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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33425/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina aggravata già pronunciata dal Tribunale di Ivrea con sentenza 27 marzo 2015.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo, con cui si lamenta il travisamento della prova in ordine alla responsabilità dell'imputato e l'insussistenza di effettivi elementi a carico è manifestamente infondato.

Infatti, sussiste riconoscimento certo della persona offesa che risulta anche riscontrato dal sequestro, a carico dell'imputato, di oggetti pienamente coerenti con la descrizione fornita dal medesimo t:este.

Tali elementi risultano valutati secondo motivazione logica e congrua.

3.2. Il secondo motivo, con cui si lamenta la mancata valul:azione, in assoluto e in termini di prova a discarico del mancato riconoscimento della voce dell'imputato ad opera della persona offesa, risulta attenere a elemento non dotato di decisività.

4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in € 3000,00.

L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così decis in Roma, il 1° giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina aggravata già pronunciata dal Tribunale di Ivrea con sentenza 27 marzo 2015. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, con cui si lamenta il travisamento della prova in ordine alla responsabilità dell'imputato e l'insussistenza di effettivi elementi a carico è manifestamente infondato. Infatti, sussiste riconoscimento certo della persona offesa che risulta anche riscontrato dal sequestro, a carico dell'imputato, di oggetti pienamente coerenti con la descrizione fornita dal medesimo t:este. Tali elementi risultano valutati secondo motivazione logica e congrua. 3.2. Il secondo motivo, con cui si lamenta la mancata valul:azione, in assoluto e in termini di prova a discarico del mancato riconoscimento della voce dell'imputato ad opera della persona offesa, risulta attenere a elemento non dotato di decisività. 4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in € 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così decis in Roma, il 1° giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33425/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris