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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 24647/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] Anaclerio1/4 e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono (la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ulteriormente argomentando con memoria del 21 maggio 2026) avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bologna, confermando la condanna pronunciata in primo grado, li ha ritenuti responsabili del furto aggravato contestato al capo a) e del tentato furto contestato al capo b); - che l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo dell'[OSCURATO:PERSONA] - che deducono violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della destrezza - sono manifestamente infondati in quanto sussiste la circostanza aggravante della destrezza nel caso in cui l'agente abbia posto in essere accorgimenti ulteriori rispetto a quanto essenziale al compimento dell'azione predatoria e idonei a sorprendere la vigilanza della persona offesa (Sez. 5, n. 2236 del 17/11/2022, dep. 2023, R., Rv. 284116), accorgimenti che la Corte territoriale ha analiticamente indicato (pag. 4 della sentenza impugnata), con motivazione logica e coerente con i dati richiamati e, quindi, in questa sede insindacabile; - che il secondo e il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che lamentano violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al bilanciamento delle circostanze - sono indeducibili in quanto: a) il motivo in ordine alla determinazione della pena non risulta proposto in primo grado e, comunque, la graduazione della pena (con riferimento alla determinazione della pena base e dei singoli aumenti) presuppone un apprezzamento in fatto e un conseguente esercizio di discrezionalità ed è, quindi, riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, ove non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta (come in concreto avvenuto) da sufficiente motivazione: Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142); c) le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); oneri argomentativi adeguatamente assolti attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (pag. 3 della sentenza impugnata), in termini coerenti rispetto alla concreta quantificazione della pena irrogata (tenuto presente che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di penaè correlato all'entità degli stessi: Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800); - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDr Sodi - 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] Anaclerio1/4 e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono (la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ulteriormente argomentando con memoria del 21 maggio 2026) avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bologna, confermando la condanna pronunciata in primo grado, li ha ritenuti responsabili del furto aggravato contestato al capo a) e del tentato furto contestato al capo b); - che l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo dell'[OSCURATO:PERSONA] - che deducono violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della destrezza - sono manifestamente infondati in quanto sussiste la circostanza aggravante della destrezza nel caso in cui l'agente abbia posto in essere accorgimenti ulteriori rispetto a quanto essenziale al compimento dell'azione predatoria e idonei a sorprendere la vigilanza della persona offesa (Sez. 5, n. 2236 del 17/11/2022, dep. 2023, R., Rv. 284116), accorgimenti che la Corte territoriale ha analiticamente indicato (pag. 4 della sentenza impugnata), con motivazione logica e coerente con i dati richiamati e, quindi, in questa sede insindacabile; - che il secondo e il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che lamentano violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al bilanciamento delle circostanze - sono indeducibili in quanto: a) il motivo in ordine alla determinazione della pena non risulta proposto in primo grado e, comunque, la graduazione della pena (con riferimento alla determinazione della pena base e dei singoli aumenti) presuppone un apprezzamento in fatto e un conseguente esercizio di discrezionalità ed è, quindi, riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, ove non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta (come in concreto avvenuto) da sufficiente motivazione: Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142); c) le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); oneri argomentativi adeguatamente assolti attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (pag. 3 della sentenza impugnata), in termini coerenti rispetto alla concreta quantificazione della pena irrogata (tenuto presente che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di penaè correlato all'entità degli stessi: Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800); - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDr Sodi - 3
Sentenza Cassazione n. 24647/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris