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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 luglio 2021

Cassazione n. 39253/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28199/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA];81/4 [OSCURATO:PERSONA] 67, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] A. CARUSO, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], quale procuratrice mandataria di [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 108, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA], in difetto di elezione in ROMA, per legge zo2A domiciliata ivi, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente — [OSCURATO:PERSONA] e per essa quale mandataria [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; MARIO D'AVENIA; - intimati - avverso la sentenza n. 229/2018 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA, depositata il 22/03/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/07/2021 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con atto articolato su quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 229 del 22/03/2018, con cui il Tribunale di Civitavecchia ha rigettato, anche nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] quale procuratrice di Gemini SPV in dedotta surroga di [OSCURATO:SOCIETA], l'opposizione da loro proposta ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. avverso l'aggiudicazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in favore di [OSCURATO:PERSONA], dell'immobile staggito ai loro danni nella procedura esecutiva pendente al n. 285/95 r.g.e. di quel tribunale, nei confronti dei creditori [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Avenia, per manifesta sproporzione del prezzo di aggiudicazione, carenza di legittimazione di [OSCURATO:SOCIETA] ed impignorabilità dell'immobile poiché compreso in fondo patrimoniale; degli intimati resistono con separati controricorsi la [OSCURATO:SOCIETA] e la Baroncini, ai quali segue l'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; considerato che: è preliminarmente da rigettare l'eccezione di tardività del ricorso, essendo scaduto il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza gravata il 22/09/2018, che, cadendo di sabato, ha comportato di diritto la proroga del termine al primo giorno non festivo successivo, cioè il 24/09/2018: data nella quale si è avuta la notifica del ricorso a mezzo p.e.c.; Ric. 2018 n. 28199 sez. 53 - ad. 02-07-2021 -2- col primo motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza o del procedimento «in relazione all'art. 564 c.p.c.», ribadendo la contestazione della legittimazione della [OSCURATO:SOCIETA], per non avere questa, a dispetto anche di precedente invito del g.e. con ordinanza del 02/02/2012, depositato il titolo esecutivo alle operazioni di vendita del 07/02/2012; il motivo è inammissibile, perché non si fa carico dell'espressa ratio decidendi, di per sé sola idonea a sorreggere la decisione di infondatezza della doglianza, di riduzione a mera irregolarità del mancato deposito del titolo esecutivo entro il termine fissato (pag. 4 della sentenza, terzo periodo, con richiamo a Cass. 10654/08); col secondo mezzo i ricorrenti si dolgono di «violazione dell'art.111 Cost. e dell'art. 360, 10 comma, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione delle norme di diritto segnatamente degli artt.2697 cod. civ., 115 e 116 c.p.c.»: ribadendo la tesi dell'applicabilità dell'art. 58 TUB solo alle cessioni in blocco che siano onerose, negando di non avere contestato il contenuto della pubblicazione in G.U. della cessione in blocco e rimarcando l'erroneità della lettura di questa da parte del giudice del merito, non contenendo quella alcuno degli elementi invece necessari; e lamentando la mancanza di prova dell'avvenuta cessione e di atti in base ai quali desumerla; il motivo è inammissibile, perché la violazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ. è stata dedotta al di fuori dei ristretti limiti entro i quali la giurisprudenza di questa Corte la ammette (per tutte: Cass. Sez.

