CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 17968/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., sedente in Scafati, in persona del legalerappresentante pro tempore, con avv. [OSCURATO:PERSONA], FrancescaMandara e [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 1391/25 resa dalla Corte d’appello di Napoli,pubblicata il 21 marzo 2025;udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del sei maggio2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’accoglimento del ricorso;Numero registro generale 11524/2025Numero sezionale 1732/2026Numero di raccolta generale 17968/2026Data pubblicazione 04/06/2026udito il difensore della ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento delricorso, escludendo la decisione nel merito;udito il difensore della controricorrente, che ha concluso per il rigetto.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. agiva in giudizio per la ripetizionedell’addizionale provinciale incamerata dal gestore dell’elettricità, e ilTribunale di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva la domanda.L’[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (ENEL) proponeva quindi gravame con attod’appello notificato in data 31 maggio 2024, ma la Corte partenopeadichiarava l’inammissibilità dell’appello in quanto tardivo, essendo statoproposto dopo cinquantacinque giorni dalla notifica della sentenzagravata, avvenuta a mezzo pec in data 5 aprile 2024.Ricorre quindi l’ENEL in cassazione affidandosi a tre mezzi diimpugnazione, mentre la [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta.Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.La causa è stata infine trattata all’udienza pubblica in epigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 325, 326, 327 e 137cod. proc. civ., nonché dell’art. 3-bis della l. n. 53/94.Ritiene infatti la ricorrente che erroneamente la Corte territoriale abbiagiudicato la tardività dell’appello sulla base di una trasmissione a mezzopec della sentenza di primo grado che era priva di relata di notifica, privadella prescritta dicitura nell’oggetto e con allegata una sentenza privadella certificazione di conformità.1.1 Il motivo è fondato.Va rammentato che, come si ricava dall’impugnata pronuncia, lo stessogiorno del deposito della sentenza di primo grado il legale della ConserveNolana trasmetteva via pec, senza accompagnarla da relata dinotificazione, al procuratore dell’ENEL una copia non attestata diNumero registro generale 11524/2025Numero sezionale 1732/2026Numero di raccolta generale 17968/2026Data pubblicazione 04/06/2026conformità della sentenza, come ricordato nel motivo priva dicertificazione di conformità e comunicando un messaggio informale, concui chiedeva le determinazioni dell’assistita del destinatario, quindidell’ENEL, circa “l’adempimento spontaneo” della decisione.Orbene, ritiene il Collegio che siffatta modalità di trasmissione dellasentenza non sia idonea al fine di far decorrere il termine breve di cuiall’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ., per l’impugnazione.Invero, sebbene la giurisprudenza escluda la necessità, ai fini della notificadella sentenza, di formule sacramentali, appare a questa Corteregolatrice, come già in significativi precedenti, che la stessa debba senzaequivoci consentire al destinatario di comprendere l’intenzione delmittente di porre termine al processo (cfr. Cass. n. 19816/20, cherichiama in proposito Cass. n. 4690/11 e Cass. n. 5146/18).Benvero, questa Corte, come anticipato, ammette la mancata osservanzadi non determinanti formalismi inerenti alla notifica ai fini del decorso deltermine breve di cui all’art. 326 cod. proc. civ., così consentendol’equivalenza alla stessa di quella effettuata presso il procuratore costituito(Cass. 24/11/2005, n. 24795; Cass. 11/06/2009, n. 13546), come pure diquella diretta a quest’ultimo pur se in luoghi diversi da quello eletto (pertutte: Cass. 05/11/1998, n. 11093, purché ovviamente la notifica vada abuon fine; a maggior ragione se eseguita presso lo studio professionale:Cass. ord. 24/07/2009, n. 17391; Cass. 26/03/2010, n. 7365; in sensosolo in apparenza in parte difforme: Cass. ord. 25/06/2018, n. 16663) eperfino di quella della sentenza in forma esecutiva (dopo la novelladell’art. 479, secondo comma, cod. proc. civ. introdotta dal d.l. n. 273/05:Cass. 18/04/2014, n. 9051).Non solo, questa Corte ammette altresì la decorrenza del termine brevedalla data di proposizione di una precedente