. 1, n. 21185 del 01/07/2020, Ghaba, Rv. 279371 - 01); ritenuto che il secondo motivo non sia altro che la riproposizione in questa sede, del corrispondente motivo dell'atto di appello, risultando pertanto in un ricorso, in parte qua, ripetitivo e non adeguato a confrontarsi con le questioni di legittimità, di cui vengono solo genericamente (ed erroneamente: si deducono violazioni di legge -art. 606 lett. b e c, cod. proc. pen. - quando si lamenta un vizio di motivazione - art. 606, lett. e, cod. proc. pen.) enunciate le ragioni ; osservato che gli ulteriori motivi di ricorso, con i quali si contesta rispettivamente il mancato proscioglimento dell'imputata dal reato di ricettazione per intervenuta prescrizione del reato, nonché l'eccessività del trattamento sanzionatorio, sono, nell'ordine, manifestamente infondato e generico; che, invero, la prescrizione non è maturata, dovendosi considerare ai fini del calcolo la pena per il reato di ricettazione (senza tener conto della finestra edittale prevista per l'ipotesi 'attenuata', trattandosi di circostanza attenuante, ininfluente ai fini del calcolo della prescrizione, cfr. Sez. 7, Ordinanza n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv. 284186 - 01); che, quanto alla pena, si prospettano deduzioni del tutto generiche ed inconferenti, senza puntuale enunciazione di ragioni di diritto, a fronte di una pena base contenuta nel quarto inferiore dell'editto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i