Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:T:2011:355
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62007TJ0038_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
[OSCURATO:PERSONA] causa T‑38/07,
[OSCURATO:PERSONA] NV, con sede in L’Aia ([OSCURATO:PERSONA]),
[OSCURATO:PERSONA] BV, con sede in L’Aia,
[OSCURATO:PERSONA] BV, con sede in Rotterdam ([OSCURATO:PERSONA]),
rappresentate inizialmente dagli avv.ti T. Snoep e J. Brockhoff, successivamente dagli avv.ti Snoep e S. Chamalaun,
ricorrenti,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata inizialmente dai sigg. M. Kellerbauer, V. Bottka e dalla sig.ra J. Samnadda, successivamente dai sigg. Kellerbauer e Bottka, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda diretta a ottenere l’annullamento, per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA] NV e la [OSCURATO:PERSONA] BV, della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 29 novembre 2006, C(2006) 5700 def., relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (Caso COMP/F/38.638 – Gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo emulsione), o, in subordine, l’annullamento o la riduzione dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] BV,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione),
composto dal sig. F. Dehousse (relatore), facente funzione di presidente, dalla sig.ra I. Wiszniewska-Białecka e dal sig. N. Wahl, giudici,
cancelliere: sig.ra K. Pocheć, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 ottobre 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Fatti
1. Con decisione 29 novembre 2006, C(2006) 5700 def. (Caso COMP/F/38.638 – Gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo emulsione; in prosieguo: la «decisione impugnata»), la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha constatato che varie imprese avevano violato l’art. 81, n. 1, CE e l’art. 53 dell’Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) partecipando a un’intesa sul mercato dei prodotti soprammenzionati.
2. Le imprese destinatarie della decisione impugnata sono:
– la [OSCURATO:PERSONA] AG, con sede in Leverkusen (Germania);
– [OSCURATO:PERSONA], con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»);
– la [OSCURATO:PERSONA]., con sede in Schwalbach (Germania);
– la [OSCURATO:PERSONA] mbH (già [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. OHG), con sede in Schwalbach;
– la [OSCURATO:PERSONA], con sede in Horgen (Svizzera);
– l’[OSCURATO:SOCIETA], con sede in Roma, Italia;
– la [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Brindisi, Italia (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»);
– la [OSCURATO:PERSONA] NV, con sede in L’Aia ([OSCURATO:PERSONA]);
– la [OSCURATO:PERSONA] BV, con sede in L’Aia;
– la [OSCURATO:PERSONA] BV, con sede in Rotterdam ([OSCURATO:PERSONA]);
– l’Unipetrol a.s., con sede in Praga (Repubblica ceca);
– la Kaučuk a.s., con sede in Kralupy nad Vltavou (Repubblica ceca);
– la Trade-Stomil sp. z o.o., con sede in Łódź (Polonia) (in prosieguo: la «Stomil»).
3. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono interamente controllate, direttamente o indirettamente, dalla [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo, congiuntamente: la «Dow») (punti 16-21 della decisione impugnata).
4. L’attività dell’ENI relativa ai prodotti di cui trattasi è stata svolta inizialmente dall’[OSCURATO:SOCIETA], controllata indirettamente dall’ENI, tramite la controllata [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: l’«[OSCURATO:SOCIETA]»). [OSCURATO:SOCIETA]° novembre 1997 l’[OSCURATO:SOCIETA] è stata assorbita dall’[OSCURATO:SOCIETA]. L’ENI controllava il 99,97% dell’[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]° gennaio 2002 l’[OSCURATO:SOCIETA] ha trasferito la sua attività chimica strategica (compresa l’attività concernente la gomma butadiene e la gomma stirene e butadiene del tipo emulsione) alla [OSCURATO:PERSONA], propria controllata al 100%. L’ENI controlla direttamente e integralmente la [OSCURATO:PERSONA] dal 21 ottobre 2002. A decorrere dal 1° maggio 2003 l’[OSCURATO:SOCIETA] ha cambiato la sua denominazione in [OSCURATO:SOCIETA] (punti 26-32 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] utilizza, nella decisione impugnata, la denominazione «[OSCURATO:SOCIETA]» per fare riferimento a qualsiasi società appartenente all’ENI (in prosieguo: l’«[OSCURATO:SOCIETA]») (punto 36 della decisione impugnata).
5. [OSCURATO:PERSONA] è una controllata della [OSCURATO:PERSONA], che è a sua volta interamente controllata dalla [OSCURATO:PERSONA] (punti 38‑40 della decisione impugnata).
6. La Kaučuk è stata creata nel 1997 a seguito della fusione tra la Kaučuk [OSCURATO:PERSONA] a.s. e la [OSCURATO:PERSONA] a.s. Il 21 luglio 1997 l’Unipetrol ha acquisito tutti i beni, i diritti e gli obblighi delle imprese interessate dalla fusione. L’Unipetrol detiene il 100% delle azioni della Kaučuk (punti 45 e 46 della decisione impugnata). Peraltro, secondo la decisione impugnata, la Tavorex s.r.o. (in prosieguo: la «Tavorex»), avente sede nella Repubblica ceca, ha rappresentato la Kaučuk (e il suo predecessore, la Kaučuk [OSCURATO:PERSONA]) nel commercio con l’estero tra il 1991 e il 28 febbraio 2003. Sempre secondo la decisione impugnata, la Tavorex ha rappresentato la Kaučuk, dal 1996, nelle riunioni dell’Associazione europea della gomma sintetica (punto 49 della decisione impugnata).
7. Secondo la decisione impugnata, la Stomil ha rappresentato il produttore polacco [OSCURATO:PERSONA] S.A. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») nelle attività di esportazione per circa trent’anni, almeno fino al 2001. Sempre secondo la decisione impugnata, la Stomil ha rappresentato la [OSCURATO:PERSONA], tra il 1997 e il 2000, nelle riunioni dell’Associazione europea della gomma sintetica (punto 51 della decisione impugnata).
8. Il periodo per il quale è stata constatata l’infrazione va dal 20 maggio 1996 al 28 novembre 2002 (per la [OSCURATO:PERSONA], l’ENI e la [OSCURATO:PERSONA]), dal 20 maggio 1996 al 31 maggio 1999 (per la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]), dal 1° luglio 1996 al 28 novembre 2002 (per la [OSCURATO:PERSONA]), dal 1° luglio 1996 al 27 novembre 2001 (per la [OSCURATO:PERSONA]), dal 16 novembre 1999 al 28 novembre 2002 (per l’Unipetrol e la Kaučuk), dal 16 novembre 1999 al 22 febbraio 2000 (per la Stomil), dal 22 febbraio 2001 al 28 febbraio 2002 (per la [OSCURATO:PERSONA]) e dal 26 novembre 2001 al 28 novembre 2002 (per la [OSCURATO:PERSONA]) (punti 476-485 e art. 1 del dispositivo della decisione impugnata).
9. La gomma butadiene (in prosieguo: la «BR») e la gomma stirene butadiene del tipo emulsione (in prosieguo: l’«ESBR») sono gomme sintetiche utilizzate essenzialmente per la produzione di pneumatici. Questi due prodotti sono sostituibili tra loro nonché con altre gomme sintetiche e con la gomma naturale (punti 3-6 della decisione impugnata).
10. Oltre ai destinatari della decisione impugnata, altri produttori asiatici e dell’[OSCURATO:PERSONA] orientale hanno venduto quantitativi limitati di BR e di ESBR nel territorio del SEE. Inoltre, un volume considerevole di BR viene prodotto direttamente dai principali produttori di pneumatici (punto 54 della decisione impugnata).
11. Il 20 dicembre 2002 la [OSCURATO:PERSONA] ha contattato i servizi della [OSCURATO:PERSONA] e ha espresso la propria intenzione di cooperare a titolo della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»), in relazione alla BR e all’ESBR. Per quanto riguarda l’ESBR, la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito una dichiarazione orale con cui ha descritto le attività dell’intesa. Tale dichiarazione è stata registrata su cassetta (punto 67 della decisione impugnata).
12. Il 14 gennaio 2003 la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito una dichiarazione orale con cui ha descritto le attività dell’intesa relativa alla BR. Tale dichiarazione orale è stata registrata su cassetta. [OSCURATO:PERSONA] ha del pari fornito verbali delle riunioni del comitato BR dell’Associazione europea della gomma sintetica (punto 68 della decisione impugnata).
13. Il 5 febbraio 2003 la [OSCURATO:PERSONA] ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] la propria decisione di concederle un’immunità condizionale dall’ammenda (punto 69 della decisione impugnata).
14. Il 27 marzo 2003 la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato un accertamento, ai sensi dell’art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, n. 13, pag. 204), presso i locali della [OSCURATO:PERSONA] & Co. (punto 70 della decisione impugnata).
15. Tra il settembre 2003 e il luglio 2006 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alle imprese interessate dalla decisione impugnata varie richieste di informazioni ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17 e dell’art. 18 del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1) (punto 71 della decisione impugnata).
16. Il 16 ottobre 2003 la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] & Co. si sono incontrate con i servizi della [OSCURATO:PERSONA] e hanno manifestato l’intenzione di cooperare a titolo della comunicazione sulla cooperazione. In occasione di tale incontro è stata fornita una presentazione orale delle attività dell’intesa relative alla BR e all’ESBR. Tale presentazione orale è stata registrata. È stato inoltre costituito un fascicolo contenente i documenti inerenti all’intesa (punto 72 della decisione impugnata).
17. Il 4 marzo 2005 la [OSCURATO:PERSONA] è stata informata che la [OSCURATO:PERSONA] intendeva concederle una riduzione dell’ammenda compresa tra il 30% e il 50% (punto 73 della decisione impugnata).
18. Il 7 giugno 2005 la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato il procedimento e ha inviato una prima comunicazione degli addebiti alle imprese destinatarie della decisione impugnata – ad eccezione dell’Unipetrol – nonché alla [OSCURATO:PERSONA]. La prima comunicazione degli addebiti è stata adottata anche nei confronti della Tavorex, ma non le è stata notificata in quanto detta società era in liquidazione dall’ottobre del 2004. Il procedimento nei suoi confronti è stato quindi archiviato (punti 49 e 74 della decisione impugnata).
19. Le imprese di cui trattasi hanno depositato osservazioni scritte relative a tale prima comunicazione degli addebiti (punto 75 della decisione impugnata). Esse hanno inoltre avuto accesso al fascicolo, sotto forma di CD-ROM, nonché alle dichiarazioni orali e ai documenti ad esse relativi presso i locali della [OSCURATO:PERSONA] (punto 76 della decisione impugnata).
20. Il 3 novembre 2005 la Manufacture française des pneumatiques Michelin (in prosieguo: la «Michelin») ha chiesto di intervenire. Essa ha fornito osservazioni scritte il 13 gennaio 2006 (punto 78 della decisione impugnata).
21. Il 6 aprile 2006 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una seconda comunicazione degli addebiti indirizzata alle imprese destinatarie della decisione impugnata. Le imprese di cui trattasi hanno depositato osservazioni scritte a tale riguardo (punto 84 della decisione impugnata).
22. Il 12 maggio 2006 la Michelin ha presentato una denuncia ai sensi dell’art. 5 del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 7 aprile 2004, n. 773, relativo ai procedimenti svolti dalla [OSCURATO:PERSONA] a norma degli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU L 123, pag. 18) (punto 85 della decisione impugnata).
23. Il 22 giugno 2006 le imprese destinatarie della decisione impugnata, ad eccezione della Stomil, nonché la Michelin, hanno partecipato all’audizione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (punto 86 della decisione impugnata).
24. In mancanza di sufficienti elementi di prova della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’intesa, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di archiviare il procedimento nei suoi confronti (punto 88 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre deciso di archiviare il procedimento nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] (punto 89 della decisione impugnata).
25. Peraltro, mentre inizialmente erano stati utilizzati due numeri di caso diversi (uno per la BR e l’altro per l’ESBR) (COMP/E-1/38.637 e COMP/E-1/38.638), la [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato, dopo la prima comunicazione degli addebiti, un unico numero (COMP/F/38.638) (punti 90 e 91 della decisione impugnata).
26. Il procedimento amministrativo si è concluso con l’adozione della decisione impugnata, da parte della [OSCURATO:PERSONA], il 29 novembre 2006.
