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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 luglio 2021

Cassazione n. 38312/2021

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tIPIIITNANTA sul ricorso 4996-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Gela, via [OSCURATO:PERSONA] n. 23, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Randazzo (CT) via Galliano n. 5, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3192/2017 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 28/06/2017; Ric. 2018 n. 4996 sez. 52 - ud. 13/07/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la sentenza del locale giudice di pace a mezzo del quale era stato accolto il ricorso teso ad ottenere l'annullamento del verbale di contravvenzione all'articolo 142, comma 9, codice della strada, elevato il 10 marzo 2015 dalla locale polizia municipale.

L'appello si fondava sulla violazione dell'articolo 112 c.p.c. in quanto con il ricorso non era stata oggetto di specifica contestazione la carenza di potere della polizia municipale di apporre la segnaletica di avviso di rilevamento elettronico della velocità sulla strada statale n.284 di proprietà dell'Anas, sicché si era concretizzato un vizio di ultrapetizione.

Le altre due censure attenevano alla prova del verbale di accertamento fidefacente fino a querela di falso e alla statuizione sulle spese del giudizio di primo grado.

2. Si costituiva la parte appellata deducendo l'infondatezza dell'appello e chiedendone l'integrale rigetto.

3. Il Tribunale rilevava preliminarmente che la parte appellata non aveva proposto rituale appello incidentale avverso la sentenza posto che le generiche argomentazioni di cui alla memoria difensiva di costituzione non conferivano alla stessa la forma dell'impugnazione, in assenza di specifici e chiari motivi di doglianza della decisione del primo giudice, pertanto, non poteva essere valutata l'omessa pronuncia del giudice di primo grado in ordine i motivi di ricorso ritenuti assorbenti e pregiudiziali sicché doveva valutarsi solo il motivo di appello relativo alla violazione dell'articolo 112 c.p.c.

Tale motivo, secondo il Tribunale, doveva ritenersi fondato atteso che tra i motivi del ricorso delle parti appellate non era mai stata indicata la carenza di potere della polizia municipale o comunque del Ric. 2018 n. 4996 sez.

S2 - ud. 13/07/2021 Comune di apporre la segnaletica su strada di proprietà dell'Anas senza la sua autorizzazione.

Pertanto, non si era mai instaurato il contraddittorio su tale questione e il primo giudice aveva violato apertamente l'articolo 112 c.p.c.

Infine, doveva essere riformata anche la statuizione sulle spese atteso che la soccombenza dei ricorrenti impediva la condanna dell'ente resistente al pagamento delle spese primo grado che dovevano essere interamente poste a carico degli appellati.

4. La società Marino corporation e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso.

5. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso.

6. In prossimità dell'udienza i ricorrenti hanno presentato memoria insistendo nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: omessa pronuncia e conseguente violazione dell'articolo 112 c.p.c. e dell'articolo 346 c.p.c. rispetto alle domande ed eccezioni reiterate in secondo grado.

La censura attiene alla erronea statuizione del Tribunale di Catania secondo cui doveva essere proposto appello incidentale rispetto alle altre eccezioni sollevate in primo grado in particolare con specifico riferimento all'omessa prova della taratura dello strumento di accertamento e alla sua effettiva collocazione.

Il ricorrente lamenta l'omessa pronuncia rispetto a tali motivi.

Il motivo di ricorso relativo alla regolare taratura e alla sua esatta collocazione avrebbe dovuto comportare la produzione dell'attestazione della regolarità della taratura.

La tardiva inammissibile produzione della documentazione allegata alla memoria di costituzione del Comune di [OSCURATO:PERSONA] era stata eccepita nel verbale di causa.

Il giudice di pace, tuttavia, aveva ritenuto pregiudiziale ed Ric. 2018 n. 4996 sez.

S2 - ud. 13/07/2021 assorbente rispetto agli altri vizi sollevati quello della carenza di potere da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Non era necessario, pertanto, proporre appello incidentale sugli altri motivi in quanto ritenuti assorbiti e non oggetto di decisione e, tantomeno, di rigetto, senza alcuna forma di soccombenza per i ricorrenti.

Doveva ritenersi, pertanto, sufficiente l'inequivoca riproposizione dei motivi di censura per come già sollevati e non esitati dal primo giudice.

Vi sarebbe, dunque, violazione dell'articolo 346 c.p.c. e il Tribunale avrebbe omesso di pronunciare sugli altri motivi del ricorso introduttivo reiterati in sede di appello, violando, oltre all'articolo 346 c.p.c., anche l'articolo 112 c.p.c.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità della produzione della documentazione in appello, con conseguente violazione dell'articolo 112 c.p.c. e dell'articolo 416 c.p.c. in combinato disposto con l'articolo 7 d.