impugnazione ad opera dellastessa parte (cfr. Cass. 12/12/2003, n. 19047).Numero registro generale 11524/2025Numero sezionale 1732/2026Numero di raccolta generale 17968/2026Data pubblicazione 04/06/2026Ma tutto ciò sempre sul presupposto indefettibile della chiara edinequivoca volontà di por fine al processo e, nell’ultimo caso, invece, diimpugnare.In modo decisivo, la sent. Cass. Sez. U. n. 20866/20 ha chiarito, inproposito, che scopo della notifica della sentenza è quello di far percepireal destinatario non solo (e quasi si potrebbe dire, non tanto) il contenutodel provvedimento, ma anche (e, quindi, soprattutto) in modo inequivocol’intenzione del notificante di sollecitargliene la valutazione tecnica ai finidi un’eventuale sua impugnazione.In altri termini, le formalità che vanno seguite necessariamente sonoquelle strumentali alla provocatio ad opponendum, che si fonda su unautentico potere unilaterale di modificazione giuridica (Cass. Sez. U. n.20866/20, cit.) (appunto collegato al presupposto per far decorrere iltermine breve) che, come tale, presuppone a) estrema chiarezza circa lafinalità; b) indirizzo della stessa sia al soggetto interessato che al suoprocuratore, avendo quest’ultimo gli strumenti per la valutazione tecnica.Orbene, calando i surriferiti principi al caso della notificazione a mezzopec, va anzitutto osservato come quest’ultima, in base al modello legalestatuito dall’art. 3-bis della l. n. 53/94 - per l’ipotesi, ricorrente nellaprassi, in cui la notifica venga effettuata a cura del legale a ciò autorizzatoin base alla anzidetta disposizione legislativa - debba essere eseguita:“all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa,anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e laricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguitaesclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata delnotificante risultante da pubblici elenchi. 2. Quando l’atto da notificarsinon consiste in un documento informatico, l’avvocato provvede adestrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico,undecies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile eNumero registro generale 11524/2025Numero sezionale 1732/2026Numero di raccolta generale 17968/2026Data pubblicazione 04/06/2026disposizioni transitorie. La notifica si esegue mediante allegazione dell’attoda notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata. 4. Il messaggiodeve indicare nell’oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n.53 del 1994». 5. L’avvocato redige la relazione di notificazione sudocumento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegatoal messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell’avvocato notificante; c) ilnome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscaledella parte che ha conferito la procura alle liti; d) il nome e cognome o ladenominazione e ragione sociale del destinatario; e) l’indirizzo di postaelettronica certificata a cui l’atto viene notificato; f) l’indicazionedell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto; g) l’attestazione diconformità di cui al comma 2. 6. Per le notificazioni effettuate in corso diprocedimento deve, inoltre, essere indicato l’ufficio giudiziario, la sezione,il numero e l’anno di ruolo”.Orbene, certamente può ritenersi che la mancata stretta osservanza, adesempio, delle forme relative all’oggetto del messaggio, ovvero dellamancata riproduzione dell’intero contenuto della relata, come sopradisciplinato, possa non inficiare la finalità suddetta (come del restoritenuto da Cass. n. 23620/18).A ben vedere, quindi, la sentenza da ultimo citata, su cui la decisioneimpugnata dichiara di fondare la propria ratio, conferma in realtà i principisopra esposti, con generale riguardo alla finalità della notificazione inparola, dal momento che con tale decisione questa Corte ha ritenuto chel’omissione del codice fiscale del notificante non interferisca con ilraggiungimento dello scopo della notificazione, poiché all’evidenza nellarelativa fattispecie si aveva un atto notificato completo nei suoi elementiessenziali (primo fra tutti la relata).Ma lo scopo non può dirsi raggiunto per una trasmissione, come quella cheriguarda la presente fattispecie, per come sopra descritta.Numero registro generale 11524/2025Numero sezionale 1732/2026Numero di raccolta generale 17968/2026Data pubblicazione 04/06/2026Infatti, a prescindere dalla non rispondenza al modello legale dellaredazione dell’oggetto