27. Ai sensi dell’art. 1 del dispositivo della decisione impugnata, le seguenti imprese hanno violato l’art. 81 CE e l’art. 53 SEE, commettendo, nei periodi indicati, un’infrazione unica e continuata consistente nel concordare obiettivi di prezzo, nella ripartizione dei clienti mediante accordi di non aggressione e nello scambio di informazioni riservate concernenti prezzi, concorrenti e clienti nei settori della BR e dell’ESBR:
a) la [OSCURATO:PERSONA], dal 20 maggio 1996 al 28 novembre 2002;
b) la [OSCURATO:PERSONA], dal 1° luglio 1996 al 28 novembre 2002; la [OSCURATO:PERSONA], dal 1° luglio 1996 al 27 novembre 2001; la [OSCURATO:PERSONA], dal 22 febbraio 2001 al 28 febbraio 2002; la [OSCURATO:PERSONA], dal 26 novembre 2001 al 28 novembre 2002;
c) l’Eni, dal 20 maggio 1996 al 28 novembre 2002; la [OSCURATO:PERSONA], dal 20 maggio 1996 al 28 novembre 2002;
d) la [OSCURATO:PERSONA], dal 20 maggio 1996 al 31 maggio 1999; la [OSCURATO:PERSONA] dal 20 maggio 1996 al 31 maggio 1999; la [OSCURATO:PERSONA], dal 20 maggio 1996 al 31 maggio 1999;
e) l’Unipetrol, dal 16 novembre 1999 al 28 novembre 2002; la Kaučuk, dal 16 novembre 1999 al 28 novembre 2002;
f) la Stomil, dal 16 novembre 1999 al 22 febbraio 2000.
28. Sulla base degli accertamenti di fatto e delle valutazioni giuridiche operate nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha irrogato alle imprese di cui trattasi varie ammende il cui importo è stato calcolato conformemente al metodo illustrato negli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti») nonché nella comunicazione sulla cooperazione.
29. L’art. 2 del dispositivo della decisione impugnata infligge le seguenti ammende:
a) alla [OSCURATO:PERSONA]: EUR 0;
b) alla [OSCURATO:PERSONA]: EUR 64,575 milioni, di cui:
i) EUR 60,27 milioni in solido con la [OSCURATO:PERSONA];
ii) EUR 47,355 milioni in solido con la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA];
c) all’ENI e alla [OSCURATO:PERSONA], in solido: EUR 272,25 milioni;
d) alla [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA], in solido: EUR 160,875 milioni;
e) all’Unipetrol e alla Kaučuk, in solido: EUR 17,55 milioni;
f) alla Stomil: EUR 3,8 milioni.
30. L’art. 3 del dispositivo della decisione impugnata ordina alle imprese elencate all’art. 1 di porre immediatamente fine, qualora non vi abbiano ancora provveduto, alle infrazioni descritte nel medesimo articolo e di astenersi dal ripetere qualsiasi atto o comportamento di cui all’art. 1 nonché qualsiasi atto o comportamento che abbia oggetto o effetto equivalente.
Procedimento e conclusioni delle parti
31. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 febbraio 2007, la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo, congiuntamente, la «[OSCURATO:PERSONA]») hanno proposto il presente ricorso.
32. Con decisione del presidente del Tribunale in data 2 aprile 2009, il sig. N. Wahl è stato designato per completare la sezione, in seguito ad impedimento di uno dei suoi membri.
33. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione) ha deciso di aprire la fase orale del procedimento.
34. Le parti hanno svolto le loro difese e risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza che ha avuto luogo il 12 ottobre 2009.
35. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– in via principale, annullare integralmente la decisione impugnata nella parte che la riguarda;
– in via subordinata:
– annullare l’art. 2, lett. d), della decisione impugnata;
– ovvero ridurre in modo adeguato l’importo dell’ammenda;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
36. [OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia:
– in via principale, annullare integralmente la decisione impugnata nella parte che la riguarda;
– in via subordinata:
– annullare l’art. 2, lett. d), della decisione impugnata;
– ovvero ridurre in modo adeguato l’importo dell’ammenda;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
37. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– annullare l’art. 2, lett. d), della decisione impugnata ovvero ridurre in modo adeguato l’importo dell’ammenda;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
38. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– dichiarare il ricorso infondato e respingerlo;
– condannare le ricorrenti alle spese.
In diritto
39. [OSCURATO:PERSONA] fa valere quattro motivi a sostegno delle sue conclusioni. Con il primo motivo, essa censura il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia imputato l’infrazione alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA]. Con il suo secondo motivo, essa si oppone alla maggiorazione del 50% dell’importo di base dell’ammenda, applicata per recidiva. Con il terzo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso un errore nell’applicazione di un fattore moltiplicatore a finalità deterrente. Con il quarto e ultimo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore nella fissazione dell’importo di partenza dell’ammenda.
40. In via preliminare, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che, nelle sue memorie, la [OSCURATO:PERSONA] precisa di non censurare nessuno dei fatti esposti nella decisione impugnata, segnatamente il suo grado di coinvolgimento nell’intesa. Analogamente, richiamando la decisione impugnata e le dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] affermerebbe che la [OSCURATO:PERSONA] ha svolto un ruolo predominante nei dibattiti che miravano a fissare i prezzi della BR e della ESBR. Tali affermazioni lascerebbero intendere che la [OSCURATO:PERSONA] ammetterebbe di aver svolto un ruolo predominante nell’infrazione. Orbene, non sarebbe invece così, anche se la [OSCURATO:PERSONA] riconosce che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’art. 81 CE. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe segnatamente contestato le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento amministrativo. Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] non trarrebbe alcuna conclusione in diritto dalle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA].
1. Sulle domande dirette all’annullamento parziale della decisione impugnata
Sul primo motivo, relativo all’imputazione illegittima dell’infrazione alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA]
41. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato l’art. 81 CE, l’art. 7, n. 1, e l’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 imputando l’infrazione alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA].
42. Il primo motivo della [OSCURATO:PERSONA] è suddiviso in tre parti. Nell’ambito della prima parte, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] abbia applicato un criterio errato di valutazione della responsabilità di una società controllante. Nell’ambito della seconda parte, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, in ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno respinto la presunzione esistente nei loro confronti. Nell’ambito del terzo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] trae le conseguenze dell’errore che sarebbe stato commesso dalla [OSCURATO:PERSONA].
Sulla prima parte, relativa all’applicazione errata delle condizioni di imputabilità dell’infrazione
– Argomenti delle parti
43. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’imputazione della responsabilità dell’infrazione alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] disattende il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] (che ha partecipato direttamente all’infrazione) possiede una personalità giuridica propria.
44. Secondo la sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑31/99, ABB [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1881, punto 60), la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe rispondere a due quesiti. Innanzi tutto quale impresa, ai sensi dell’art. 81 CE, avrebbe commesso l’infrazione e, poi, quale persona fisica o giuridica sia destinataria della decisione cui poter addebitare l’infrazione. La nozione di entità economica sarebbe pertinente per la prima questione ma non per la seconda. Quand’anche la nozione di impresa dovesse essere decisiva per l’addebito della responsabilità, l’infrazione commessa da una società appartenente a un gruppo sarebbe sempre e ipso facto imputata alla società controllante quanto più a monte possibile nell’organigramma del gruppo.
45. Ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], l’attività delle controllate può essere imputata alla società controllante soltanto in «determinati casi» (sentenza della Corte 14 luglio 1972, causa 48/69, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 619, punto 135). Ciò significherebbe che la società controllante deve aver influito in modo decisivo sulla controllata per quanto riguarda l’azione di quest’ultima (sentenze della [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 137; 14 luglio 1972, causa 52/69, Geigy/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 787, punto 45, e 21 febbraio 1973, causa 6/72, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 215, punto 16). La sentenza della Corte 25 ottobre 1983, causa 107/82, AEG-Telefunken/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 3151, punto 50) non indicherebbe un approccio diverso al riguardo. In tale causa, la Corte avrebbe constatato l’esistenza di «determinati casi» che consentivano l’imputazione della responsabilità dell’infrazione alla società controllante. Peraltro, al punto 29 della sentenza 16 novembre 2000, causa C‑286/98 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9925; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»), la Corte avrebbe osservato che il Tribunale poteva legittimamente presumere che la società controllante esercitasse effettivamente un influsso determinante sul comportamento della propria controllata, «in particolare dopo» aver constatato che, durante il procedimento amministrativo, la società controllante si era presentata come l’unico interlocutore della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ne trae la conclusione che non esiste presunzione secondo cui, in assenza di altri elementi di prova, una società controllante eserciti un influsso determinante sulla propria controllata.
46. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], un’infrazione commessa da una controllata al 100% può essere imputata a una società controllante soltanto in presenza di circostanze specifiche che dimostrano che la detta società controllante ha realmente esercitato il proprio influsso sul comportamento della controllata. Spetterebbe alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare siffatta circostanza, nonché fornire le prove pertinenti in tal senso. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che la sentenza del Tribunale 26 aprile 2007, cause riunite T‑109/02, T-118/02, T‑122/02, T‑125/02, T‑126/02, T‑128/02, T‑129/02, T‑132/02 e T‑136/02, Bolloré e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑947), conferma che la detenzione della totalità del capitale di una controllata da parte della società controllante non comporta ipso facto l’inversione dell’onere della prova, ma che l’imputazione alla società controllante del comportamento di una controllata al 100% è giustificata soltanto in presenza di talune circostanze che dimostrano che la detta società controllante ha effettivamente esercitato un influsso determinante sul comportamento della propria controllata .
47. Imputando l’infrazione alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] in base all’unico fondamento della presunzione secondo cui, a motivo della loro partecipazione, diretta o indiretta, al 100% nel capitale della [OSCURATO:PERSONA], esse esercitavano un influsso determinante sul comportamento di quest’ultima, senza indicare elementi di fatto tali da dimostrare la detta influenza, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato i principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale.
48. [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto della prima parte del primo motivo. Essa sostiene, in sostanza, che, quando una controllante detiene la totalità del capitale di una controllata, sussiste una presunzione che la controllante eserciti un’influenza determinante sul comportamento della controllata.
– Giudizio del Tribunale
49. [OSCURATO:PERSONA] osserva, nella decisione impugnata, che una controllante può essere considerata responsabile del comportamento illecito di una controllata qualora quest’ultima non determini autonomamente il proprio comportamento sul mercato. [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento, al riguardo, in particolare, alla nozione di impresa nel diritto della concorrenza (punti 333 e 334 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] afferma peraltro di poter presumere che una controllata al 100% segue in generale le istruzioni che le sono impartite dalla società controllante senza dover verificare se quest’ultima abbia effettivamente esercitato tale potere. Incomberebbe alla società controllante o alla controllata confutare tale presunzione fornendo prove sufficienti del fatto che la controllata ha deciso autonomamente il suo comportamento sul mercato invece di seguire le istruzioni ricevute dalla società controllante, di modo che esse non rientrerebbero nella nozione di «impresa» (punto 335 della decisione impugnata).
50. [OSCURATO:PERSONA] osserva poi che la [OSCURATO:PERSONA] è responsabile della sua partecipazione diretta all’infrazione. Essa precisa che, durante il periodo dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] era interamente controllata dalla [OSCURATO:PERSONA], a sua volta controllata al 100% dalla [OSCURATO:PERSONA]. Potrebbe pertanto presumersi che la società controllante abbia esercitato un influsso determinante sul comportamento della controllata. Siffatta presunzione sarebbe corroborata, nella specie, dai vincoli intercorrenti fra le tre società anzidette. [OSCURATO:PERSONA] ne conclude che la decisione impugnata deve essere indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA], le quali devono essere ritenute responsabili in solido dell’infrazione (punti 402-412 della decisione impugnata).
51. La prima parte del primo motivo sollevato dalla [OSCURATO:PERSONA] si basa, in sostanza, sul postulato giuridico secondo cui non esisterebbe una presunzione secondo cui una società controllante la totalità del capitale della sua controllata eserciti un’influenza determinante sul comportamento di quest’ultima.
52. Si deve rilevare, a tal riguardo, che il diritto comunitario in materia di concorrenza riguarda le attività delle imprese, e che la nozione di impresa abbraccia qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico del soggetto stesso e dalle sue modalità di finanziamento. La Corte ha inoltre precisato che la nozione di impresa, nell’ambito di tale contesto, dev’essere intesa nel senso che essa si riferisce ad un’unità economica, anche qualora, sotto il profilo giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche. Qualora un ente di tal genere violi le regole della concorrenza, esso è tenuto, secondo il principio della responsabilità personale, a rispondere di tale infrazione. L’infrazione al diritto comunitario in materia di concorrenza deve essere imputata in maniera inequivocabile alla persona giuridica alla quale potranno essere inflitte ammende e la comunicazio ne degli addebiti dev’essere inviata a quest’ultima. È parimenti necessario che la comunicazione degli addebiti indichi in che qualità a una persona giuridica vengano addebitati i fatti invocati (v. sentenza della Corte 10 settembre 2009, causa C‑97/08 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8237, punti 54-57, e la giurisprudenza citata).
53. Peraltro, secondo costante giurisprudenza, il comportamento di una controllata può essere imputato alla società controllante in particolare qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tale controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante, in considerazione, in particolare, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le due entità giuridiche. Infatti, ciò si verifica perché, in tale situazione, la società controllante e la propria controllata fanno parte di una stessa unità economica e, pertanto, formano una sola impresa, ai sensi della giurisprudenza citata supra. Così, il fatto che una società controllante e la propria controllata costituiscano una sola impresa consente alla [OSCURATO:PERSONA] di emanare una decisione che infligge ammende nei confronti della società controllante, senza necessità di dimostrare l’implicazione personale di quest’ultima nell’infrazione (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 52 supra, punti 58 e 59, nonché la giurisprudenza citata).
54. Riguardo al caso particolare in cui una società controllante detenga il 100% del capitale della propria controllata che abbia infranto le norme comunitarie in materia di concorrenza, da un lato, tale società controllante può esercitare un’influenza determinante sul comportamento della controllata e, dall’altro, esiste una presunzione relativa secondo cui detta società controllante esercita effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della propria controllata. Alla luce di tali considerazioni è sufficiente che la [OSCURATO:PERSONA] provi che l’intero capitale di una controllata è detenuto dalla controllante per poter presumere che quest’ultima eserciti un’influenza determinante sulla politica commerciale di tale controllata. [OSCURATO:PERSONA] potrà poi ritenere la società controllante solidalmente responsabile per il pagamento dell’ammenda inflitta alla propria controllata, a meno che tale società controllante, cui incombe l’onere di confutare tale presunzione, non fornisca sufficienti elementi di prova idonei a dimostrare che la propria controllata si comporta in maniera autonoma sul mercato. Se è pur vero che la Corte, ai punti 28 e 29 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata al punto 45 supra, ha menzionato, oltre alla detenzione del 100% del capitale della controllata, altre circostanze, quali la mancata contestazione dell’influenza esercitata dalla controllante sulla politica commerciale della propria controllata e la rappresentanza comune delle due società durante il procedimento amministrativo, ciò non toglie che tali circostanze siano state rilevate dalla Corte solo con l’obiettivo di esporre tutti gli elementi su cui il Tribunale aveva fondato il suo ragionamento e non per subordinare l’applicazione della presunzione menzionata precedentemente alla produzione di indizi supplementari relativi all’effettivo esercizio di un’influenza della società controllante (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a., cit. al punto 52 supra, punti 60-62, e la giurisprudenza citata).
55. Ne deriva che, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], esiste una presunzione relativa secondo cui una società controllante che detenga il 100% del capitale della propria controllata esercita un’influenza determinante sul comportamento di quest’ultima. Il postulato giuridico della [OSCURATO:PERSONA] è dunque errato.
56. Alla luce di tali elementi, la prima parte del primo motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinta in quanto infondata.
Sulla seconda parte, relativa alle osservazioni in senso contrario addotte dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]
– Argomenti delle parti
57. Anche qualora il Tribunale dovesse affermare che la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente imputato l’infrazione alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] in base alla presunzione la cui esistenza è stata censurata nell’ambito della prima parte del presente motivo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale presunzione sia stata confutata. La citata sentenza AEG‑Telefunken/[OSCURATO:PERSONA], punto 45 supra, confermerebbe che i criteri decisivi per imputare la responsabilità del comportamento illecito della controllata alla società controllante sono la detenzione del capitale, il fatto di impartire istruzioni e la consapevolezza dell’infrazione.
58. Rinviando alle risposte fornite alla prima e alla seconda comunicazione degli addebiti, prodotte in allegato, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che durante il periodo di riferimento per l’infrazione né la [OSCURATO:PERSONA] né la [OSCURATO:PERSONA] avevano di fatto esercitato un’influenza decisiva sul comportamento della [OSCURATO:PERSONA].
59. Per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], si tratterebbe di una società sub‑holding che, all’epoca dei fatti, deteneva azioni in oltre 20 controllate. Essa non sarebbe stata materialmente in grado di esercitare un’influenza decisiva sulle operazioni commerciali di tutte queste controllate.
60. Per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], all’epoca dei fatti essa sarebbe stata una delle due principali società holding del gruppo, detenendo direttamente o indirettamente una partecipazione pari ad almeno il 95% in oltre 500 società sub‑holding. Al riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] fornisce un elenco delle 283 partecipazioni direttamente detenute dalla [OSCURATO:PERSONA] al 31 dicembre 1996. Il ruolo della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle sue controllate si sarebbe limitato a fissare obiettivi finanziari, a creare sinergie in termini di costi tra le diverse attività, nonché a tracciare una strategia globale e generale. In proposito, la [OSCURATO:PERSONA] mette a disposizione alcuni orientamenti di riferimento sulla struttura organizzativa del gruppo, in cui si precisa, in particolare, che «[l]e società holding del gruppo si occupano principalmente delle questioni di finanziamento globale e di quelle connesse all’esercizio dei diritti degli azionisti» e «percepiscono dividendi (…), ma non sono direttamente coinvolte in alcuna attività operativa». Alla società controllante non può quindi essere imputata alcuna responsabilità, posto che quest’ultima si limitava a fissare, per sommi capi, la strategia generale del gruppo senza esercitare alcuna influenza determinante sulle attività della controllata presente sul mercato in cui è stata commessa l’infrazione.
61. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], all’epoca dei fatti le società operative appartenenti al settore delle attività chimiche, tra cui la [OSCURATO:PERSONA], agivano in maniera essenzialmente autonoma, pur essendo coadiuvate da società di servizi rientranti nel medesimo ramo di attività (nella fattispecie la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]). In tale contesto, i ruoli della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati assai limitati.
62. Il ruolo limitato della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe altresì dai verbali delle riunioni dei consigli di amministrazione delle due società anzidette, tenutesi durante il periodo in cui è stata commessa l’infrazione. [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto tali verbali dinanzi al Tribunale. Le attività relative alla BR e all’ESBR sarebbero citate in modo assai conciso. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge di avere il diritto di produrre siffatti verbali dinanzi al Tribunale, giacché essi non fanno altro che corroborare gli argomenti già addotti nel corso del procedimento amministrativo. Peraltro, il fatto che la questione della cessione delle attività relative alla BR e all’ESBR sia stata discussa dal consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] non può in nessun caso dimostrare che tale società – e tanto meno la [OSCURATO:PERSONA] – fosse coinvolta nella condotta operativa delle imprese interessate, in particolare della [OSCURATO:PERSONA].
63. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che la sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T‑11/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑757, punto 312), considerata dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue memorie, riguardava la [OSCURATO:PERSONA], vale a dire una delle società di servizi che assisteva le società operative del gruppo e non, come nel caso di specie, una mera società holding che non esercitava alcuna influenza sul comportamento commerciale della società operativa coinvolta nell’infrazione.
64. Da ultimo, il fascicolo della [OSCURATO:PERSONA] non conterrebbe alcun elemento di prova atto a dimostrare che, ad eccezione dei due dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] coinvolti nell’infrazione, vi fossero membri del personale del gruppo [OSCURATO:PERSONA], e ancor meno delle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], coinvolti nell’infrazione, se non addirittura a conoscenza di quest’ultima. Se qualcuno in seno alla [OSCURATO:PERSONA] o alla [OSCURATO:PERSONA] fosse stato informato dell’infrazione, avrebbe immediatamente agito di conseguenza. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sarebbero state senz’altro in grado di esercitare un’influenza determinante sulla [OSCURATO:PERSONA] per far cessare l’infrazione, se ne fossero state a conoscenza. Tuttavia, ciò non significherebbe che esse abbiano effettivamente influito sul comportamento della [OSCURATO:PERSONA] sul mercato interessato durante il periodo dell’infrazione.
65. [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto della seconda parte del primo motivo. Essa considera, in sostanza, che gli elementi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] non sono sufficienti per rovesciare la presunzione che esiste nella fattispecie.
– Giudizio del Tribunale
66. Per le ragioni esposte nell’ambito della prima parte del primo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] poteva presumere che la [OSCURATO:PERSONA], a causa della detenzione diretta o indiretta della totalità del capitale delle sue controllate, esercitasse un’influenza determinante sul loro comportamento.
67. Spettava quindi alla [OSCURATO:PERSONA] rovesciare tale presunzione dimostrando che dette controllate determinavano la loro politica commerciale autonomamente, per cui non costituivano con la medesima un’entità economica unica e, dunque, una sola impresa ai sensi dell’art. 81 CE.
68. Più in particolare, incombeva alla [OSCURATO:PERSONA] sottoporre ogni elemento relativo ai vincoli organizzativi, economici e giuridici intercorrenti con le proprie controllate che essa considerava atto a dimostrare che la controllante e le controllate non costituivano un’entità economica unica. Infatti, nella sua valutazione, il Tribunale deve tener conto di tutti gli elementi sottopostigli dalle parti, il cui carattere e la cui importanza possono variare a seconda delle caratteristiche proprie di ciascun caso di specie (sentenza del Tribunale 12 dicembre 2007, causa T‑112/05, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5049, punto 65).
69. In proposito, occorre constatare che gli elementi addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] mirano essenzialmente a sostenere che, tenuto conto del ruolo assegnato alle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], queste ultime non avrebbero potuto esercitare alcuna influenza determinante sulle operazioni commerciali della [OSCURATO:PERSONA], in particolare sul mercato in cui è stata commessa l’infrazione. Più specificatamente, nessun dipendente della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato coinvolto nell’infrazione, né, tanto meno, ne sarebbe stato a conoscenza.
70. Orbene, non è un atto di istigazione a commettere l’illecito compiuto dalla società controllante nei confronti della sua controllata né, a maggior ragione, un’implicazione della prima in tale illecito, ma il fatto che esse costituiscono un’unica impresa nel senso innanzi precisato che autorizza la [OSCURATO:PERSONA] ad adottare la decisione che impone ammende nei confronti della società capogruppo. Pertanto, ai fini dell’imputazione del comportamento illecito di una controllata alla sua società controllante non occorre la prova che la società controllante influenzi la politica della propria controllata nel settore specifico oggetto dell’infrazione (sentenza 12 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 68 supra, punti 58 e 83). In particolare, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] sia soltanto una holding non operativa, che interviene in modo assai limitato nella gestione delle sue controllate, non può essere sufficiente per escludere che essa eserciti un’influenza determinante sul comportamento delle controllate in questione, coordinando segnatamente gli investimenti finanziari in seno al gruppo. Difatti, nell’ambito di un gruppo di società, una società holding che segnatamente coordini gli investimenti finanziari all’interno del gruppo è destinata a raggruppare partecipazioni in varie società ed ha la funzione di assicurarne l’unità di direzione, in particolare tramite tale controllo di bilancio (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 30 settembre 2009, causa T‑168/05, Arkema/[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta, punto 76).
71. Va rilevato, ad abundantiam, che nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la presunzione che grava sulle società controllanti sia, nella specie, rafforzata dai vincoli esistenti fra la [OSCURATO:PERSONA] e, rispettivamente, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che taluni dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] rispondevano ad altri dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non ha contestato tali elementi dinanzi al Tribunale.
72. Infine, l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, se qualcuno in seno alla [OSCURATO:PERSONA] o alla [OSCURATO:PERSONA] fosse stato a conoscenza dell’infrazione, avrebbe immediatamente agito di conseguenza non è tale da dimostrare l’autonomia della [OSCURATO:PERSONA]. Anzi, tale affermazione è in grado di fondare la presunzione secondo cui le società controllanti esercitavano, nella specie, un’influenza determinante sul comportamento delle loro controllate.
73. Da tali elementi risulta che gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] non sono atti a rimettere in discussione il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] e le sue controllate potevano essere considerate un’entità economica unica. Alla luce di tali elementi, la seconda parte del primo motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinta in quanto infondata.
Sulla terza parte, relativa alle conseguenze dell’errore commesso dalla [OSCURATO:PERSONA]
– Argomenti delle parti
74. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che l’annullamento della decisione impugnata, nella parte in cui si riferisce alla [OSCURATO:PERSONA] oppure alla [OSCURATO:PERSONA], avrebbe un’incidenza sull’importo dell’ammenda.
75. Qualora il Tribunale dovesse annullare la decisione impugnata nella parte in cui si riferisce alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] oppure soltanto alla [OSCURATO:PERSONA], i suddetti annullamenti influirebbero sull’applicazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di un fattore moltiplicatore a finalità deterrente (basato, nella decisione impugnata, sul fatturato della [OSCURATO:PERSONA]) e di una maggiorazione per recidiva. Conseguentemente, l’ammenda dovrebbe essere ridotta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], oppure della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], a seconda dei casi.