Igs. n.50 del 2011 e con l'articolo 345 c.p.c. anche rispetto alla violazione dell'articolo 45, comma 6, e del comma 6 bis dell'articolo 142 del d.

Igs. n. 285 del 1992.

La censura attiene all'omessa pronuncia sull'eccezione di tardività della produzione documentale del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e alla sua conseguente inutilizzabilità.

3. Il terzo motivo di ricorso riguarda il capo della sentenza con il quale il Tribunale in base al principio della soccombenza ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di appello.

4. Il primo motivo di ricorso è fondato ed il suo accoglimento determina l'assorbimento dei due restanti motivi. [OSCURATO:PERSONA] di pace di [OSCURATO:PERSONA] aveva accolto la domanda di annullamento del verbale di contravvenzione al codice della strada elevato il 10 marzo 2015 per violazione dell'art. 142, comma 9, c.d.s., Ric. 2018 n. 4996 sez.

S2 - ud. 13/07/2021 rilevando la carenza di potere della polizia municipale circa l'apposizione della segnaletica di rilevamento elettronico della velocità.

Ne consegue che, a seguito dell'appello del Comune di [OSCURATO:PERSONA], non vi era alcun onere per i ricorrenti integralmente vincitori in primo grado di proporre appello incidentale, essendo sufficiente ai sensi dell'art. 346 c.p.c. la mera riproposizione dei motivi di impugnazione del verbale di contravvenzione non accolti in primo grado, in quanto rimasti assorbiti, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum" del giudizio di primo grado (Sez.

U, Sent. n. 7940 del 2019).

Sul punto il Collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto: «La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite; in tal caso la parte è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto implicitamente rigettata un'eccezione di prescrizione, da considerarsi, invece, semplicemente assorbita dalla pronuncia fondata sulla c.d. ragione più liquida)» (Sez.

U, Sent. n. 13195 del 2018).

Risulta erronea, pertanto, la statuizione del Tribunale di Catania secondo la quale i ricorrenti, in qualità di parti appellate, non avevano proposto rituale appello incidentale e, dunque, non poteva valutarsi l'omessa pronuncia del primo giudice in ordine agli altri motivi di ricorso.

Ric. 2018 n. 4996 sez. 52 - ud. 13/07/2021

5. In conclusione la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti due, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Catania in persona di diverso magistrato, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti due, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Catania in persona di diverso magistrato che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 13 luglio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tIPIIITNANTA sul ricorso 4996-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Gela, via [OSCURATO:PERSONA] n. 23, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Randazzo (CT) via Galliano n. 5, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3192/2017 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 28/06/2017; Ric. 2018 n. 4996 sez. 52 - ud. 13/07/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la sentenza del locale giudice di pace a mezzo del quale era stato accolto il ricorso teso ad ottenere l'annullamento del verbale di contravvenzione all'articolo 142, comma 9, codice della strada, elevato il 10 marzo 2015 dalla locale polizia municipale. L'appello si fondava sulla violazione dell'articolo 112 c.p.c. in quanto con il ricorso non era stata oggetto di specifica contestazione la carenza di potere della polizia municipale di apporre la segnaletica di avviso di rilevamento elettronico della velocità sulla strada statale n.284 di proprietà dell'Anas, sicché si era concretizzato un vizio di ultrapetizione. Le altre due censure attenevano alla prova del verbale di accertamento fidefacente fino a querela di falso e alla statuizione sulle spese del giudizio di primo grado. 2. Si costituiva la parte appellata deducendo l'infondatezza dell'appello e chiedendone l'integrale rigetto. 3. Il Tribunale rilevava preliminarmente che la parte appellata non aveva proposto rituale appello incidentale avverso la sentenza posto che le generiche argomentazioni di cui alla memoria difensiva di costituzione non conferivano alla stessa la forma dell'impugnazione, in assenza di specifici e chiari motivi di doglianza della decisione del primo giudice, pertanto, non poteva essere valutata l'omessa pronuncia del giudice di primo grado in ordine i motivi di ricorso ritenuti assorbenti e pregiudiziali sicché doveva valutarsi solo il motivo di appello relativo alla violazione dell'articolo 112 c.p.c. Tale motivo, secondo il Tribunale, doveva ritenersi fondato atteso che tra i motivi del ricorso delle parti appellate non era mai stata indicata la carenza di potere della polizia municipale o comunque del Ric. 2018 n. 4996 sez. S2 - ud. 13/07/2021 Comune di apporre la segnaletica su strada di proprietà dell'Anas senza la sua autorizzazione. Pertanto, non si era mai instaurato il contraddittorio su tale questione e il primo giudice aveva violato apertamente l'articolo 112 c.p.c. Infine, doveva essere riformata anche la statuizione sulle spese atteso che la soccombenza dei ricorrenti impediva la condanna dell'ente resistente al pagamento delle spese primo grado che dovevano essere interamente poste a carico degli appellati. 4. La società Marino corporation e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso. 5. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso. 6. In prossimità dell'udienza i ricorrenti hanno presentato memoria insistendo nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: omessa pronuncia e conseguente violazione dell'articolo 112 c.p.c. e dell'articolo 346 c.p.c. rispetto alle domande ed eccezioni reiterate in secondo grado. La censura attiene alla erronea statuizione del Tribunale di Catania secondo cui doveva essere proposto appello incidentale rispetto alle altre eccezioni sollevate in primo grado in particolare con specifico riferimento all'omessa prova della taratura dello strumento di accertamento e alla sua effettiva collocazione. Il ricorrente lamenta l'omessa pronuncia rispetto a tali motivi. Il motivo di ricorso relativo alla regolare taratura e alla sua esatta collocazione avrebbe dovuto comportare la produzione dell'attestazione della regolarità della taratura. La tardiva inammissibile produzione della documentazione allegata alla memoria di costituzione del Comune di [OSCURATO:PERSONA] era stata eccepita nel verbale di causa. Il giudice di pace, tuttavia, aveva ritenuto pregiudiziale ed Ric. 2018 n. 4996 sez. S2 - ud. 13/07/2021 assorbente rispetto agli altri vizi sollevati quello della carenza di potere da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Non era necessario, pertanto, proporre appello incidentale sugli altri motivi in quanto ritenuti assorbiti e non oggetto di decisione e, tantomeno, di rigetto, senza alcuna forma di soccombenza per i ricorrenti. Doveva ritenersi, pertanto, sufficiente l'inequivoca riproposizione dei motivi di censura per come già sollevati e non esitati dal primo giudice. Vi sarebbe, dunque, violazione dell'articolo 346 c.p.c. e il Tribunale avrebbe omesso di pronunciare sugli altri motivi del ricorso introduttivo reiterati in sede di appello, violando, oltre all'articolo 346 c.p.c., anche l'articolo 112 c.p.c. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità della produzione della documentazione in appello, con conseguente violazione dell'articolo 112 c.p.c. e dell'articolo 416 c.p.c. in combinato disposto con l'articolo 7 d. Igs. n.50 del 2011 e con l'articolo 345 c.p.c. anche rispetto alla violazione dell'articolo 45, comma 6, e del comma 6 bis dell'articolo 142 del d. Igs. n. 285 del 1992. La censura attiene all'omessa pronuncia sull'eccezione di tardività della produzione documentale del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e alla sua conseguente inutilizzabilità. 3. Il terzo motivo di ricorso riguarda il capo della sentenza con il quale il Tribunale in base al principio della soccombenza ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di appello. 4. Il primo motivo di ricorso è fondato ed il suo accoglimento determina l'assorbimento dei due restanti motivi. [OSCURATO:PERSONA] di pace di [OSCURATO:PERSONA] aveva accolto la domanda di annullamento del verbale di contravvenzione al codice della strada elevato il 10 marzo 2015 per violazione dell'art. 142, comma 9, c.d.s., Ric. 2018 n. 4996 sez. S2 - ud. 13/07/2021 rilevando la carenza di potere della polizia municipale circa l'apposizione della segnaletica di rilevamento elettronico della velocità. Ne consegue che, a seguito dell'appello del Comune di [OSCURATO:PERSONA], non vi era alcun onere per i ricorrenti integralmente vincitori in primo grado di proporre appello incidentale, essendo sufficiente ai sensi dell'art. 346 c.p.c. la mera riproposizione dei motivi di impugnazione del verbale di contravvenzione non accolti in primo grado, in quanto rimasti assorbiti, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum" del giudizio di primo grado (Sez. U, Sent. n. 7940 del 2019). Sul punto il Collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto: «La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite; in tal caso la parte è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto implicitamente rigettata un'eccezione di prescrizione, da considerarsi, invece, semplicemente assorbita dalla pronuncia fondata sulla c.d. ragione più liquida)» (Sez. U, Sent. n. 13195 del 2018). Risulta erronea, pertanto, la statuizione del Tribunale di Catania secondo la quale i ricorrenti, in qualità di parti appellate, non avevano proposto rituale appello incidentale e, dunque, non poteva valutarsi l'omessa pronuncia del primo giudice in ordine agli altri motivi di ricorso. Ric. 2018 n. 4996 sez. 52 - ud. 13/07/2021 5. In conclusione la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti due, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Catania in persona di diverso magistrato, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti due, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Catania in persona di diverso magistrato che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 13 luglio 202
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