U. 05/08/2016, n. 16598, ove più ampi riferimenti), mentre qui i ricorrenti paiono piuttosto dolersi dell'esito degli accertamenti di fatto svolti; col terzo mezzo i ricorrenti deducono «violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 360, 10 comma, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione delle norme di diritto segnatamente degli artt. 170 e 1936 comma 1 cod. civ. e 113 c.p.c.», in sostanza dolendosi della I Ric. 2018 n. 28199 sez. 53 - ad. 02-07-2021 -3- ritenuta pignorabilità del bene per credito oggetto di fideiussione in favore di cooperativa a responsabilità limitata; il motivo è inammissibile: a parte l'ardua intelligibilità del riferimento alla violazione dell'art. 113 cod. proc. civ., in primo luogo, per radicale difetto, nel ricorso, della trascrizione anche solo in parte qua degli atti del giudizio di merito e dei relativi elementi coi quali la tesi della non inerenza del credito ai bisogni della famiglia sarebbe stata sottoposta al giudice; in secondo luogo, neppure essendo stata contestata l'ulteriore ratio decidendi di mancata allegazione e prova della consapevolezza del creditore dell'addotta estraneità del credito ai bisogni della famiglia; col quarto mezzo di censura i ricorrenti adducono «violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 360, 10 comma, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione delle norme di diritto segnatamente dell'art. 586 c.p.c., in relazione all'art. 108 L. Fall., e 113 c.p.c.»: sostanzialmente dolendosi della sproporzione del prezzo di aggiudicazione (pari ad C 235.000) rispetto all'effettivo valore (indicato in C 415.000), oggetto anche di una perizia di parte, sicché il primo non poteva considerarsi giusto; il motivo è inammissibile: a parte l'ardua intelligibilità del riferimento alla violazione dell'art. 113 cod. proc. civ., in primo luogo, per radicale difetto, nel ricorso, della trascrizione anche solo in parte qua degli atti del giudizio di merito e dei relativi elementi coi quali la contestazione sarebbe stata tempestivamente, cioè entro i venti giorni dalla stima del consulente di ufficio o da eventuali fatti sopravvenuti o successivi ma incolpevolmente ignorati, mossa e sottoposta al giudice dell'esecuzione; in secondo luogo, per manifesta infondatezza delle ragioni addotte, alla stregua di quanto di recente puntualizzato da Cass. 10/06/2020, n. 11116, alla quale qui basti un integrale richiamo; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ed i ricorrenti condannati solidalmente - per l'evidente comunanza della posizione Ric. 2018 n. 28199 sez. 53 - ad. 02-07-2021 -4- processuale - alle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascuna controricorrente, identificato il valore in base al prezzo dell'opposta aggiudicazione; infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez.

U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi del comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione; p. q. m. dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese in favore delle controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] spa e Baroncini, liquidate, per ognuna di loro, in C 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in C 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28199/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA];81/4 [OSCURATO:PERSONA] 67, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] A. CARUSO, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], quale procuratrice mandataria di [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 108, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA], in difetto di elezione in ROMA, per legge zo2A domiciliata ivi, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente — [OSCURATO:PERSONA] e per essa quale mandataria [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; MARIO D'AVENIA; - intimati - avverso la sentenza n. 229/2018 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA, depositata il 22/03/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/07/2021 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con atto articolato su quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 229 del 22/03/2018, con cui il Tribunale di Civitavecchia ha rigettato, anche nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] quale procuratrice di Gemini SPV in dedotta surroga di [OSCURATO:SOCIETA], l'opposizione da loro proposta ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. avverso l'aggiudicazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in favore di [OSCURATO:PERSONA], dell'immobile staggito ai loro danni nella procedura esecutiva pendente al n. 285/95 r.g.e. di quel tribunale, nei confronti dei creditori [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Avenia, per manifesta sproporzione del prezzo di aggiudicazione, carenza di legittimazione di [OSCURATO:SOCIETA] ed impignorabilità dell'immobile poiché compreso in fondo patrimoniale; degli intimati resistono con separati controricorsi la [OSCURATO:SOCIETA] e la Baroncini, ai quali segue l'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; considerato che: è preliminarmente da rigettare l'eccezione di tardività del ricorso, essendo