76. Peraltro, qualora il Tribunale dovesse annullare la decisione impugnata nella parte in cui si riferisce alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA], l’importo dell’ammenda da infliggere alla [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe superare il 10% del suo fatturato realizzato nell’esercizio anteriore all’adozione della decisione impugnata.
77. [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto della terza parte del primo motivo. Tenuto conto degli argomenti sviluppati nell’ambito della prima e della seconda parte, essa ritiene di non aver commesso alcun errore imputando l’infrazione alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] e determinando, conformemente all’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, l’importo dell’ammenda sulla base del fatturato dell’impresa cui era stata imputata l’infrazione.
– Giudizio del Tribunale
78. La terza parte del primo motivo sollevato dalla [OSCURATO:PERSONA] si fonda sull’ipotesi che il Tribunale accolga la prima o la seconda parte dello stesso motivo.
79. Poiché la prima e la seconda parte del primo motivo sollevato dalla [OSCURATO:PERSONA] sono state respinte in quanto infondate, occorre respingere, in quanto infondata, la terza parte dello stesso motivo.
80. Pertanto, il primo motivo sollevato dalla [OSCURATO:PERSONA] dev’essere respinto in toto.
Sul secondo motivo, relativo alla maggiorazione ingiustificata dell’importo di base dell’ammenda per recidiva
81. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato l’art. 81 CE e l’art. 23, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1/2003 applicando la maggiorazione del 50% per recidiva all’importo di base dell’ammenda che le è stata inflitta.
82. Il secondo motivo della [OSCURATO:PERSONA] è suddiviso in due parti. Nell’ambito della prima parte, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato i principi di certezza del diritto e di proporzionalità. Nell’ambito della seconda parte, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno all’obbligo di motivazione che le incombe ai sensi dell’art. 253 CE.
Sulla prima parte relativa alla violazione dei principi di certezza del diritto e di proporzionalità
– Argomenti delle parti
83. [OSCURATO:PERSONA] riconosce che né l’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 né gli orientamenti prevedono un termine massimo che consenta alla [OSCURATO:PERSONA] di accertare una situazione di recidiva a carico di un’impresa. Tuttavia, richiamando la sentenza della Corte 8 febbraio 2007, causa C‑3/06 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1331) e le conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] in detta sentenza ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1337), la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tenere conto di tutti gli elementi pertinenti del caso di specie.
84. In proposito, in primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che le infrazioni considerate nella decisione della [OSCURATO:PERSONA] 23 aprile 1986, 86/398/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo [81 CE] (IV/31.149 – Polipropilene) (GU L 230, pag. 1; in prosieguo: la «decisione Polipropilene»), e dalla decisione della [OSCURATO:PERSONA] 27 luglio 1994, 94/599/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo [81 CE] (IV/31.865 – PVC) (GU L 239, pag. 14; in prosieguo: la «decisione [OSCURATO:PERSONA]»), cui si riferisce la [OSCURATO:PERSONA] per fondare la sua analisi sulla recidiva, sono state commesse oltre 20 anni orsono e sono cessate alla fine del 1983. Peraltro, le due decisioni iniziali della [OSCURATO:PERSONA] in questi due procedimenti risalgono alla seconda metà degli anni ‘80.
85. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dimostrato alla [OSCURATO:PERSONA] di aver modificato il proprio comportamento in seguito alle infrazioni che avevano dato origine alle decisioni Polipropilene e [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, nel 1992 la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe instaurato un programma volto al rispetto delle norme che vietano le intese. In proposito, la [OSCURATO:PERSONA] rinvia a diversi documenti forniti alla [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento amministrativo, i quali descrivono la struttura, l’organizzazione e il contenuto del programma attuato. [OSCURATO:PERSONA] non intendeva tollerare violazioni alle regole di concorrenza commesse dai suoi dipendenti e avrebbe adottato severe misure disciplinari qualora si fossero verificate tali violazioni. La creazione di un programma deontologico in seguito alle infrazioni precedenti e la rigorosa attuazione del suddetto programma dimostrerebbero chiaramente che la [OSCURATO:PERSONA] non ha sottovalutato le ammende che le erano state inflitte precedentemente, ma, anzi, che ha fatto del suo meglio per evitare che in futuro venissero nuovamente commesse infrazioni analoghe. Essa sottolinea che la presente infrazione è addebitabile a comportamenti ostili di due dipendenti che hanno agito autonomamente, pur avendo seguito un progetto di formazione sul rispetto delle regole di concorrenza. In proposito, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che esiste una differenza tra la responsabilità di un’impresa nell’ambito di un’infrazione – che la [OSCURATO:PERSONA] non contesta affatto per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA] – e la maggiorazione dell’ammenda per recidiva. In particolare, l’attuazione di programmi sul rispetto delle regole di concorrenza non equivarrebbe, come sosterrebbe la [OSCURATO:PERSONA], ad esonerare le società controllanti dalla loro responsabilità.
86. In terzo luogo, il sincero impegno della [OSCURATO:PERSONA] di rispettare la normativa sulla concorrenza sarebbe altresì dimostrato dal fatto che la detta società non ha smesso di collaborare con la [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’inchiesta. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe andata oltre il dovere di cooperazione normalmente richiesto in questo tipo di procedura. In particolare, nonostante essa abbia ceduto le proprie attività concernenti la BR e l’ESBR alla [OSCURATO:PERSONA] nel 1999, uno dei suoi dipendenti interessati sia andato in pensione nel 1997 e l’altro abbia lasciato momentaneamente l’impresa, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe svolto indagini approfondite per fornire numerosi elementi alla [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima avrebbe peraltro fatto pesantemente ricorso alla risposta fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] alla prima comunicazione degli addebiti, in particolare per suffragare le proprie affermazioni nell’ambito della seconda comunicazione degli addebiti. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] utilizzerebbe altresì lunghi passaggi delle dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] quali elementi di prova dell’infrazione. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto un comportamento ampiamente collaborativo anche quando «la presentazione di una richiesta di clemenza non le [consentiva] di avvalersi di una legittima aspettativa sulle conseguenze della propria ammissione dei fatti» (punto 318 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che la [OSCURATO:PERSONA], nelle sue memorie, tenta di sminuire la collaborazione della [OSCURATO:PERSONA] medesima durante il procedimento amministrativo. Tuttavia, tenuto conto del contesto della vicenda, della cessione delle attività relative alla BR e all’ESBR alla [OSCURATO:PERSONA] nel 1999 e della tardiva scoperta dell’infrazione all’interno dell’azienda, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene di aver offerto alla [OSCURATO:PERSONA] una piena collaborazione. Ricevuta la prima comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe altresì ammesso l’infrazione commessa dalla [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] desidera sottolineare che la questione della presa in considerazione della sua collaborazione nell’ambito della maggiorazione per recidiva è diversa da quella relativa all’applicazione della comunicazione sulla collaborazione.
87. L’insolito concorso di circostanze del caso di specie, che, in particolare, lo distinguerebbe dalla causa che ha dato origine alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 83 supra, avrebbe dovuto indurre la [OSCURATO:PERSONA] a concludere che non vi erano elementi sufficienti per comprovare la tendenza della [OSCURATO:PERSONA] a non osservare le regole della concorrenza.
88. Per tutti questi motivi, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che una maggiorazione del 50% dell’importo di base dell’ammenda, per recidiva, debba essere considerato sproporzionato e contrario al principio di certezza del diritto. Conseguentemente, la decisione impugnata andrebbe annullata a tal riguardo ovvero, in subordine, si dovrebbe ridurre l’importo dell’ammenda da infliggere alla [OSCURATO:PERSONA].
89. [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto della prima parte del secondo motivo. Essa ritiene, in sostanza, che gli elementi del presente procedimento giustifichino l’applicazione di una maggiorazione del 50% dell’importo base per recidiva.
– Giudizio del Tribunale
90. Il punto 2 degli orientamenti menziona, quale esempio di circostanze aggravanti, la «recidiva della/delle medesima/e impresa/e per un’infrazione del medesimo tipo».
91. La nozione di recidiva, come è intesa in un certo numero di ordinamenti giuridici nazionali, implica che una persona abbia commesso nuove infrazioni dopo essere stata punita per violazioni analoghe (sentenze del Tribunale 11 marzo 1999, causa T‑141/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑347, punto 617, e 30 settembre 2003, causa T‑203/01, Michelin/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-4071, punto 284).
92. Un’eventuale recidiva rientra fra gli elementi da prendere in considerazione in sede di analisi della gravità dell’infrazione in parola (sentenze della Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑123, punto 91, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 83 supra, punto 26).
93. [OSCURATO:PERSONA] dispone di un potere discrezionale riguardo alla scelta degli elementi da prendere in considerazione ai fini della determinazione dell’importo delle ammende, come, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l’effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza necessità di riferirsi ad un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione. La constatazione e la valutazione delle caratteristiche specifiche di una recidiva rientrano nel detto potere della [OSCURATO:PERSONA] e quest’ultima non può essere vincolata ad un eventuale termine di prescrizione per una constatazione del genere (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 83 supra, punti 37 e 38).
94. Nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata, rileva che la [OSCURATO:PERSONA] era già stata destinataria di decisioni della [OSCURATO:PERSONA] relative ad attività di cartello (segnatamente le decisioni Polipropilene e [OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 84 supra). Tale circostanza dimostrerebbe che le prime ammende non sono state sufficienti per indurre la [OSCURATO:PERSONA] a cambiare comportamento. [OSCURATO:PERSONA] ne fa derivare che tale recidiva costituisce una circostanza aggravante che giustifica un aumento del 50% dell’importo di base dell’ammenda della [OSCURATO:PERSONA] (punto 487 della decisione impugnata).
95. In primo luogo, va osservato che l’infrazione constatata nella decisione impugnata ha avuto inizio una decina d’anni dopo l’adozione della decisione Polipropilene e a meno di due anni dall’adozione della decisione [OSCURATO:PERSONA]. La reiterazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di un comportamento illecito, in particolare poco tempo dopo l’adozione dalla decisione [OSCURATO:PERSONA], posto che quest’ultima era stata a sua volta adottata meno di dieci anni dopo la decisione Polipropilene, testimonia una propensione della [OSCURATO:PERSONA] a non trarre le debite conseguenze dalla constatazione nei suoi riguardi di una violazione delle regole comunitarie in materia di concorrenza (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 25 ottobre 2005, causa T‑38/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4407, punto 355, e 18 giugno 2008, causa T‑410/03, Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑881, punto 464). Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente basarsi sulle decisioni Polipropilene e [OSCURATO:PERSONA], per accertare la recidiva della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del presente procedimento, e ciò senza violare il principio di certezza del diritto invocato dalla [OSCURATO:PERSONA].
96. In secondo luogo, per quanto riguarda le misure adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ottica del rispetto del diritto della concorrenza, queste non possono mutare la realtà dell’infrazione commessa, né la recidiva rilevata nella specie (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 12 dicembre 2007, cause riunite T‑101/05 e T‑111/05, BASF e UCB/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4949, punto 52). Pertanto, l’adozione di un programma di messa in conformità ad opera dell’impresa interessata non obbliga la [OSCURATO:PERSONA] a concedere una riduzione dell’importo dell’ammenda in virtù di tale circostanza (sentenze del Tribunale 15 marzo 2006, causa T‑15/02, BASF/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑497, punti 266 e 267, e BASF e UCB/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 52). Inoltre, va osservato che è impossibile determinare il grado di efficacia delle misure interne adottate da un’impresa per prevenire la reiterazione di infrazioni del diritto della concorrenza (sentenza del Tribunale 8 ottobre 2008, causa T‑73/04, Carbone‑Lorraine/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2661, punto 144). [OSCURATO:PERSONA] specie, occorre sottolineare che le misure adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] non l’hanno indotta a denunciare l’intesa, avendo essa accettato di collaborare soltanto dopo essere stata informata dell’esistenza di addebiti nei suoi confronti.
97. In terzo luogo, analogamente, la collaborazione della [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento amministrativo non può eliminare l’aggravante della recidiva. Pertanto, gli argomenti addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] al riguardo sono inconferenti.