del messaggio, pur riscontrata nella specie, una pecassolutamente priva della relata di notificazione e con in allegato unasentenza non attestata di conformità non soddisfa affatto i requisiti che sisono sopra indicati.Essa, a parere del Collegio, non manifesta infatti in modo inequivoco lavolontà di esercitare quel potere unilaterale di modificazione giuridica,che, per manifestarsi, richiede l’osservanza di minimali formalità,strumentali a rendere inequivocità del fine.In altri termini, omettere le formalità della relata e dell’attestazione diconformità della sentenza, a differenza che effettuare una notificazionepur mancante di qualche elemento di contorno, non consente aldestinatario di comprendere in maniera incontestabile la strumentalitàdella comunicazione alla provocatio sottesa alla comunicazione.Invero, può dirsi che una trasmissione priva della relata non sia neppurequalificabile come atto strumentale all’esercizio del potere configurato incapo alla parte ai sensi degli artt. 325, secondo comma e 326, cod. proc.civ., consistente come detto nel provocare la controparte a impugnare lapronuncia trasmessa nel termine breve.Tanto più, l’allegazione a siffatta “trasmissione” di una sentenza senzaneppure l’attestazione di conformità, prevista dalla disciplina richiamataproprio per rendere certezza (per quanto possibile) circa il contenuto dellacopia rispetto a quello dell’originale, pone in dubbio la stessa serietà(quanto meno ai fini che ci riguardano) della trasmissione.In proposito, pur a fronte della decisività dell’assenza della relata dinotificazione, deve osservarsi come risulti pacifico che la pec citava comeallegato la presenza di una “copia informatica” e non di un duplicato aisensi dell’art. 23-bis del codice dell’amministrazione digitale. In ogni caso,sempre nel solco di quanto si è osservato, non può certo imporsi aldestinatario della notificazione anche l’onere di verificare la natura dellaNumero registro generale 11524/2025Numero sezionale 1732/2026Numero di raccolta generale 17968/2026Data pubblicazione 04/06/2026copia della sentenza (se appunto copia informatica o duplicato ex art. 23-bis cit.), a fronte dell’espressa indicazione contenuta nel messaggio.Deve, in definitiva, concludersi che il messaggio di posta elettronicacertificata con cui si vorrebbe attivato il termine breve per impugnare lasentenza ad esso allegato è privo dei requisiti minimali di una notificaidonea a conseguire quell’effetto, in applicazione del seguente principio didiritto:“Ai fini del decorso del termine breve di impugnazione di cui all’art. 326cod. proc. civ., la notifica a mezzo pec della sentenza, pur non dovendostrettamente osservare ogni singola formalità prevista dalla disciplina, inparticolare quelle di cui all’art. 3-bis della l. n. 53/94 per le notifiche acura degli avvocati, ai fini di assicurare il raggiungimento dello scopo dellanotifica stessa, deve manifestare l’univoca volontà del mittente disollecitare nel destinatario la valutazione tecnica ai fini di un’eventuale suaimpugnazione. A tal fine, la relata di notifica, nonché l’attestazione diconformità della sentenza, costituiscono elementi indispensabili al fine diriconoscere tale notifica come indicativa della manifestazione del potere diunilaterale modificazione giuridica consistente nel comprimeretemporalmente i termini per l’impugnazione in capo al destinatario”.A diversamente concludere, del resto, si finirebbe per conferire adun’attività sostanzialmente neutra (la trasmissione informale) un effettoche, invece, a fronte di conseguenze così rilevanti, favorevoli a chiquell’attività pone in essere - il decorso di un termine breve perl’impugnazione - non può che richiedere in capo a chi invia un onere dirispetto di specifiche regole formali, minime ma ineluttabili (come pureancora si ricava sempre da Cass. n. 20866/20).Ancora, accedendo ad una completa e inammissibile deformalizzazione, sifinirebbe per consentire all’equipollenza fra la conoscenza formale conquella di fatto, che questa Corte ha sempre negato (Cass. Sez. U. n.11366/16), a parere del Collegio a tutela precipua degli stessi diritti diNumero registro generale 11524/2025Numero sezionale 1732/2026Numero di raccolta generale 17968/2026Data pubblicazione 04/06/2026difesa della parte, che verrebbe subordinato ad un irragionevole onere didiligenza interpretativa, da cui appunto la parte viene invece esentata,potendo “riconoscere” la finalità dell’atto dall’osservanza di pochi