CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 giugno 2023
Cassazione n. 19594/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2023 della Corte di cassazione di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 16 giugno 2023, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] accusato, per quel che in questa sede rileva, di partecipazione ad associazione mafiosa ex art. 416-bis cod. pen. di cui al capo A) e concorso nella minaccia finalizzata ad agevolare l'associazione mafiosa di cui al capo W2), avverso la decisione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 16 giugno 2022 che, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 22 giugno 2020, aveva complessivamente rideterminato la pena, ritenuta la continuazione tra detti reati ed altra condanna, in anni diciassette di reclusione. i 2. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore munito di procura speciale, con ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. deduce errore di fatto in ordine alla parte della decisione che lo ha interessato, rappresentando tre distinte ipotesi di errore di fatto (i cui paragrafi ipotizzano, ognuno, vizi di motivazione e violazione di legge in ordine agli artt. 125, 546, lett. e, 597 cod. proc. pen.): - errore di fatto determinato dall'errata percezione della data del commesso delitto associativo (con valorizzazione di attività tecnica non significativa in ordine alla sua protrazione anche attraverso riferimenti giurisprudenziali per nulla consolidati ed anzi in contrasto con quanto stabilito sullo stesso punto da altra decisione relativa a medesima vicenda processuale celebratasi con differente rito) e conseguente erronea determinazione della pena il cui motivo era stato ritenuto, erroneamente, non dedotto in appello; - errore di fatto nella parte in cui la sentenza della Seconda Sezione di questa Corte di cassazione ha escluso che la Corte di appello avesse pretermesso le prove a discarico in quanto ritenute recessive, a fronte di articolato atto di gravame da parte del difensore in merito; - errore di fatto, infine, rilevato nella parte in cui la sentenza di legittimità ritiene infondata la censura formulata in ordine al rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato alla escussione di due testimoni in ragione della inutilità del loro esame, circostanza esclusa - si afferma- per tabulas. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura "de plano" ex art. 625-bis, comma 4, primo periodo, cod. proc. pen. in quanto manifestamente infondato. 2. Deve premettersi, al fine di evidenziare quali siano i limiti entro i quali può trovare accoglimento il rimedio straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. allorché viene impugnata per errore di fatto una decisione della Suprema Corte di cassazione, che l'errore di fatto asseritamente verificatosi nel giudizio di legittimità consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 - 01). La sentenza Basile citata ha precisatoche, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio (nello stesso senso cfr. Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 - 01; ma anche cfr. Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667 - 01); ed infatti, è stato ulteriormente affermato che l'errore può avere ad oggetto l'omessa considerazione di una prova esistente, ma non il travisamento della stessa, ipotesi in cui è stato ritenuto inammissibile il ricorso (fattispecie in cui questa Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale si era contestata la valenza probatoria riconosciuta ad una testimonianza; Sez. 3, n. 26635 del 26/04/2013, Bisogno, Rv. 256293 - 01). 3. Ciò premesso, le censure complessivamente analizzate, seppure declinate attraverso la prospettazione dì tre ipotizzati errori in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione nella decisione che si impugna, riguardano, invero, la riproposizione di motivi di ricorso adeguatamente smentiti ovvero, come rilevato, neppure dedotti in sede di gravame, senza che si rilevino errori di fatto giuridicamente rilevanti ex art. 625-bis cod. proc. pen.. 3.1. Ed infatti, quanto al primo motivo, l'ipotizzato errore si risolve nella reiterata prospettazione della irrilevanza del compendio probatorio ai fini della ritenuta partecipazione al sodalizio mafioso, operazione compiuta attraverso una differente interpretazione del contenuto delle intercettazioni che, è stato già precisato nella sentenza ricorsa, sono state adeguatamente vagliate dai Giudici di merito. La tesi sostenuta nel ricorso, secondo cui risulterebbe erronea l'affermazione della Corte di legittimità nella parte in cui ha rilevato la mancata deduzione in ordine alla illegalità della pena (in considerazione dell'aumento di pena solo successivamente intervenuto), attinge a valutazioni del motivo che, come lo stesso ricorrente ammette, avevano ad oggetto la congruità del trattamento ,..4._ sanzionatorio e non anche la sua legittima determinazione he, comunque, la /Vc sentenza confuta attraverso una cronologica perimetrazione della partecipazione al sodalizio mafioso, tale da ricomprendere anche il periodo interessato dalla modifica legislativa che ha portato all'inasprimento sanzionatorio. 3.2. Il secondo motivo, con cui si ipotizza la pretermissione delle prove a discarico ritenute recessive, palesa la sua natura valutativa laddove il ricorrente, ancora una volta, riproduce le stesse doglianze poste con i motivi di ricorso che si vorrebbe sottoporre ad una rinnovata valutazione di merito, tanto che se ne indicano, singolarmente, seppure a titolo di esempio, alcuni che si assume essere significativi, operazione preclusa già in sede di legittimità che, infatti, in tali termini ne ha segnato l'esito. 3.3. Il terzo motivo, attraverso cui si ipotizza un errore di fatto allorché questa Corte di legittimità ha mostrato di condividere il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato alla escussione di due testimoni, infine, risulta essere una reiterazione del corrispondente motivo di ricorso che la difesa mostra, semplicemente, di non condividere. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del