98. Infine, per quanto riguarda l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la maggiorazione applicata sarebbe sproporzionata, va rammentato che, nella fissazione dell’importo dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un margine di discrezionalità e che l’istituzione non è tenuta ad applicare una formula matematica precisa. Inoltre, nello stabilire l’importo dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] deve vigilare sul carattere dissuasivo della propria azione. Orbene, la recidiva costituisce una circostanza che giustifica un notevole aumento dell’importo base dell’ammenda. Infatti la recidiva costituisce la prova del fatto che la sanzione precedentemente imposta non è stata sufficientemente dissuasiva (sentenze del Tribunale Michelin/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 91 supra, punto 293; 25 ottobre 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 95 supra, punto 348, e 8 luglio 2008, causa T‑53/03, BPB/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1333, punto 398). Peraltro, va rilevato che, nel fissare una percentuale di maggiorazione a titolo di recidiva, la [OSCURATO:PERSONA] può prendere in considerazione gli indizi diretti a confermare la propensione dell’impresa interessata a discostarsi dalle norme sulla concorrenza, ivi incluso il tempo trascorso tra le infrazioni in questione (sentenza del Tribunale 6 maggio 2009, causa T‑122/04, Outokumpu e Luvata/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1135, punto 62). [OSCURATO:PERSONA] specie, occorre innanzi tutto osservare che l’infrazione in parola è la terza del medesimo tipo per cui la [OSCURATO:PERSONA] ha formato l’oggetto di una decisione della [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, va rilevato che le infrazioni di cui alle decisioni Polipropilene e [OSCURATO:PERSONA] riguardavano, come quella all’origine del presente procedimento, la fissazione di obiettivi di prezzo o la suddivisione di quote di mercato. Peraltro, come indicato al punto 95 supra, l’infrazione in parola ha avuto inizio meno di due anni dopo l’adozione della decisione [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, nonostante l’adozione della suddetta decisione, a poca distanza di tempo la [OSCURATO:PERSONA] ha reiterato un comportamento illecito. Così stando le cose, nessuno degli elementi invocati consente di ritenere che sia sproporzionato l’aumento del 50% dell’importo di base dell’ammenda al fine di orientare il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] verso il rispetto delle regole sulla concorrenza.
99. Alla luce di tali elementi, la prima parte del secondo motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinta in quanto infondata.
Sulla seconda parte, relativa a un difetto di motivazione
– Argomenti delle parti
100. Qualora il Tribunale dovesse ritenere che la maggiorazione del 50% dell’importo di base dell’ammenda non viola i principi di proporzionalità e di certezza del diritto, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere, in via subordinata, che la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe venuta meno all’obbligo di motivazione che le incombe in forza dell’art. 253 CE.
101. In proposito, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che, nella sua replica alla seconda comunicazione degli addebiti, essa aveva precisato che una maggiorazione dell’importo di base dell’ammenda per recidiva sarebbe stata inutile e irragionevole, stante la creazione e la rigorosa applicazione di un programma sul rispetto delle regole sulla concorrenza.
102. Orbene, nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] si asterrebbe dal rispondere agli argomenti invocati dalla [OSCURATO:PERSONA]. Ai punti 488 e 489 della decisione anzidetta, la [OSCURATO:PERSONA] tratterebbe invece diverse altre questioni che non sarebbero state sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] abbia in realtà risposto ad argomenti sollevati da alcune imprese appartenenti al suo gruppo nell’ambito di un altro procedimento. In proposito, la [OSCURATO:PERSONA] rinvia ai punti 337 e 338 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 13 ottobre 2006, C(2006) 4090 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 CE (Caso COMP/F/38.456 – Bitume – [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: la «decisione Bitume»), che essa allega al ricorso. Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non sia tenuta, all’occorrenza, a rispondere a tutti gli argomenti delle parti non modificherebbe questa conclusione.
103. La circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] abbia completamente ignorato gli argomenti che la [OSCURATO:PERSONA] ha effettivamente addotto nelle sue risposte alla prima e alla seconda comunicazione degli addebiti e nelle sue osservazioni che hanno preceduto l’audizione e abbia, invece, trattato gli argomenti invocati nell’ambito nel procedimento che ha condotto alla decisione Bitume equivarrebbe a un difetto di motivazione contrario all’art. 253 CE. Conseguentemente, la decisione impugnata dovrebbe pertanto essere annullata.
104. [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto della seconda parte del secondo motivo. L’istituzione ritiene, in sostanza, che la decisione impugnata soddisfi le essenziali esigenze di forma cui risponde l’obbligo di motivazione.
– Giudizio del Tribunale
105. La motivazione di una decisione individuale deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. L’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento della questione se essa soddisfi i requisiti di cui all’art. 253 CE va effettuato alla luce non solo del tenore dell’atto di cui trattasi, ma anche del contesto in cui tale atto è stato adottato (sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1719, punto 63).
106. I requisiti della formalità sostanziale costituita dal detto obbligo di motivazione risultano soddisfatti allorché la [OSCURATO:PERSONA] indica, nella sua decisione, gli elementi di valutazione che le hanno consentito di misurare la gravità e la durata dell’infrazione (sentenze della Corte 16 novembre 2000, causa C‑291/98 P, Sarrió/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9991, punto 73, e 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8375, punto 463).
107. [OSCURATO:PERSONA] specie, è sufficiente constatare che, al punto 487 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiaramente identificato gli elementi di valutazione che le hanno consentito di ritenere sussistente la circostanza aggravante della recidiva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, riguardo alle misure adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] al fine di rispettare il diritto della concorrenza, esse non rilevano allo scopo di valutare l’esistenza dell’infrazione e della recidiva (v. punto 96 supra). Pertanto, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia risposto agli argomenti sollevati dalla [OSCURATO:PERSONA] al riguardo durante il procedimento amministrativo non può viziare la decisione impugnata per difetto di motivazione. Inoltre, occorre rammentare che la [OSCURATO:PERSONA] non è obbligata a prendere posizione su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere dinanzi ad essa, ma le è sufficiente esporre i fatti e le considerazioni giuridiche aventi un ruolo essenziale nell’economia della decisione (v. sentenza Arkema/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 70 supra, punto 127, e la giurisprudenza ivi citata). Infine, riguardo al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe menzionato motivi estranei all’intesa relativa alla BR e all’ESBR, è sufficiente constatare che siffatta circostanza, quand’anche dimostrata, non è tale da inficiare la legittimità della decisione impugnata in quanto essa è sufficientemente motivata, come poc’anzi constatato.
108. Alla luce di tali elementi, dev’essere respinta la seconda parte del secondo motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA], in quanto infondata e, di conseguenza, il secondo motivo nel suo complesso.
Sul terzo motivo, relativo all’applicazione errata di un fattore moltiplicatore a finalità deterrente
109. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato l’art. 81 CE e l’art. 23, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1/2003 applicando un fattore moltiplicatore per determinare l’importo base dell’ammenda.
110. Il terzo motivo della [OSCURATO:PERSONA] è suddiviso in due parti. Nell’ambito della prima parte, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato i principi della parità di trattamento e di proporzionalità. Nell’ambito della seconda parte, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno all’obbligo di motivazione che le incombe.
Sulla prima parte, relativa alla violazione dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità
– Argomenti delle parti
111. [OSCURATO:PERSONA] rammenta che la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato un fattore moltiplicatore di tre per determinare l’importo di partenza dell’ammenda che la riguarda (punto 474 della decisione impugnata). A tal fine, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe utilizzato il fatturato della [OSCURATO:PERSONA] per il 2005, ossia l’importo di EUR 246,549 miliardi.
112. Orbene, nella decisione Bitume la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe fondata essenzialmente sul medesimo fatturato della [OSCURATO:PERSONA] per il 2005, ma avrebbe deciso di applicare un fattore moltiplicatore di due.
113. Tale differenza sarebbe lesiva dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità. Al riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] precisa che le situazioni che caratterizzano il caso di specie e quella che ha portato all’adozione della decisione Bitume sono simili, in quanto le due decisioni sono state adottate nel 2006, a due mesi e mezzo di distanza l’una dall’altra, l’infrazione è stata imputata alla [OSCURATO:PERSONA] e il fattore moltiplicatore si basa sul fatturato a livello mondiale di quest’ultima, allo scopo di garantire che, tenuto conto della sua dimensione, l’ammenda abbia un effetto sufficientemente dissuasivo. Posto che, in entrambi i casi, la scelta del fattore moltiplicatore da applicare dovrebbe fondarsi sulle dimensioni dell’impresa e che l’impresa da sottoporre a sanzione è la stessa, siffatto trattamento differenziato non sarebbe oggettivamente giustificato. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che il principio di parità di trattamento troverebbe applicazione anche qualora la [OSCURATO:PERSONA] avesse correttamente applicato gli orientamenti. Inoltre, la situazione del caso di specie sarebbe eccezionale e, pertanto, non ancora affrontata dal giudice dell’Unione.
114. Il breve riferimento della [OSCURATO:PERSONA] alle «circostanze della fattispecie» non può giustificare una disparità di trattamento. S e la [OSCURATO:PERSONA] decide di maggiorare il livello dell’ammenda, quale fase distinta nel calcolo dell’importo di base dell’ammenda medesima, la scelta del fattore moltiplicatore dovrebbe fondarsi esclusivamente sulle dimensioni dell’impresa da sottoporre a sanzione. Il motivo alla base di tale ragionamento sarebbe che un’impresa dotata di notevoli risorse finanziarie può mobilizzare più facilmente i fondi necessari al pagamento dell’ammenda che le viene inflitta. In proposito, contrariamente a quanto sosterrebbe la [OSCURATO:PERSONA] nelle sue memorie, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe anche l’impresa più grande ad aver commesso un’infrazione, come affermerebbe la decisione Bitume. Inoltre, «differenze relative di dimensione globale» fra imprese che hanno partecipato all’infrazione nei due procedimenti non possono giustificare l’applicazione di fattori moltiplicatori diversi nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, in entrambi i casi, le imprese a cui sarebbe stato applicato un fattore moltiplicatore di uno, avrebbero prodotto un fatturato inferiore a dieci miliardi di euro. In un caso e nell’altro, l’impresa più grande di cui è stata accertata l’infrazione sarebbe la [OSCURATO:PERSONA], con un fatturato di EUR 246,549 miliardi.
115. Per questi motivi, la decisione impugnata dovrebbe essere annullata oppure, in via subordinata, andrebbe ridotto l’importo dell’ammenda da infliggere alla [OSCURATO:PERSONA], applicando un fattore moltiplicatore di due e non di tre.
116. Inoltre, rinviando al primo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che l’applicazione di un fattore moltiplicatore di tre all’ammenda da infliggere alla [OSCURATO:PERSONA], qualora l’infrazione non potesse essere imputata alla [OSCURATO:PERSONA] o alla [OSCURATO:PERSONA], sarebbe sproporzionata e violerebbe il principio di parità di trattamento. In tal caso, la scelta del fattore moltiplicatore dovrebbe fondarsi sul fatturato netto a livello mondiale della [OSCURATO:PERSONA] per il 2005 (EUR 25,041 miliardi) oppure su quello della [OSCURATO:PERSONA] per il medesimo anno (EUR 1,186 miliardi). Ciò comporterebbe che nessun fattore moltiplicatore andrebbe applicato all’ammenda da infliggere alla [OSCURATO:PERSONA] oppure alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA], o, tutt’al più, che occorrerebbe applicare un fattore di 1,5.
117. [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto della prima parte del terzo motivo. Essa ritiene, in sostanza, che i fattori moltiplicatori vengano utilizzati per tenere conto delle differenze relative di dimensione globale e che il fattore moltiplicatore applicato nel caso di specie per la [OSCURATO:PERSONA] non sia sproporzionato.
– Giudizio del Tribunale
118. Gli orientamenti prevedono che, a parte la natura propria dell’infrazione, il suo concreto impatto sul mercato e l’estensione geografica di quest’ultimo, è necessario prendere in considerazione l’effettiva capacità economica degli autori dell’infrazione di arrecare un danno consistente agli altri operatori, in particolare ai consumatori, e fissare l’importo dell’ammenda ad un livello tale da garantirle un carattere sufficientemente dissuasivo (punto 1 A, quarto comma, degli orientamenti).
119. Il potere della [OSCURATO:PERSONA] di infliggere ammende alle imprese che, intenzionalmente o per negligenza, trasgrediscono l’art. 81 CE costituisce uno dei mezzi di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] per potere svolgere il compito di sorveglianza assegnatole dal diritto comunitario, compito che comprende il dovere di perseguire una politica generale mirante ad applicare, in fatto di concorrenza, i principi fissati dal Trattato e ad orientare in questo senso il comportamento delle imprese. Ne consegue che, per valutare la gravità di un’infrazione, onde determinare l’importo dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] deve curare che la sua azione abbia carattere deterrente, soprattutto per i tipi di trasgressioni particolarmente nocivi per il conseguimento degli scopi della Comunità (sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite 100/80-103/80, [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1825, punti 105 e 106; sentenze del Tribunale ABB [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 44 supra, punto 166, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 95 supra, punto 169).