esemplici oneri da parte del notificante.Nella specie, poi, la non riconoscibilità della finalità della notifica èaddirittura rafforzata dal comportamento del mittente che, comeprecisato, accompagnava la notifica con un messaggio teso non certo apor fine al processo, ma semmai ad ottenere l’adempimento e, dunque,strumentale piuttosto, almeno all’apparenza, all’attuazione della pronunciadi primo grado (e al quale, infatti, tre giorni dopo replicava il destinatario).Né può essere valorizzata, in proposito, la circostanza per cui ilprocuratore di ENEL nella risposta alla pec ebbe a riservarsil’impugnazione, elemento del tutto neutro e perfettamente compatibilecon l’impugnazione nel termine semestrale, come poi avvenuto.2. I restanti motivi, l’uno denunziante la nullità della sentenza per nonaver consentito una piena interlocuzione in ordine all’assuntoperfezionamento della notifica oggetto di impugnazione e per non aver poiconsentito di discutere il merito della prima decisione, l’altro per averstatuito sulle spese con condanna dell’appellante odierna ricorrente, sonoassorbiti dall’accoglimento del primo motivo.3. All’accoglimento del primo motivo non consegue la necessità di ulterioriaccertamenti in fatto e pertanto, ai sensi dell’art. 384, cod. proc. civ., sipuò procedere a decidere nel merito.A tale proposito, appurata la tempestività dell’appello, la sentenza diprimo grado può essere confermata nel merito.La tesi della doverosità del riesame da parte del giudice del merito degliaspetti in diritto delle questioni che ne sono oggetto è irrispettosa delleprerogative istituzionali di questa Corte di legittimità ed è pertanto dadisattendere: del resto, sul punto avendo certo le parti, proprio nellaprospettiva di una possibile applicazione dell’art. 384, comma secondo,Numero registro generale 11524/2025Numero sezionale 1732/2026Numero di raccolta generale 17968/2026Data pubblicazione 04/06/2026ultima proposizione, cod. proc. civ., al contempo il potere e l’onere diprendere posizione.Inoltre, sulle medesime questioni questa Corte ha già da tempo presoposizione in modo chiaro e netto.Invero, su vicenda in tutto sovrapponibile, è intervenuta, in conseguenzadella declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento,una serie di pronunce di questa Corte (Cass. nn. 13740, 13741, 16992,16993, 17642 e 17645 del 2025; seguite già almeno da Cass. nn. 28198,28199, 28200, 28517, 28518, 28527, 28840, 28841, 29055), allamotivazione della prima delle quali è sufficiente - ai sensi dell’art. 118, co.1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ. - fare integrale richiamo pergiustificare la fondatezza della domanda dell’odierna controricorrente, siain punto di legittimazione, sia in punto di irrilevanza del rapporto trafornitrice dell’energia e amministrazione finanziaria nel rapportocontrattuale tra utente e fornitrice stesso, sia in punto di spettanza delrimborso per illegittimità dell’addizionale corrisposta (sia pure per unprofilo, ora, diverso - la caducazione per incostituzionalità (con effettosostanzialmente ex tunc) della normativa che l’aveva giustificata fino allasua abrogazione - da quello in origine agitato, incentrato sull’illegittimitàdella medesima per contrarietà - a vario titolo - al diritto eurounitario(nello stesso senso, peraltro in accoglimento dei ricorsi degli utentisoccombenti in secondo grado, vedansi Cass. 5480, 5962, 7492 e 8469del 2026).3. In conclusione, pur accogliendosi il primo motivo dell’odierno ricorso,con conseguente cassazione della qui impugnata sentenza (che avevadefinito in rito il gravame dell’odierna ricorrente), decidendo nel merito lasentenza di primo grado dev’essere confermata.Le spese del grado di appello e del presente giudizio di legittimità, inrelazione all’esito del merito del giudizio e alla fondatezza del ricorso,tenuto conto della sopravvenienza solo in corso di causa della dirimenteNumero registro generale 11524/2025Numero sezionale 1732/2026Numero di raccolta generale 17968/2026Data pubblicazione 04/06/2026pronuncia di incostituzionalità delle norme rilevanti, vanno integralmentecompensate fra le parti. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso e, assorbiti gli altri, cassal’impugnata sentenza; decidendo nel merito, respinge l’appello proposto edichiara le spese integralmente compensate fra le parti.Così deciso in Roma, il sei maggio 2026Il Consigliere est. Il Presidente([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA])