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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 31646/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Catania ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 e 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in Catania il 7 novembre 2015); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, volto a censurare l'applicazione dell'aggravante prevista dall'art.625, comma 1, n. 2 cod. pen., e di conseguenza la mancanza di condizione di procedibilità del reato in ipotesi di derubricazione, è manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui «In tema di furto di energia elettrica, costituisce mezzo fraudolento e, pertanto, integra l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen., l'allacciamento abusivo alla rete esterna mediante un cavo volante per la sottrazione dell'energia elettrica. (Sez. 5, n. 5055 del 23/09/2019, dep. 06/02/2020, Rv. 278307), posto che <<tale attività comporta il necessario danneggiamento, seppure marginale, dell'impianto, quantomeno per distacco dei fili conduttori» (Sez. 4, n. 23660 del 23/11/2012, dep. 31/05/2013, Rv. 256190); - che il secondo motivo, con il quale ci si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alla contestata recidiva, è manifestamente infondato, posto che il divieto di legge, ex art. 69, comma 4, cod. pen., impediva un più favorevole bilanciamento delle dette circostanze attenuanti generiche con la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.; - ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Catania ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 e 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in Catania il 7 novembre 2015); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, volto a censurare l'applicazione dell'aggravante prevista dall'art.625, comma 1, n. 2 cod. pen., e di conseguenza la mancanza di condizione di procedibilità del reato in ipotesi di derubricazione, è manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui «In tema di furto di energia elettrica, costituisce mezzo fraudolento e, pertanto, integra l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen., l'allacciamento abusivo alla rete esterna mediante un cavo volante per la sottrazione dell'energia elettrica. (Sez. 5, n. 5055 del 23/09/2019, dep. 06/02/2020, Rv. 278307), posto che <<tale attività comporta il necessario danneggiamento, seppure marginale, dell'impianto, quantomeno per distacco dei fili conduttori» (Sez. 4, n. 23660 del 23/11/2012, dep. 31/05/2013, Rv. 256190); - che il secondo motivo, con il quale ci si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alla contestata recidiva, è manifestamente infondato, posto che il divieto di legge, ex art. 69, comma 4, cod. pen., impediva un più favorevole bilanciamento delle dette circostanze attenuanti generiche con la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.; - ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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