120. È quindi necessario che l’importo dell’ammenda venga modulato al fine di tenere conto dell’impatto voluto sull’impresa cui l’ammenda stessa viene inflitta, affinché questa non venga resa trascurabile o, al contrario, eccessiva, in considerazione, segnatamente, della capacità finanziaria dell’impresa in questione, conformemente agli obblighi derivanti, da un lato, dalla necessità di assicurare l’effettività dell’ammenda e, dall’altro, dal rispetto del principio di proporzionalità. Un’impresa di grandi dimensioni, dotata di considerevoli risorse finanziarie rispetto a quelle degli altri membri di un’intesa, è in grado di svincolare più facilmente i fondi necessari al pagamento della sua ammenda, il che giustifica, in vista di un effetto deterrente sufficiente della stessa, che si infligga, in particolare mediante applicazione di un fattore moltiplicatore, un’ammenda proporzionalmente più elevata rispetto a quella che sanziona la stessa infrazione commessa da un’impresa che non dispone di pari risorse (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 29 aprile 2004, cause riunite T‑236/01, T‑239/01, da T‑244/01 a T‑246/01, T‑251/01 e T‑252/01, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1181, punti 241 e 243; v., altresì, sentenze ABB [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 44 supra, punto 170, e BASF/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 96 supra, punto 235).
121. Occorre aggiungere che la Corte ha sottolineato, in particolare, la pertinenza della presa in considerazione del fatturato globale di ciascuna impresa facente parte di un’intesa al fine di determinare l’importo dell’ammenda (v., in tal senso, sentenze della Corte Sarrió/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 106 supra, punti 85 e 86, e 14 luglio 2005, causa C‑57/02 P, Acerinox/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6689, punti 74 e 75; v., altresì, sentenza della Corte 29 giugno 2006, causa C‑289/04 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5859, punto 17).
122. Va rivelato infine che lo scopo dissuasivo che la [OSCURATO:PERSONA] legittimamente persegue fissando l’importo di un’ammenda è volto a garantire l’osservanza da parte delle imprese delle regole di concorrenza stabilite dal Trattato per lo svolgimento delle loro attività all’interno della Comunità o del SEE. Ne consegue che il fattore dissuasivo, che può essere incluso nel calcolo dell’ammenda, è valutato tenendo conto di molteplici elementi, e non solo della situazione particolare dell’impresa interessata. Tale principio si applica segnatamente allorquando la [OSCURATO:PERSONA] ha determinato il «coefficiente moltiplicatore di dissuasione» applicato all’ammenda inflitta a un’impresa (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 121 supra, punti 23 e 24).
123. [OSCURATO:PERSONA] specie, nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha innanzi tutto ritenuto che, nella categoria delle infrazioni molto gravi, la scala delle possibili ammende consentisse che queste venissero fissate a un livello tale da garantire un sufficiente effetto dissuasivo, tenendo conto delle dimensioni di ciascuna impresa. Basandosi sui fatturati mondiali delle imprese interessate, realizzati nel corso del 2005, la [OSCURATO:PERSONA] ha poi rilevato che esistevano notevoli differenze di dimensioni tra la Kaučuk (EUR 2,718 miliardi di fatturato) e la Stomil (EUR 38 milioni di fatturato), da una parte, e le altre imprese interessate, dall’altra, in particolare la [OSCURATO:PERSONA] (EUR 27,383 miliardi di fatturato), ovvero la prima delle grandi imprese interessate dalla decisione impugnata. Su tale base e viste le circostanze della fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che non dovesse essere imposto alcun fattore moltiplicatore a finalità deterrente alla Kaučuk e alla Stomil e, quanto alla [OSCURATO:PERSONA], che un fattore moltiplicatore di 1,5 fosse adeguato. Infine, sempre su tale base e tenuto conto delle circostanze della fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] ha imposto fattori moltiplicatori di 1,75 alla Dow (EUR 37,221 miliardi di fatturato), di 2 alla [OSCURATO:SOCIETA] (EUR 73,738 miliardi di fatturato) e di 3 alla [OSCURATO:PERSONA] (EUR 246,549 miliardi di fatturato) (punto 474 della decisione impugnata).
124. Gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] si fondano essenzialmente sul fatto che il fattore moltiplicatore applicato nella fattispecie non avrebbe dovuto superare quello adottato nella decisione Bitume, tenuto conto dell’osservanza del principio di parità di trattamento.
125. In proposito, è opportuno rammentare che la [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito della fissazione dell’importo delle ammende, dispone di un ampio potere discrezionale e che essa non è vincolata dalle proprie precedenti valutazioni (sentenza della Corte 19 marzo 2009, causa C‑510/06 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1843, punto 82). Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] non può invocare la prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al giudice dell’Unione (v., in tal senso, sentenza della Corte 24 settembre 2009, cause riunite C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P e C‑137/07 P, [OSCURATO:PERSONA] der österreichischen Sparkassen/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8681, punto 123).
126. In ogni caso, è opportuno rammentare che il principio di parità di trattamento è violato soltanto qualora situazioni analoghe siano trattate in maniera differente o situazioni diverse siano trattate in maniera uguale, a meno che una tale disparità di trattamento sia oggettivamente giustificata (sentenze della Corte 13 dicembre 1984, causa 106/83, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 4209, punto 28, e 28 giugno 1990, causa C‑174/89, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2681, punto 25; sentenza del Tribunale 5 dicembre 2006, causa T‑303/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4567, punto 152).
127. Orbene, nella fattispecie la [OSCURATO:PERSONA] non può validamente sostenere che le situazioni in parola sarebbero identiche. È invero esatto che il fatturato globale di ogni impresa è un elemento pertinente per l’applicazione di un fattore moltiplicatore a finalità deterrente e che, in proposito, il fatturato della [OSCURATO:PERSONA] considerato nella decisione Bitume è identico a quello della decisione impugnata. Tuttavia, occorre altresì rilevare che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha iniziato determinando i fattori moltiplicatori a finalità deterrente applicabili alla Kaučuk e alla Stomil, ritenendo che, tenuto conto delle circostanze della fattispecie, ad esse non dovesse essere applicato alcun fattore. Ciò detto, e procedendo a un confronto delle dimensioni relative delle imprese interessate, la [OSCURATO:PERSONA] ha determinato il fattore moltiplicatore a finalità deterrente applicabile alle altre imprese e, segnatamente, alla [OSCURATO:PERSONA]. Ne deriva che, nel caso di specie, la fissazione dei fattori moltiplicatori a finalità deterrente si basa, da un lato, sulla presa in considerazione del fatturato globale di ogni impresa ma, dall’altro, anche sulle dimensioni relative di ogni impresa. Orbene, la dimensione relativa delle imprese di cui alla decisione impugnata è diversa da quella delle imprese interessate dalla decisione Bitume. Peraltro, dalla decisione impugnata emerge che i fattori moltiplicatori sono stati fissati partendo dalle imprese più piccole. [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto valere argomenti specifici per contestare il metodo scelto dalla [OSCURATO:PERSONA], né i fattori a tal fine considerati. Infine, per quanto riguarda l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, alla luce della decisione impugnata, nonché della decisione Bitume, essa era l’impresa più grande, occorre innanzi tutto rilevare che la differenza di fatturato globale tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’impresa che la precedeva era assai più consistente nel caso in esame, come emerge dalla decisione impugnata e, inoltre, che i fattori moltiplicatori alla base del confronto relativo tra le imprese interessate erano diversi nelle due decisioni.
128. Ad abundantiam, occorre osservare che, per quanto riguarda il procedimento che ha condotto alla decisione Bitume, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, come nel caso di specie, che l’infrazione di cui trattavasi fosse molto grave (punto 316 della decisione Bitume). Tuttavia, sempre nella suddetta decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha altresì osservato che l’infrazione commessa riguardava un solo Stato membro, che il valore del mercato era relativamente modesto (EUR 62 milioni per il 2001, ultimo anno completo dell’infrazione) e che il numero di partecipanti all’intesa era elevato (quattordici imprese) (punto 317 della decisione Bitume). Tali circostanze non sussistono nella fattispecie.
129. Pertanto, la censura relativa a una violazione del principio di parità di trattamento non può essere accolta.
130. Poiché la censura della [OSCURATO:PERSONA] volta a contestare la proporzionalità del fattore moltiplicatore considerato si fonda anch’essa su un confronto con la decisione Bitume, e in assenza di argomenti più circostanziati, per gli stessi motivi tale censura deve essere respinta.
131. Alla luce di tali elementi, la prima parte del terzo motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinta in quanto infondata.
Sulla seconda parte, relativa a un difetto di motivazione
– Argomenti delle parti
132. Qualora il Tribunale dovesse ritenere che l’applicazione di un fattore moltiplicatore di tre non violi i principi di parità di trattamento e di proporzionalità, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in subordine, che la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe venuta meno all’obbligo di motivazione che le incombe ai sensi dell’art. 253 CE. Richiamando le «circostanze della fattispecie» per applicare il suddetto fattore moltiplicatore di tre, la [OSCURATO:PERSONA] non indicherebbe infatti quali siano queste ultime né il motivo per cui esse giustifichino l’applicazione di un fattore moltiplicatore, e nemmeno in quale misura queste differiscano dalle circostanze del procedimento che ha condotto alla decisione Bitume, cosicché i due casi meriterebbero un trattamento diverso sotto il profilo della dissuasione. Ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], ne deriva che la decisione impugnata dev’essere annullata.
133. [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto della seconda parte del terzo motivo. Essa dichiara, in particolare, che esistono differenze obiettive tra il presente procedimento e quello che ha condotto alla decisione Bitume. [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe quindi stata tenuta a indicare i motivi per cui, nel presente procedimento, l’importo scelto per il calcolo dell’ammenda era diverso.
– Giudizio del Tribunale
134. Tenendo conto della giurisprudenza richiamata ai punti 105 e 106 supra, occorre rilevare che, nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato che, per garantire un sufficiente effetto dissuasivo all’ammenda, essa avrebbe tenuto conto delle dimensioni di ciascuna impresa. Partendo da tale premessa, la [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato i fatturati globali realizzati nel 2005 dalle imprese di cui trattasi. Peraltro, essa ha effettuato una comparazione tra le dimensioni delle diverse imprese ai fini della determinazione dei fattori moltiplicatori a finalità deterrente. Più specificamente, per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che il suo fatturato globale ammontava ad un multiplo di quello di qualsiasi altra impresa interessata. Ne consegue che gli elementi che hanno permesso alla [OSCURATO:PERSONA] di determinare il fattore moltiplicatore per l’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] si evincono chiaramente dalla decisione impugnata.
135. Peraltro, il riferimento alle «circostanze della fattispecie» effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] non inficia tale conclusione. Infatti, non risulta dalla decisione impugnata che la [OSCURATO:PERSONA] abbia fatto riferimento espressamente ad elementi diversi dai fatturati globali e dalle dimensioni relative delle imprese per applicare i fattori moltiplicatori a finalità deterrente, circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] ha peraltro confermato in udienza. Inoltre, il riferimento alle «circostanze della fattispecie» può essere inteso perfettamente come ricomprendente, per l’appunto, i fatturati globali e le dimensioni relative delle imprese di cui trattasi.
136. Infine, per quanto riguarda il riferimento al procedimento che ha condotto alla decisione Bitume, poiché quest’ultimo e il caso di specie si fondano su situazioni fattuali diverse, in particolare per quanto concerne la dimensione relativa delle imprese di cui trattasi (v. punti 127 e 128 supra), occorre ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] non avesse alcun obbligo di indicare i motivi per cui il fattore moltiplicatore a finalità deterrente non era identico.
137. Alla luce di tali elementi, dev’essere respinta la seconda parte del terzo motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA], in quanto infondata e, di conseguenza, il terzo motivo nel suo complesso.
Sul quarto motivo, relativo alla fissazione errata dell’importo di base dell’ammenda
138. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato l’art. 81 CE e l’art. 23, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1/2003 fissando in maniera errata l’importo di partenza dell’ammenda per ciò che la riguarda.
139. Il quarto motivo della [OSCURATO:PERSONA] è suddiviso in quattro parti. [OSCURATO:PERSONA] prima parte la [OSCURATO:PERSONA] osserva che la [OSCURATO:PERSONA] è stata autrice di un ingiustificato trattamento differenziato degli importi di partenza delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] seconda parte la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che gli importi di partenza delle ammende previsti dalla [OSCURATO:PERSONA] sono inesatti. [OSCURATO:PERSONA] terza parte la [OSCURATO:PERSONA] indica che l’importo di partenza applicato nei suoi confronti viola i principi di proporzionalità e di parità di trattamento e, nella quarta parte, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno all’obbligo di motivazione che le incombe.
Sulla prima parte, relativa all’ingiustificato trattamento differenziato degli importi di partenza dell’ammenda
– Argomenti delle parti
140. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, in base al punto 466 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe applicato un trattamento differenziato degli importi di partenza delle ammende per «tener conto del peso specifico di ciascuna impresa e del probabile effetto del suo comportamento illecito sulla concorrenza». [OSCURATO:PERSONA] si troverebbe, tuttavia, in contraddizione con la sua posizione, espressa al punto 462 della decisione impugnata, secondo cui «è impossibile misurare l’impatto concreto sul mercato del SEE dell’insieme degli accordi che costituiscono l’infrazione» e, conseguentemente, essa «non [terrebbe] conto dell’impatto concreto sul mercato per determinare le ammende applicabili al caso di specie». Come avrebbe ammesso la [OSCURATO:PERSONA] nelle sue memorie, il trattamento differenziato degli importi di base delle ammende si fonderebbe sul fatto che la «capacità economica concreta» di «arrecare un pregiudizio significativo alla concorrenza» è maggiore quando i volumi di vendita (e la quota di mercato corrispondente) di una determinata impresa sono più elevati sul mercato pertinente.
141. In proposito, la [OSCURATO:PERSONA] richiama le informazioni da lei trasmesse alla [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento amministrativo, che dimostrerebbero l’assenza di impatto sul mercato. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe prodotto una qualsiasi prova specifica a dimostrazione del fatto che gli accordi o le prassi in questione avrebbero avuto un impatto sul mercato né nella seconda comunicazione degli addebiti, né nella decisione impugnata.
142. Peraltro, l’affermazione secondo cui «gli accordi anticoncorrenziali sono stati attuati dai produttori e ciò ha effettivamente avuto un impatto sul mercato» (punto 462 della decisione impugnata) rimarrebbe essenzialmente infondata. Non sussisterebbe alcuna prova specifica, contenuta nella decisione impugnata o nel fascicolo, che dimostri che gli accordi o le pratiche di cui trattasi siano stati attuati e abbiano avuto un impatto sul mercato.
143. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dunque potuto dimostrare una differenza tra gli importi di partenza delle ammende allo scopo di prendere in considerazione l’impatto concreto dell’infrazione sulla concorrenza. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe invece dovuto applicare lo stesso importo di partenza dell’ammenda a tutti i destinatari della decisione impugnata, secondo la natura oggettiva dell’infrazione. [OSCURATO:PERSONA] specie, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che, riguardo alla Stomil, la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato un importo iniziale dell’ammenda pari a EUR 5,5 milioni. Nulla motiverebbe la fissazione di un importo di partenza dell’ammenda più elevato per la [OSCURATO:PERSONA].
144. In ogni caso, fissando gli importi di partenza delle ammende, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe attribuito un’eccessiva rilevanza all’impatto presunto – ma non dimostrato – che ogni partecipante all’intesa avrebbe avuto sull’infrazione. Come del resto riconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 461 della decisione impugnata, la gravità oggettiva dell’infrazione è l’elemento principale di cui tenere conto per stabilire l’importo di partenza dell’ammenda. Orbene, nella fattispecie la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe applicato alla [OSCURATO:PERSONA] un importo di partenza dell’ammenda cinque volte maggiore rispetto a quello inflitto alla Stomil. Per tutti questi motivi, l’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] andrebbe sensibilmente ridotta.
145. [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto della prima parte del quarto motivo. Essa dichiara, in particolare, che la [OSCURATO:PERSONA] sembra confondere il trattamento differenziato con la constatazione dell’impatto dell’infrazione.
– Giudizio del Tribunale
146. Gli orientamenti distinguono fra infrazioni poco gravi, infrazioni gravi e infrazioni molto gravi (punto 1 A, primo e secondo comma, degli orientamenti). Peraltro, la distinzione operata tra imprese consiste nel determinare, conformemente al punto 1 A, terzo, quarto e sesto comma, degli orientamenti, il contributo individuale di ogni singola impresa, in termini di capacità economica effettiva, al successo dell’intesa ai fini della sua classificazione nella categoria appropriata (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 15 giugno 2005, cause riunite T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 e T‑91/03, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta, punto 225; v., altresì, sentenza Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 95 supra, punto 360).
147. [OSCURATO:PERSONA] specie, una volta ritenuto che l’infrazione in parola fosse molto grave (punto 464 della decisione impugnata), la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato un trattamento differenziato fra le imprese interessate in funzione dei loro fatturati totali riguardanti la BR e l’ESBR per il 2001, l’ultimo anno completo dell’infrazione, tranne che per la [OSCURATO:PERSONA] (1998) e la Stomil (1999). [OSCURATO:PERSONA] ha classificato le imprese di cui trattasi in cinque categorie e ha situato la [OSCURATO:PERSONA] nella terza (EUR 27,5 milioni di importo di partenza dell’ammenda) (punti 465-473 della decisione impugnata).
148. In via principale, in sostanza la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore tenendo conto del peso specifico di ogni impresa e, dunque, dell’effetto concreto del suo comportamento illecito sulla concorrenza, pur avendo sottolineato, nel contempo, l’impossibilità di misurare l’impatto effettivo dell’infrazione.
149. Orbene, il singolo contributo di ogni impresa, in termini di capacità economica effettiva, al successo dell’intesa va distinto dall’impatto concreto dell’infrazione di cui al punto 1 A, primo comma, degli orientamenti. In tale ultimo caso, si tiene conto dell’impatto concreto dell’infrazione, se misurabile, per classificarla come poco grave, grave o molto grave. Il singolo contributo di ogni impresa è preso in considerazione, invece, allo scopo di ponderare gli importi determinati in funzione della gravità dell’infrazione.
150. Pertanto, anche in assenza di impatto concreto misurabile dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] può decidere di differenziare le imprese interessate, conformemente al punto 1 A, terzo, quarto e sesto comma, degli orientamenti, una volta qualificata l’infrazione come poco grave, grave o molto grave.
151. Si devono pertanto respingere gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] a questo riguardo.
152. Per quanto concerne gli argomenti sollevati dalla [OSCURATO:PERSONA] in via subordinata, quest’ultima osserva, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] ha attribuito eccessiva importanza al «peso specifico» delle imprese che hanno partecipato all’intesa rispetto alla gravità dell’infrazione. La differenziazione operata dalla [OSCURATO:PERSONA] fra le imprese interessate non sarebbe quindi giustificata, essendo la gravità dell’infrazione uguale per tutte.
153. Va osservato che, con tali argomenti, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere, di fatto, una violazione del principio di parità di trattamento. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] non contesta l’esistenza di differenze tra le imprese, talvolta anche considerevoli, circa i loro fatturati per la BR e l’ESBR, rispettivamente, per gli anni considerati dalla [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, dal punto 1 A, sesto comma, degli orientamenti, risulta che la [OSCURATO:PERSONA] può ponderare l’importo dell’ammenda per tener conto del peso specifico del comportamento illecito di ogni impresa.
154. Ciò detto, fissando l’importo di partenza dell’ammenda ad un livello più elevato per le imprese con una quota di mercato relativamente più importante delle altre sul mercato in questione, la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto dell’influenza effettiva che l’impresa esercitava su tale mercato. In effetti, tale elemento è l’espressione del livello di responsabilità più elevato delle imprese con una quota di mercato relativamente più importante delle altre sul mercato in questione per i danni causati alla concorrenza e, in definitiva, ai consumatori attraverso la conclusione di un’intesa segreta (sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, causa T‑43/02, Jungbunzlauer/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3435, punto 230).
155. Pertanto, occorre respingere gli argomenti sollevati dalla [OSCURATO:PERSONA] in via subordinata.
156. Alla luce di tali elementi, la prima parte del quarto motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinta in quanto infondata.
Sulla seconda parte, relativa alla fissazione errata degli importi di base delle ammende
– Argomenti delle parti
157. Qualora il Tribunale dovesse ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] poteva applicare un trattamento differenziato agli importi di partenza delle ammende, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, in ogni caso, gli importi stabiliti dalla [OSCURATO:PERSONA] e, segnatamente, l’importo di partenza applicato alla [OSCURATO:PERSONA], sono contrari agli orientamenti. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, ai sensi degli orientamenti, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto classificare la presente infrazione come grave – e non come molto grave.
158. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea pertanto che l’infrazione in questione non costituiva, a rigor di termini, un’intesa organizzata con cui imprese concorrenti si accordano su prezzi di vendita e su ripartizioni di quote di mercato, controllano reciprocamente la loro politica in materia di prezzi e di vendite, attuano meccanismi di compensazione allo scopo di controllare il rispetto dell’intesa e sanzionano i comportamenti che si discostano dagli obiettivi di prezzo. Al contrario, gli accordi in questione sarebbero stati conclusi in un contesto informale, solitamente in occasione di scambi bilaterali o trilaterali, piuttosto che nell’ambito di riunioni ufficiali raggruppanti l’intero gruppo dei partecipanti. Inoltre, l’infrazione non avrebbe avuto alcun impatto sul mercato. In proposito, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che i punti 134‑159 della decisione impugnata, considerati dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue memorie, non dimostrerebbero affatto l’attuazione dell’intesa. Anzi, la mancanza di sanzioni e il fatto che le imprese interessate si rimproverassero a vicenda di non aver rispettato gli accordi in parola non farebbero che rafforzare la conclusione secondo cui i suddetti accordi non sono stati effettivamente attuati.
159. Peraltro, richiamando tre precedenti decisioni della [OSCURATO:PERSONA] in altri procedimenti, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] abbia classificato come gravi infrazioni che presentavano un livello di sofisticazione almeno equivalente a quello dell’infrazione in parola.
160. [OSCURATO:PERSONA] ne deduce che, in caso di infrazione grave, l’importo di partenza dell’ammenda non può superare EUR 20 milioni. Avendo fissato a EUR 27,5 milioni tale importo di partenza per l’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dunque violato gli orientamenti.
161. [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto della seconda parte del quarto motivo. In particolare, essa sottolinea che le intese segrete, come quella del caso di specie, rappresentano le infrazioni più gravi, cosicché è corretto qualificare come molto grave la presente infrazione. Peraltro, non sarebbe necessario valutare l’attuazione o l’impatto di un’intesa per constatare l’esistenza di un’infrazione molto grave.
– Giudizio del Tribunale
162. La gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi, quali le circostanze proprie del caso di specie, il contesto in cui questo si inserisce e l’efficacia dissuasiva delle ammende, e ciò senza che sia stato redatto un elenco vincolante o esaustivo di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (sentenze della [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 106 supra, punto 465, e 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5425, punto 241).
163. Tra i fattori che possono entrare nella valutazione della gravità dell’infrazione figurano il comportamento di ciascuna impresa, la parte svolta da ciascuna di esse nel porre in essere le pratiche concordate, il vantaggio che esse hanno potuto trarre da tali pratiche, le loro dimensioni e il valore delle merci in questione nonché la minaccia che infrazioni di questo tipo costituiscono per gli scopi della Comunità (v. sentenza della Corte 25 gennaio 2007, causa C‑407/04 P, Dalmine/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑829, punto 130, e la giurisprudenza citata).
164. Peraltro, gli orientamenti enunciano, in particolare, che, per valutare la gravità dell’infrazione, occorre prenderne in considerazione la natura, l’impatto concreto sul mercato, quando sia misurabile, e l’estensione del mercato geografico rilevante. Le infrazioni sono pertanto classificate in tre categorie, in modo tale da distinguere tra infrazioni poco gravi, infrazioni gravi e infrazioni molto gravi (punto 1 A, primo e secondo comma, degli orientamenti).
165. [OSCURATO:PERSONA] specie, la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata, ha ritenuto innanzi tutto che le imprese partecipanti abbiano concluso accordi vertenti su obiettivi di prezzo nonché accordi di ripartizione del mercato e si siano scambiate informazioni commerciali riservate. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tali pratiche sono, per loro natura, infrazioni molto gravi (punto 461 e art. 1 del dispositivo della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] ha poi affermato che non è possibile misurare l’impatto effettivo dell’intesa sul mercato SEE. [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre aggiunto che, anche se l’impatto effettivo dell’intesa non è misurabile, gli accordi in questione sono stati attuati dalle imprese partecipanti e la loro attuazione ha pertanto avuto un impatto sul mercato. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso precisando che essa non avrebbe tenuto conto dell’impatto sul mercato ai fini della determinazione dell’importo delle ammende (punto 462 della decisione impugnata). Infine, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che l’infrazione copriva tutto il territorio SEE (punto 463 della decisione impugnata). Per tali motivi, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che l’infrazione di cui trattasi potesse essere qualificata come molto grave (punto 464 della decisione impugnata).
166. In primo luogo, occorre constatare che, nell’ambito del suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] non rimette in discussione l’oggetto illecito dell’intesa, come ripreso nella decisione impugnata, in particolare all’art. 1 del dispositivo. In proposito, risulta dalla descrizione delle infrazioni molto gravi contenuta negli orientamenti che le intese o le pratiche concordate volte segnatamente, come nella fattispecie, alla fissazione di obiettivi di prezzo o alla ripartizione di quote di mercato possono essere qualificate come infrazioni «molto gravi» sulla sola base della loro natura, senza che la [OSCURATO:PERSONA] sia tenuta a dimostrare un impatto concreto dell’infrazione sul mercato (v., in tal senso, sentenza della Corte 3 settembre 2009, causa C‑534/07 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7415, punto 75; v. anche sentenze del Tribunale 27 luglio 2005, cause riunite da T‑49/02 a T‑51/02, Brasserie nationale e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3033, punto 178, e Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 59 supra, punto 345). Parimenti, secondo una costante giurisprudenza, le intese orizzontali in materia di prezzi fanno parte delle infrazioni più gravi del diritto comunitario della concorrenza e possono quindi essere qualificate, di per sé, come molto gravi (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 12 luglio 2001, cause riunite T‑202/98, T‑204/98 e T‑207/98, Tate & Lyle e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2035, punto 103, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 95 supra, punto 147).
167. [OSCURATO:PERSONA] non ha dunque errato nel ritenere che le pratiche di cui trattasi costituissero, per loro natura, infrazioni molto gravi.
168. In secondo luogo, contrariamente a quanto essenzialmente sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], occorre osservare che, tenuto conto della molteplicità e della simultaneità degli obiettivi perseguiti dall’intesa, e quand’anche quest’ultima si caratterizzasse per un modesto grado di formalismo, essa presenterebbe tuttavia un elevato livello di elaborazione (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 95 supra, punto 149).
169. In terzo luogo, riguardo alla prassi decisionale anteriore della [OSCURATO:PERSONA] invocata dalla [OSCURATO:PERSONA], è sufficiente rilevare che quest’ultima non ha chiarito sotto quale profilo la situazione fattuale e giuridica che ha condotto alla decisione impugnata sarebbe analoga a quella delle precedenti decisioni citate. Va inoltre osservato che i dati circostanziali dei procedimenti, segnatamente le pratiche anticoncorrenziali in parola, non sono identici.
170. Alla luce di tali elementi, la seconda parte del quarto motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinta in quanto infondata.
Sulla terza parte, relativa alla violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento
– Argomenti delle parti
171. Anche supponendo che, secondo gli orientamenti, l’infrazione debba essere classificata come molto grave, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’importo di partenza dell’ammenda di EUR 27,5 milioni sarebbe sproporzionato e contrario al principio di parità di trattamento. Tenuto conto della natura non strutturata dell’intesa e dell’impatto nullo sul mercato, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che gli importi di partenza delle ammende fissate per la [OSCURATO:SOCIETA] (EUR 55 milioni), primo attore del mercato, e per lei stessa (EUR 27,5 milioni) non possono essere giustificati qualificando semplicemente l’infrazione come molto grave e limitandosi a richiamare le dimensioni del mercato geografico rilevante (in proposito la [OSCURATO:PERSONA] rinvia ai punti 465‑473 della decisione impugnata).
172. La sproporzione dell’importo di partenza dell’ammenda di EUR 55 milioni, inflitta alla [OSCURATO:SOCIETA], sarebbe ancor più evidente se si confronta tale importo con gli importi di partenza fissati dalla [OSCURATO:PERSONA] in procedimenti analoghi vertenti sull’applicazione dell’art. 81 CE, in cui l’infrazione sarebbe stata assai più sistematica e strutturata, oppure in cui sarebbero esistite prove evidenti del fatto che la detta infrazione aveva influito sul mercato. In proposito la [OSCURATO:PERSONA] rinvia a tre decisioni della [OSCURATO:PERSONA].
173. Tenuto conto dei suddetti elementi, gli importi di partenza delle ammende di EUR 55 milioni per la [OSCURATO:SOCIETA] e di EUR 27,5 milioni per la [OSCURATO:PERSONA] sarebbero manifestamente sproporzionati e contrari al principio di parità di trattamento.
174. [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto della terza parte del quarto motivo. L’istituzione osserva che gli importi di partenza delle ammende inflitte nei procedimenti menzionati dalla [OSCURATO:PERSONA] risultano da peculiarità tipiche di ciascun caso. Il fatto che in passato la [OSCURATO:PERSONA] abbia inflitto ammende di una certa entità per determinati tipi di infrazioni non può impedirle di aumentare tale entità entro i limiti stabiliti dal regolamento n. 1/2003, come rammenterebbe la giurisprudenza (sentenza [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 119 supra; sentenze del Tribunale del 25 ottobre 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 95 supra; BASF e UCB/[OSCURATO:PERSONA], cit. punto 96 supra, e 5 aprile 2006, causa T‑279/02, Degussa/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑897). [OSCURATO:PERSONA] specie, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene proporzionata l’applicazione dell’importo di partenza dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA].
– Giudizio del Tribunale
175. Occorre ricordare che il principio di proporzionalità esige che gli atti delle istituzioni comunitarie non vadano oltre quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato (v. sentenze del Tribunale 19 giugno 1997, causa T‑260/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑997, punto 144, e la giurisprudenza ivi citata, e 23 ottobre 2003, causa T‑65/98, Van den [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4653, punto 201). Nell’ambito del calcolo delle ammende, il principio di proporzionalità implica che la [OSCURATO:PERSONA] debba fissare l’ammenda in modo proporzionato rispetto agli elementi presi in considerazione per valutare la gravità dell’infrazione e che essa debba applicare al riguardo tali elementi in maniera coerente e obiettivamente giustificata (v., in tal senso, sentenze del Tribunale Tate & Lyle e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 166 supra, punto 106; 19 marzo 2003, causa T‑213/00, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑913, punti 416-418, e 30 settembre 2003, cause riunite T‑191/98, da T‑212/98 a T‑214/98, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3275, punto 1541).
176. [OSCURATO:PERSONA] specie, occorre in primo luogo rammentare che la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente ritenuto molto grave l’infrazione in parola (v. punti 162‑170 supra). In proposito, preme rilevare che le imprese di cui trattasi hanno concordato di fissare obiettivi di prezzo, ripartire i clienti mediante accordi di non aggressione e scambiare informazioni riservate concernenti prezzi, concorrenti e clienti. Inoltre, l’intesa di cui trattasi copriva l’intero territorio del SEE.
177. In secondo luogo, occorre ricordare che, a titolo del punto 1 A degli orientamenti, l’importo dell’ammenda ipotizzabile per un’infrazione molto grave è superiore a EUR 20 milioni, nonché osservare che l’importo di partenza dell’ammenda riguardante la [OSCURATO:PERSONA] deriva da un determinato numero di elementi, segnatamente dal valore delle vendite di BR e di ESBR realizzate dalla suddetta impresa nel territorio del SEE nel 1998 (ossia EUR 86,66 milioni) (punto 470 della decisione impugnata).
178. In terzo luogo, va osservato che l’importo dell’ammenda fissato per la [OSCURATO:PERSONA] non oltrepassa il tetto del 10% del suo fatturato totale realizzato nel corso dell’esercizio sociale precedente, previsto dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/20 03, limite questo diretto ad evitare che l’impresa interessata si trovi nell’impossibilità di pagare l’ammenda di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 119 supra, punto 119).
179. In quarto luogo, per quanto riguarda la natura non strutturata dell’intesa e l’assenza di impatto sul mercato, occorre rammentare che tali elementi non sono tali da rimettere in discussione la conclusione della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui l’infrazione in parola era molto grave (v. punti 162‑170 supra). Preme altresì ricordare che la valutazione della gravità dell’infrazione dev’essere oggetto di una valutazione globale, che consideri tutti gli elementi pertinenti del caso di specie. Nel presente procedimento, tenuto conto degli elementi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata e di quelli richiamati ai punti 176‑178 supra, il Tribunale ritiene che le circostanze esposte dalla [OSCURATO:PERSONA], quand’anche rispondenti al vero, non consentirebbero di concludere che l’importo di partenza dell’ammenda deciso dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe sproporzionato.
180. Ciò detto, e in mancanza di argomenti più circostanziati, non sussistono elementi per ritenere che l’importo di partenza dell’ammenda di EUR 27,5 milioni inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe contrario al principio di proporzionalità.
181. In merito alla circostanza secondo cui gli importi di partenza delle ammende di cui alla fattispecie sarebbero più alti di quelli applicati in altri procedimenti riguardanti l’applicazione dell’art. 81 CE e che, in tal modo, sarebbe stato violato il principio di parità di trattamento, va rammentato che la [OSCURATO:PERSONA] dispone, nel fissare l’importo delle ammende, di un ampio potere discrezionale e non è vincolata dalle proprie precedenti valutazioni. Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] non può invocare la politica decisionale della [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al giudice dell’Unione (v., in tal senso, la giurisprudenza citata al punto 125 supra). Inoltre e ad abundantiam, la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato sotto quale profilo la situazione fattuale e giuridica che ha portato all’adozione della decisione impugnata sarebbe equivalente a quella delle precedenti decisioni invocate.
182. Alla luce di tali elementi, la terza parte del quarto motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinta in quanto infondata.
Sulla quarta parte, relativa al difetto di motivazione
– Argomenti delle parti
183. Anche supponendo che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia violato i principi di proporzionalità e di parità di trattamento nella fissazione dell’importo di partenza dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il breve richiamo della [OSCURATO:PERSONA] alla classificazione dell’infrazione come molto grave e alle dimensioni del mercato geografico in parola non è sufficiente a spiegare la decisione di applicare un importo di partenza assai più elevato rispetto a quelli applicati in altri casi analoghi recenti.
184. Conseguentemente, la decisione impugnata dovrebbe essere annullata a tal riguardo o, in via subordinata, l’importo dell’ammenda da infliggere alla [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere ridotto in maniera da tener conto della natura non strutturata dell’infrazione e della relativa assenza di impatto sul mercato.
185. [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto della quarta parte del quarto motivo. L’istituzione ricorda che i requisiti della formalità sostanziale costituita dall’obbligo di motivazione vengono soddisfatti allorché la [OSCURATO:PERSONA] indica, nella sua decisione, gli elementi di valutazione che le hanno consentito di misurare la gravità e la durata dell’infrazione. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe soddisfatto i suddetti requisiti ai punti 465‑473 della decisione impugnata. Inoltre, essa non sarebbe tenuta a giustificare la sua decisione rispetto ad altri suoi provvedimenti anteriori.
– Giudizio del Tribunale
186. Tenendo conto della giurisprudenza richiamata ai punti 105 e 106 supra, è sufficiente osservare, nella specie, che i punti 461‑464 della decisione impugnata contengono gli elementi di valutazione che hanno consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di ritenere che l’infrazione in questione fosse molto grave. Peraltro, per i motivi espressi nell’ambito della terza parte del presente motivo, le precedenti decisioni invocate dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno delle proprie rivendicazioni non consentono di rimettere in discussione la legittimità della decisione impugnata. Pertanto, per gli stessi motivi, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a motivare il fatto che gli importi partenza delle ammende di cui alla fattispecie fossero più elevati di quelli presi in considerazione in procedimenti che avevano portato a precedenti decisioni.
187. Alla luce di tali elementi, la quarta parte del quarto motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinta, in quanto infondata e, di conseguenza, deve essere respinto il quarto motivo nel suo complesso.
188. Pertanto, i motivi diretti all’annullamento parziale della decisione impugnata devono essere integralmente respinti.
2. Sulle conclusioni dirette alla riforma dell’importo dell’ammenda
189. Poiché i motivi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] si pongono a sostegno delle relative conclusioni dirette a ottenere la riforma dell’importo dell’ammenda, è sufficiente constatare, come risulta dalle precedenti osservazioni, che tali motivi non sono fondati e che, pertanto, non possono portare alla riduzione dell’importo dell’ammenda. Siffatte conclusioni devono dunque essere respinte.
190. Il ricorso dev’essere pertanto respinto nella sua integralità.
Sulle spese
191. Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) [OSCURATO:PERSONA] NV, la [OSCURATO:PERSONA] BV e la [OSCURATO:PERSONA] BV sono condannate alle spese.