CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2022
Cassazione n. 48190/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di Appello di Bologna, con sentenza emessa in data 21/09/2021, ha confermato la sentenza di condanna del GUP del Tribunale di Modena resa in data 29/09/2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 56, 81 cpv. e 55, comma 9 del D.Igs 231/2007. Considerato che l'unico motivo di ricorso, nel quale si deduce il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio con riguardo all'aumento per la continuazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui la ricorrente omette di confrontarsi (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale - in linea con la motivazione del giudice di primo grado - ha già dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto la pena del tutto proporzionata ed adeguata alla gravità dei fatti, attesa l'incensuratezza della prevenuta e del comportamento processuale della stessa, che ha risarcito il danno; elementi, questi, che hanno consentito di contenere la pena base già nel minimo edittale, con aumento per la continuazione - per tre violazioni satellite - benevolmente contenuto in misura davvero esigua, con aumento della sola pena pecuniaria: sicché l'aumento per la continuazione è risultato già di minima entità e del tutto proporzionale alla gravità dei fatti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25/10/2022 Il