CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03863/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ( FG) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Potenza in data 25/7/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza disponeva l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altri indagati non ricorrenti perché ritenuto partecipe di un'associazione per delinquere dedita a reati contro il patrimonio ( furti tentati e consumati e rapine aggravate), in qualità di esecutore materiale dei delitti fine. 1.1. Avverso tale provvedimento proponeva istanza di riesame l'indagato contestando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. 1.2. Il Tribunale di Potenza, sezione del riesame, respingeva l'istanza proposta, confermando l'ordinanza impugnata. 2. Ricorre per Cassazione l'indagato, per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando il seguente motivo di gravame: violazione di legge in relazione agli artt. 273, c.p.p. e 416 c.p., per essere il provvedimento impugnato viziato da mancanza di motivazione oltre che da illogicità e contraddittorietà con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto associativo. Il Tribunale avrebbe valorizzato intercettazioni telefoniche affatto dimostrative dell'esistenza di una struttura organizzata avente un comune programma criminoso, mancando in capo all'indagato l'affectio societatis. Ad avviso della difesa, il coinvolgimento del Barnabbò nei singoli episodi delittuosi poteva dar luogo ad un mero concorso di persone nei reati fine svoltisi, peraltro, in un arco temporale limitato, difettando la prova dell'esistenza di incontri finalizzati all'organizzazione di futuri colpi o alla suddivisione degli utili; mancava, infatti, una cassa comune, requisito indefettibile per ritenere sussistente il delitto associativo e la prova della consapevolezza da parte dell'indagato di contribuire alla realizzazione degli scopi del sodalizio. Con il secondo motivo di deduce il vizio di violazione di legge (art. 273 c.p.p.) in relazione ai reati fine indicati ai capi 6),7),9),12),14),17). Il Tribunale avrebbe valorizzato intercettazioni telefoniche e ambientali assolutamente inidonee, in assenza di ulteriori elementi, a fondare il giudizio di gravità indiziaria. In particolare, con riferimento al capo 6) contesta che vi sia stato un contestuale spostamento delle due utenze attribuite al ricorrente denominate alle lett. F) e D). In relazione al capo 7) contesta la gravità indiziaria siccome desunta dal fatto che l'utenza da questi utilizzata (utenza G), si trovava in zona compatibile con quella del furto. Lo stesso a dirsi per gli ulteriori capi di incolpazione : 9), 14), 17), 18), rispetto ai quali la presenza del Barnabbò in loco, sarebbe stata ricavata dall'utilizzo dell'utenza a lui riferibile che invero, potrebbe essere stata utilizzata da altri; aggiunge che l'inserimento di una Sim fittizia nel proprio telefono sarebbe elemento non determinante ai fini della individuazione del Barnabbò posto che le persone offese individuarono soggetti che avevano un accento diverso da quello dell'indagato. In mancanza di immagini di videosorveglianza e percorsi gps non vi sarebbe dunque la dimostrazione dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti fine. 2,/ Aggiunge il ricorrente che il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il pericolo concreto ed attuale di reiterazione del reato posto che l'associazione, secondo la contestazione provvisoria, ha cessato di operare nel marzo 2024 e l'ultimo reato fine risale a sette mesi fa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è generico oltre che manifestamente infondato e deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. È anzitutto necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale. Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760). Inoltre, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto. (Sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998, Barbaro, Rv. 210566). Non possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione avverso provvedimento adottato dal tribunale del riesame pretese manchevolezze o illogicità motivazionali di detto provvedimento, rispetto a elementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun modo dimostrata l'avvenuta rappresentazione al suddetto tribunale, come si verifica quando essa non sia deducibile dal testo dell'impugnata ordinanza e non ve ne sia neppure alcuna traccia documentale quale, ad esempio, quella costituita da eventuali motivi scritti a sostegno della richiesta di riesame, ovvero da memorie scritte, ovvero ancora dalla verbalizzazione, quanto meno nell'essenziale, delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza tenutasi a norma dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. (Sez. 1 sent. n. 1786 del 5.12.2003, Marchese, Rv 227110). Tanto precisato, sul caso di specie deve rilevarsi quanto segue. Il provvedimento impugnato non presenta i vizi denunciati con il ricorso. Specificamente nell'ordinanza si dà atto adeguatamente della sussistenza del presupposto cautelare di cui all'art.273 cod. proc. pen., sul quale si concentra il ricorso, rilevandosi anzitutto come dall'analisi dei tabulati telefonici delle utenze reali intestate una a Barnabbò e l'altra alla moglie [OSCURATO:PERSONA] poteva ricavarsi il dato, invero del tutto genericamente contestato dalla difesa, circa la riconducibilità all'indagato delle varie utenze che, attivate e disattivate in occasione dei singoli episodi delittuosi, risultavano presenti sui luoghi dei reati fine. Per quanto riguarda questi ultimi, il Tribunale del Riesame ha valorizzato anche intercettazioni telefoniche e dall' incrocio dei dati e dei contatti telefonici ha ricavato la prova logica della partecipazione del ricorrente ai reati fine fornendo dunque una motivazione esaustiva e del tutto logica delle ragioni per le quali ha ravvisato i gravi indizi di colpevolezza dovendosi ricordare che in tema di applicazione di misure cautelari personali, gli indizi di colpevolezza non devono essere valutati secondo i medesimi criteri richiesti per il giudizio di merito, essendo sufficiente la sola gravità di essi, evidenziata da qualsiasi elemento idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità della responsabilità dell'indagato. Anche con riferimento al reato associativo il Tribunale ha concluso per la sussistenza del delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio applicando quale criterio distintivo, rispetto al prospettato concorso di persone, quello del carattere dell'accordo criminoso, che nell'indicata ipotesi di concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati - anche nell'ambito del medesimo disegno criminoso - con la all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente ed al di fuori dell'effetti commissione dei singoli reati programmati. (Sez. 2, n. 933/2013, Rv. 258009). Va poi ribadito che in tema di associazione per delinquere, la ripetuta commissione, in concorso con i partecipi al sodalizio criminoso, di reati-fine integra, per ciò stesso, gravi, precisi e concordanti indizi in ordine alla partecipazione al reato associativo, superabili solo con la prova contraria che il contributo fornito non è dovuto ad alcun vincolo preesistente con i correi e fermo restando che detta prova, stante la natura permanente del reato "de quo", non può consistere nell'allegazione della limitata durata dei rapporti intercorsi ( Sez. 2, n. 5424 del 22/01/2010, Rv. 246441, Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Rv. 279505). In questo senso il Tribunale cautelare ha sottolineato come la responsabilità a livello indiziario del Barnabbò per i reati fine, dimostrasse la piena intraneità dell'indagato alle dinamiche criminali del sodalizio e come l'esistenza dell'associazione fosse dimostrata dalla presenza di una struttura stabile che aveva a disposizione autovetture, dispositivi telefonici, schede telefoniche, walkie talkie e armi, era caratterizzata da una precisa ripartizione di ruoli , per ciascuno dei singoli componenti, ed aveva un progaramma criminoso indeterminato a nulla rilevando, l'assenza di una c.d. «cassa comune» che come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità non è ostativa al riconoscimento dell'associazione, essendo sufficiente, che tra i sodali sussista un comune e durevole interesse, nella consapevolezza della dimensione collettiva dell'attività e dell'esistenza di una sia pur minima organizzazione (Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Rv. 275583). Proseguendo nell'esame sulla sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa, in riferimento alla presenza dell'elemento oggettivo del reato, l'assenza di un apprezzabile periodo di tempo nel quale l'associazione avrebbe dovuto compiere il suo programma criminoso non comporta, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, alcuna conseguenza determinante ai fini della configurabilità del delitto associativo in quanto non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Rv. 278440). Anche l'ultimo motivo doglianza inerente alle esigenze cautelari è manifestamente infondato. Il Tribunale ha fornito un'ampia motivazione delle ragioni per le quali ha ravvisato il pericolo di recidiva, la sua concretezza e attualità avuto riguardo sia alla gravità della condotta posta in essere dall'indagato, sia alla personalità desunta dai precedenti ritenuti indicativi della stabile dedizione al crimine. Ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma primo, lett. c), c.p.p., l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari, non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo ( Sez.2, n. 38299 del 13/06/2023, Rv. 285217). Ala luce di quanto complessivamente esposto il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ri