CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24431/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta del 07/10/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art.4-bis, comma 1 -ter, Ord. pen., l'istanza di detenzione domiciliare mentre ha respinto quella di affidamento in prova avanzate da [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, la domanda di detenzione domiciliare/<formulata ai sensi dell'art.47-ter, comma 1 -bis, Ord. pen., è stata considerata inammissibile essendo ancora in espiazione la condanna per il delitto di rapina aggravata; l'istanza di affidamento in prova, invece, è stata respinta in considerazione della gravità dei reati commessi, dei precedenti penali, dei procedimenti pendenti, del mancato svolgimento di attività lavorativa in libertà nonché per la irregolare condotta serbata in carcere dal condannato. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. Egli denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione carente ed illogica. In particolare lamenta la violazione dell'art.4-bis, comma I -ter, Ord. pen. per avere il Tribunale di sorveglianza dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare unicamente in considerazione del reato in espiazione senza accertare anche la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata; inoltre, osserva che il rigetto della richiesta di affidamento in prova sarebbe stato argomentato in modo illogico, oltre che illegittimo, senza valutare correttamente tutti gli elementi a disposizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Anzitutto, con riferimento alle censure relative alla declaratoria di inammissibilità della domanda di detenzione domiciliare (proposta dall'Aiello ai sensi dell' art.47-ter, comma 1 -bis, Ord. pen.). si osserva che le stesse sono prive di pregio risultando pacifico che attualmente egli sta espiando una condanna per un reato compreso nell'art.4-bis Ord. pen. (rapina aggravata), il quale non consente la concessione della predetta misura alternativa in oggetto. Al riguardo deve evidenziarsi che, nella ipotesi di detenzione domiciliare proposta ai sensi del citato comma 1-bis, è sufficiente - ai fini della inammissibilità della richiesta - la condanna per uno dei reati previsti dall'art.4- bis e non anche l'accertata sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata. 3. Quanto poi al mancato accoglimento della richiesta ex art. 47 Ord. pen., deve ricordarsi che, ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, ciò che assume rilievo è l'evoluzione della personalità del condannato successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1 - , Sentenza n. 10586 del 08/02/2019, Rv. 274993 - 01). Ciò posto, si rileva che il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - nel rispetto del principio sopra indicato ha ritenuto assente l'inizio di un processo di revisione critica, ritenuto indispensabile per l'ammissione alla più ampia fra le misura alternative alla detenzione ed alla conseguente risocializzazione del condannato. Il provvedimento impugnato, in modo coerente, ha infatti osservato che l'Aiello sta espiando una condanna per un grave reato (rapina aggravata), che annovera precedenti penali e procedimenti pendenti, che in libertà non risulta avere mai svolto una attività lavorativa e che in carcere non ha serbato regolare condotta, tanto che ne è stato chiesto l'allontanamento dalla Casa circondariale di Enna. Si tratta, all'evidenza, di una valutazione di fatto, espressa in modo non illogico, per escludere la concessione del beneficio previsto dall'art.47 Ord. pen., mentre il ricorrente -pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione- intende pervenire ad una differente (e non consentita in questa sede) valutazione degli elementi di merito. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila curo in favore della Cassa delle ammende. P. Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas