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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26331/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Milano, in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di.Cristian [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 9 dicembre 2022, con la quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di concorso nel tentato omicidio di EISSA [OSCURATO:PERSONA], commesso in Milano il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Con concorde valutazione di entrambi i giudici della fase cautelare è stata ritenuta la gravità indiziaria in ordine all'indicato delitto sulla base dell'analisi dei filmati estrapolati dalle telecamere presenti sul luogo del delitto, nonché da quelli presenti nella strada ove il ricorrente viveva unitamente ai coindagati [OSCURATO:PERSONA] cl. 89, materiale esecutore del delitto, e [OSCURATO:PERSONA] cl. 88 - luogo da cui era partita la spedizione punitiva sfociata nella sparatoria; dalle dichiarazioni rese da persone informate dei fatti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) -; dall'analisi dei tabulati del traffico telefonico generato dai cellulari in uso ai tre indagati, e dall'aggancio delle celle telefoniche dei medesimi cellulari; dal comportamento successivo ai fatti serbato dal [OSCURATO:PERSONA].

2. Ricorre per cassazione Cristian [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che denuncia violazione di legge con riferimento agli artt. 273, 292 comma 2 ter cod. proc. pen. e vizio della motivazione con riguardo alla gravità indiziaria con specifico riferimento al ruolo concorsuale ipoteticamente posto in essere dal ricorrente.

2.1. Si duole in particolare il ricorrente del fatto che il Tribunale del Riesame non abbia tenuto in debito conto la versione dei fatti resa in interrogatorio di garanzia dal [OSCURATO:PERSONA], il quale ha ammesso di essersi trovato sul luogo dell'agguato, ma casualmente, essendovi giunto a bordo di un monopattino separatamente dai cugini FAMA', ed essendosene, dopo i fatti, allontanato nuovamente da solo.

Neppure, osserva la difesa, è possibile rinvenire nelle immagini dalle telecamere presenti sul luogo del delitto alcun segno gestuale del [OSCURATO:PERSONA] verso l'esecutore materiale della sparatoria.

Del tutti privi di efficacia probatoria risulterebbero poi gli ulteriori elementi richiamati dal Tribunale nell'impugnata ordinanza (quali lo stretto rapporto di amicizia del [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] cl. 88; l'identificazione ad opera della Serafini - che riconosce il [OSCURATO:PERSONA] quale amico del predetto Famà; nonché gli incontri precedenti e successivi ai fatti dei tre giovani).3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e sconta la sua natura fattuale e confutativa delle argomentazioni espresse nell'impugnata ordinanza, con la quale peraltro non si confronta compiutamente.

1.1. La disamina delle censure articolate deve essere compiuta seguendo il solco tracciato da diversi principi di diritto, così brevemente riassumibili.

In tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare - entro il perimetro circoscritto dalla devoluzione - la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (si vedano, sull'argomento, Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01a le successive, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01).

Quanto ai limiti del sindacato consentito in sede di legittimità, quindi, è possibile richiamare anche il dictum di Sez. 2, n. 31553 de117/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628, secondo cui: «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito».

In termini generali, deve ribadirsi che ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1-bis dell'art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 27498 del 23/5/2019, Puca, Rv. 276704; Sez. 1, n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805; Sez. 2, n. 22968 del 08/03/2017, Carrubba, Rv. 270172).

2. Applicando i principi generali al caso in esame, deve affermarsi la piena sufficienza della piattaforma probatoria illustrata nell'impugnato provvedimento.

