CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 1988
Cassazione n. 05068/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/02/1988 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura la ritenuta responsabilità è riproduttivo di identica questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha evidenziato la consistenza della minaccia e dell'aggressione rivolta all'assistente capo della [OSCURATO:PERSONA] e l'irrilevanza del fatto che costui non si fosse lasciato intimidire alla luce della lunga esperienza lavorativa a contatto con i detenuti; che, invero, manifestamente infondata risulta la parte della censura secondo cui tale evenienza non fosse stata valorizzata dal Tribunale e argomentata solo in sede di gravame, tenuto conto che tale motivazione costituisce precisa risposta ai motivi di appello che, anche su detto aspetto, approntava critiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/0