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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22229/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 emessa dalla Corte d'appello di Catanzaro; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, con cui si censura l'insussistenza degli elementi soggettivo e oggettivo del reato di cui all'art. 337 cod. pen., per non aver il ricorrente fornito alcun contributo materiale o morale rispetto -alla condotta del coimputato e per aver posto in essere una condotta di mera resistenza passiva, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito, nonché manifestamente infondati, dal momento che, con motivazione congrua ed esaustiva, la Corte d'appello ha rilevato - quanto al primo profilo - come la condotta posta in essere dai coimputati integrasse gli estremi della resistenza a pubblico ufficiale giacché gli stessi, non fermatisi all'alt degli operanti, intraprendevano manovre di guida pericolose per gli utenti dalla strada e - quanto al secondo profilo - come la piena adesione del ricorrente alla condotta di resistenza fosse evincibile dalla circostanza che il predetto, sceso dall'autovettura, proseguiva la fuga a piedi per sfuggire agli operanti; Considerato che alle medesime conclusioni si espone il motivo di ricorso afferente all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art., 131-bis cod. pen., che è stata esclusa dal giudice di merito - con motivazione coerente e, per come argomentata, non sindacabile in sede di legittimità - alla luce delle gravi modalità del fatto; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 emessa dalla Corte d'appello di Catanzaro; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, con cui si censura l'insussistenza degli elementi soggettivo e oggettivo del reato di cui all'art. 337 cod. pen., per non aver il ricorrente fornito alcun contributo materiale o morale rispetto -alla condotta del coimputato e per aver posto in essere una condotta di mera resistenza passiva, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito, nonché manifestamente infondati, dal momento che, con motivazione congrua ed esaustiva, la Corte d'appello ha rilevato - quanto al primo profilo - come la condotta posta in essere dai coimputati integrasse gli estremi della resistenza a pubblico ufficiale giacché gli stessi, non fermatisi all'alt degli operanti, intraprendevano manovre di guida pericolose per gli utenti dalla strada e - quanto al secondo profilo - come la piena adesione del ricorrente alla condotta di resistenza fosse evincibile dalla circostanza che il predetto, sceso dall'autovettura, proseguiva la fuga a piedi per sfuggire agli operanti; Considerato che alle medesime conclusioni si espone il motivo di ricorso afferente all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art., 131-bis cod. pen., che è stata esclusa dal giudice di merito - con motivazione coerente e, per come argomentata, non sindacabile in sede di legittimità - alla luce delle gravi modalità del fatto; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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