In particolare - premesso che è qui in contestazione unicamente la gravità indiziaria in punto di condotta concorsuale e non il fatto occorso in piazza Bonomelli a Milano il 13.11.2022 e la sua qualificazione giuridica, non oggetto di specifiche censure- il Tribunale del Riesame ha evidenziato come, da plurimi elementi indizianti dotati di sicura efficacia dimostrativa, è emerso il contributo fornito dal [OSCURATO:PERSONA] nell'esecuzione dell'azione criminosa: con motivazione immune da vizi logici il Tribunale ha ripercorso le indagini che hanno portato ad individuare nel [OSCURATO:PERSONA] il soggetto che, a bordo di un monopattino, dopo essersi incontrato nel pomeriggio del 13.11.2022 con i cugini FAMA' in via Mompiani ove i tre coindagati abitano, si recava a bordo del monopattino sul luogo della sparatoria; qui giunto, passava nei pressi della panetteria ove si trovava la vittima, allontanandosene poi di pochi metri <dopo aver dato riscontro positivo ai duo correi in merito alla presenza dell'Eissa nel locale> (pag. 5 dell'ordinanza impugnata); solo a quel punto i due FAMA' si avvicinavano alla vittima, e [OSCURATO:PERSONA] cl. 89 faceva fuoco.

Dopo l'azione i due Famà si davano alla fuga a piedi, [OSCURATO:PERSONA] si avvicinava nuovamente per <controllare e coprire la fuga dei due amici>, quindi faceva rientro a bordo del suo monopattino nell'immobile di via Mompiano n. 1, raggiungendo i due coindagati.

Nella tarda serata del medesimo giorno le immagini delle telecamere consentivano di accertare che il [OSCURATO:PERSONA] si era recato presso l'abitazione ove vivono i genitori del materiale esecutore del ferimento, [OSCURATO:PERSONA] cl. 89; ed il giorno successivo allorquando quest'ultimo riusciva, dopo un breve inseguimento mentre si trovava a bordo della sua Smart, a sfuggire a piedi ad un controllo di polizia, era stato proprio il [OSCURATO:PERSONA] a recarsi sul luogo ove l'amico aveva lasciato l'auto per cercare di recuperarla.La ricostruzione della dinamica del fatto da parte del Tribunale non presenta alcun vizio sotto l'aspetto logico né, in sede di legittimità, può essere dato alcun rilievo alla diversa ricostruzione prospettata dalla difesa, basata su una diversa interpretazione degli elementi indiziari.

3. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Milano, in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di.Cristian [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 9 dicembre 2022, con la quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di concorso nel tentato omicidio di EISSA [OSCURATO:PERSONA], commesso in Milano il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Con concorde valutazione di entrambi i giudici della fase cautelare è stata ritenuta la gravità indiziaria in ordine all'indicato delitto sulla base dell'analisi dei filmati estrapolati dalle telecamere presenti sul luogo del delitto, nonché da quelli presenti nella strada ove il ricorrente viveva unitamente ai coindagati [OSCURATO:PERSONA] cl. 89, materiale esecutore del delitto, e [OSCURATO:PERSONA] cl. 88 - luogo da cui era partita la spedizione punitiva sfociata nella sparatoria; dalle dichiarazioni rese da persone informate dei fatti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) -; dall'analisi dei tabulati del traffico telefonico generato dai cellulari in uso ai tre indagati, e dall'aggancio delle celle telefoniche dei medesimi cellulari; dal comportamento successivo ai fatti serbato dal [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre per cassazione Cristian [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che denuncia violazione di legge con riferimento agli artt. 273, 292 comma 2 ter cod. proc. pen. e vizio della motivazione con riguardo alla gravità indiziaria con specifico riferimento al ruolo concorsuale ipoteticamente posto in essere dal ricorrente. 2.1. Si duole in particolare il ricorrente del fatto che il Tribunale del Riesame non abbia tenuto in debito conto la versione dei fatti resa in interrogatorio di garanzia dal [OSCURATO:PERSONA], il quale ha ammesso di essersi trovato sul luogo dell'agguato, ma casualmente, essendovi giunto a bordo di un monopattino separatamente dai cugini FAMA', ed essendosene, dopo i fatti, allontanato nuovamente da solo. Neppure, osserva la difesa, è possibile rinvenire nelle immagini dalle telecamere presenti sul luogo del delitto alcun segno gestuale del [OSCURATO:PERSONA] verso l'esecutore materiale della sparatoria. Del tutti privi di efficacia probatoria risulterebbero poi gli ulteriori elementi richiamati dal Tribunale nell'impugnata ordinanza (quali lo stretto rapporto di amicizia del [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] cl. 88; l'identificazione ad opera della Serafini - che riconosce il [OSCURATO:PERSONA] quale amico del predetto Famà; nonché gli incontri precedenti e successivi ai fatti dei tre giovani).3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e sconta la sua natura fattuale e confutativa delle argomentazioni espresse nell'impugnata ordinanza, con la quale peraltro non si confronta compiutamente. 1.1. La disamina delle censure articolate deve essere compiuta seguendo il solco tracciato da diversi principi di diritto, così brevemente riassumibili. In tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare - entro il perimetro circoscritto dalla devoluzione - la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (si vedano, sull'argomento, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01a le successive, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01). Quanto ai limiti del sindacato consentito in sede di legittimità, quindi, è possibile richiamare anche il dictum di Sez. 2, n. 31553 de117/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628, secondo cui: «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito». In termini generali, deve ribadirsi che ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1-bis dell'art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 27498 del 23/5/2019, Puca, Rv. 276704; Sez. 1, n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805; Sez. 2, n. 22968 del 08/03/2017, Carrubba, Rv. 270172). 2. Applicando i principi generali al caso in esame, deve affermarsi la piena sufficienza della piattaforma probatoria illustrata nell'impugnato provvedimento. In particolare - premesso che è qui in contestazione unicamente la gravità indiziaria in punto di condotta concorsuale e non il fatto occorso in piazza Bonomelli a Milano il 13.11.2022 e la sua qualificazione giuridica, non oggetto di specifiche censure- il Tribunale del Riesame ha evidenziato come, da plurimi elementi indizianti dotati di sicura efficacia dimostrativa, è emerso il contributo fornito dal [OSCURATO:PERSONA] nell'esecuzione dell'azione criminosa: con motivazione immune da vizi logici il Tribunale ha ripercorso le indagini che hanno portato ad individuare nel [OSCURATO:PERSONA] il soggetto che, a bordo di un monopattino, dopo essersi incontrato nel pomeriggio del 13.11.2022 con i cugini FAMA' in via Mompiani ove i tre coindagati abitano, si recava a bordo del monopattino sul luogo della sparatoria; qui giunto, passava nei pressi della panetteria ove si trovava la vittima, allontanandosene poi di pochi metri <dopo aver dato riscontro positivo ai duo correi in merito alla presenza dell'Eissa nel locale> (pag. 5 dell'ordinanza impugnata); solo a quel punto i due FAMA' si avvicinavano alla vittima, e [OSCURATO:PERSONA] cl. 89 faceva fuoco. Dopo l'azione i due Famà si davano alla fuga a piedi, [OSCURATO:PERSONA] si avvicinava nuovamente per <controllare e coprire la fuga dei due amici>, quindi faceva rientro a bordo del suo monopattino nell'immobile di via Mompiano n. 1, raggiungendo i due coindagati. Nella tarda serata del medesimo giorno le immagini delle telecamere consentivano di accertare che il [OSCURATO:PERSONA] si era recato presso l'abitazione ove vivono i genitori del materiale esecutore del ferimento, [OSCURATO:PERSONA] cl. 89; ed il giorno successivo allorquando quest'ultimo riusciva, dopo un breve inseguimento mentre si trovava a bordo della sua Smart, a sfuggire a piedi ad un controllo di polizia, era stato proprio il [OSCURATO:PERSONA] a recarsi sul luogo ove l'amico aveva lasciato l'auto per cercare di recuperarla.La ricostruzione della dinamica del fatto da parte del Tribunale non presenta alcun vizio sotto l'aspetto logico né, in sede di legittimità, può essere dato alcun rilievo alla diversa ricostruzione prospettata dalla difesa, basata su una diversa interpretazione degli elementi indiziari. 3. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli
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