scaduto il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza gravata il 22/09/2018, che, cadendo di sabato, ha comportato di diritto la proroga del termine al primo giorno non festivo successivo, cioè il 24/09/2018: data nella quale si è avuta la notifica del ricorso a mezzo p.e.c.; Ric. 2018 n. 28199 sez. 53 - ad. 02-07-2021 -2- col primo motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza o del procedimento «in relazione all'art. 564 c.p.c.», ribadendo la contestazione della legittimazione della [OSCURATO:SOCIETA], per non avere questa, a dispetto anche di precedente invito del g.e. con ordinanza del 02/02/2012, depositato il titolo esecutivo alle operazioni di vendita del 07/02/2012; il motivo è inammissibile, perché non si fa carico dell'espressa ratio decidendi, di per sé sola idonea a sorreggere la decisione di infondatezza della doglianza, di riduzione a mera irregolarità del mancato deposito del titolo esecutivo entro il termine fissato (pag. 4 della sentenza, terzo periodo, con richiamo a Cass. 10654/08); col secondo mezzo i ricorrenti si dolgono di «violazione dell'art.111 Cost. e dell'art. 360, 10 comma, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione delle norme di diritto segnatamente degli artt.2697 cod. civ., 115 e 116 c.p.c.»: ribadendo la tesi dell'applicabilità dell'art. 58 TUB solo alle cessioni in blocco che siano onerose, negando di non avere contestato il contenuto della pubblicazione in G.U. della cessione in blocco e rimarcando l'erroneità della lettura di questa da parte del giudice del merito, non contenendo quella alcuno degli elementi invece necessari; e lamentando la mancanza di prova dell'avvenuta cessione e di atti in base ai quali desumerla; il motivo è inammissibile, perché la violazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ. è stata dedotta al di fuori dei ristretti limiti entro i quali la giurisprudenza di questa Corte la ammette (per tutte: Cass. Sez. U. 05/08/2016, n. 16598, ove più ampi riferimenti), mentre qui i ricorrenti paiono piuttosto dolersi dell'esito degli accertamenti di fatto svolti; col terzo mezzo i ricorrenti deducono «violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 360, 10 comma, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione delle norme di diritto segnatamente degli artt. 170 e 1936 comma 1 cod. civ. e 113 c.p.c.», in sostanza dolendosi della I Ric. 2018 n. 28199 sez. 53 - ad. 02-07-2021 -3- ritenuta pignorabilità del bene per credito oggetto di fideiussione in favore di cooperativa a responsabilità limitata; il motivo è inammissibile: a parte l'ardua intelligibilità del riferimento alla violazione dell'art. 113 cod. proc. civ., in primo luogo, per radicale difetto, nel ricorso, della trascrizione anche solo in parte qua degli atti del giudizio di merito e dei relativi elementi coi quali la tesi della non inerenza del credito ai bisogni della famiglia sarebbe stata sottoposta al giudice; in secondo luogo, neppure essendo stata contestata l'ulteriore ratio decidendi di mancata allegazione e prova della consapevolezza del creditore dell'addotta estraneità del credito ai bisogni della famiglia; col quarto mezzo di censura i ricorrenti adducono «violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 360, 10 comma, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione delle norme di diritto segnatamente dell'art. 586 c.p.c., in relazione all'art. 108 L. Fall., e 113 c.p.c.»: sostanzialmente dolendosi della sproporzione del prezzo di aggiudicazione (pari ad C 235.000) rispetto all'effettivo valore (indicato in C 415.000), oggetto anche di una perizia di parte, sicché il primo non poteva considerarsi giusto; il motivo è inammissibile: a parte l'ardua intelligibilità del riferimento alla violazione dell'art. 113 cod. proc. civ., in primo luogo, per radicale difetto, nel ricorso, della trascrizione anche solo in parte qua degli atti del giudizio di merito e dei relativi elementi coi quali la contestazione sarebbe stata tempestivamente, cioè entro i venti giorni dalla stima del consulente di ufficio o da eventuali fatti sopravvenuti o successivi ma incolpevolmente ignorati, mossa e sottoposta al giudice dell'esecuzione; in secondo luogo, per manifesta infondatezza delle ragioni addotte, alla stregua di quanto di recente puntualizzato da Cass. 10/06/2020, n. 11116, alla quale qui basti un integrale richiamo; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ed i ricorrenti condannati solidalmente - per l'evidente comunanza della posizione Ric. 2018 n. 28199 sez. 53 - ad. 02-07-2021 -4- processuale - alle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascuna controricorrente, identificato il valore in base al prezzo dell'opposta aggiudicazione; infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi del comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione; p. q. m. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese in favore delle controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] spa e Baroncini, liquidate, per ognuna di loro, in C 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in C 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma i
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