CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2025
Cassazione n. 16608/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che nel rideterminare il trattamento sanzionatorio per l'intervenuta estinzione per prescrizione di un capo di imputazione sub. C), ha nel resto confermato la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 110 e 582, 585, 61, comma 1 e 99 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle argomentazioni contenute nell'atto di gravame - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 aprile 2025 Il consigliere estensore Il Presidente