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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 settembre 2021

Cassazione n. 48701/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Bari dichiarava inammissibile, per tardività, il reclamo proposto dal Ministero della Giustizia, ai sensi degli artt. 35 -bis e 35-ter Ord. pen., avverso il provvedimento emesso in data 15 settembre 2021 dal Magistrato di sorveglianza della stessa sede nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

A ragione della decisione, osservava il Tribunale che il Ministero reclamante, ricevuta la notifica del provvedimento adottato dal primo giudice in data 28 settembre 2021, aveva presentato la propria impugnazione con atto trasmesso per posta ordinaria e pervenuto in cancelleria il 26 ottobre 2021.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso il Ministero della Giustizia, per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, deducendo, con un unico motivo, inosservanza della disposizione processuale di cui all'art. 583 cod. proc. pen.

Premette l'Amministrazione ricorrente che, in primo luogo, il provvedimento del Magistrato di sorveglianza era stato notificato il 23 settembre 2021 e non il 28 settembre, sicché il termine ultimo per proporre validamente il reclamo sarebbe scaduto in data 8 ottobre 2021.

Atteso che, in applicazione degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., l'impugnazione a mezzo di raccomandata postale, si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata, e che il reclamo, nel caso di specie, era stato spedito in data 7 ottobre 2021, lo stesso doveva essere valutato nel merito in quanto tempestivamente proposto e, quindi, ammissibile.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, in adesione alle tesi del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

2. Premesso che il reclamo al Tribunale avverso le decisioni del Magistrato di sorveglianza è pacificamente riconducibile al "genus" della impugnazione (tra le più recenti, Sez. 1, n. 35319 del 12/3/2021, Esposito, Rv. 281896), soccorrono, per la decisione del ricorso sottoposto all'odierno vaglio di legittimità, le disposizioni dettate dal codice di rito agli artt. 582 e

583. A tale riguardo, va ricordato e ribadito come sia del tutto incontroverso che, ai sensi dell'art. 583, comma 1, cod. proc. pen., costituisca valida modalità di presentazione dell'atto di impugnazione la spedizione a mezzo del servizio postale e che, in tal caso, la stessa si consideri proposta nella data di spedizione della relativa raccomandata, come, del resto, chiaramente desumibile dall'inequivoco tenore letterale del comma 2 dell'articolo citato ("L'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma": Sez. 3, n. 35431 del 20/5/2021, Dessena, Rv. 282385; Sez. 6, n. 166 del 19/9/2018, dep. 2019, Ajrizi, Rv. 275287; Sez. 4, n. 26460 del 10/3/2016, Ferri, Rv. 267732; Sez. 3, n. 45697 del 27/10/2015, Chessa, Rv. 265269).

Dall'esame degli atti, consentito a questa Corte quale giudice del "fatto" processuale (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro e altri, Rv. 220092), risulta che, a fronte di una notifica del provvedimento reclamando, eseguita in data 23 settembre 2021, la raccomandata postale contenente l'atto d'impugnazione sia stata spedita in data 7 ottobre 2021, quindi con un giorno di anticipo rispetto alla scadenza dei quindici giorni di legge previsti per la proposizione del reclamo.

Nel caso in esame, l'errore in cui è incorso il Tribunale di sorveglianza è stato, quindi, quello di considerare, quale termine perfezionante la proposizione del reclamo, la data del pervenimento dell'atto presso la sua cancelleria e non quello, corretto, della data di spedizione della raccomandata.

3. Da tanto consegue l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bari, che dovrà procedere alla valutazione nel merito del reclamo proposto dal Ministero della Giustizia.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bari.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Bari dichiarava inammissibile, per tardività, il reclamo proposto dal Ministero della Giustizia, ai sensi degli artt. 35 -bis e 35-ter Ord. pen., avverso il provvedimento emesso in data 15 settembre 2021 dal Magistrato di sorveglianza della stessa sede nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. A ragione della decisione, osservava il Tribunale che il Ministero reclamante, ricevuta la notifica del provvedimento adottato dal primo giudice in data 28 settembre 2021, aveva presentato la propria impugnazione con atto trasmesso per posta ordinaria e pervenuto in cancelleria il 26 ottobre 2021. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso il Ministero della Giustizia, per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, deducendo, con un unico motivo, inosservanza della disposizione processuale di cui all'art. 583 cod. proc. pen. Premette l'Amministrazione ricorrente che, in primo luogo, il provvedimento del Magistrato di sorveglianza era stato notificato il 23 settembre 2021 e non il 28 settembre, sicché il termine ultimo per proporre validamente il reclamo sarebbe scaduto in data 8 ottobre 2021. Atteso che, in applicazione degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., l'impugnazione a mezzo di raccomandata postale, si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata, e che il reclamo, nel caso di specie, era stato spedito in data 7 ottobre 2021, lo stesso doveva essere valutato nel merito in quanto tempestivamente proposto e, quindi, ammissibile. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, in adesione alle tesi del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. 2. Premesso che il reclamo al Tribunale avverso le decisioni del Magistrato di sorveglianza è pacificamente riconducibile al "genus" della impugnazione (tra le più recenti, Sez. 1, n. 35319 del 12/3/2021, Esposito, Rv. 281896), soccorrono, per la decisione del ricorso sottoposto all'odierno vaglio di legittimità, le disposizioni dettate dal codice di rito agli artt. 582 e 583. A tale riguardo, va ricordato e ribadito come sia del tutto incontroverso che, ai sensi dell'art. 583, comma 1, cod. proc. pen., costituisca valida modalità di presentazione dell'atto di impugnazione la spedizione a mezzo del servizio postale e che, in tal caso, la stessa si consideri proposta nella data di spedizione della relativa raccomandata, come, del resto, chiaramente desumibile dall'inequivoco tenore letterale del comma 2 dell'articolo citato ("L'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma": Sez. 3, n. 35431 del 20/5/2021, Dessena, Rv. 282385; Sez. 6, n. 166 del 19/9/2018, dep. 2019, Ajrizi, Rv. 275287; Sez. 4, n. 26460 del 10/3/2016, Ferri, Rv. 267732; Sez. 3, n. 45697 del 27/10/2015, Chessa, Rv. 265269). Dall'esame degli atti, consentito a questa Corte quale giudice del "fatto" processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro e altri, Rv. 220092), risulta che, a fronte di una notifica del provvedimento reclamando, eseguita in data 23 settembre 2021, la raccomandata postale contenente l'atto d'impugnazione sia stata spedita in data 7 ottobre 2021, quindi con un giorno di anticipo rispetto alla scadenza dei quindici giorni di legge previsti per la proposizione del reclamo. Nel caso in esame, l'errore in cui è incorso il Tribunale di sorveglianza è stato, quindi, quello di considerare, quale termine perfezionante la proposizione del reclamo, la data del pervenimento dell'atto presso la sua cancelleria e non quello, corretto, della data di spedizione della raccomandata. 3. Da tanto consegue l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bari, che dovrà procedere alla valutazione nel merito del reclamo proposto dal Ministero della Giustizia. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bari. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il
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