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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1992

ECLI:EU:C:1992:380
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61992O0295(01) - IT Avis juridique important | 61992O0295(01) [OSCURATO:PERSONA] 12 OTTOBRE 1992. - [OSCURATO:PERSONA]. - IRRICEVIBILITA. - CAUSA C-295/92 R. raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-05069 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Procedimento sommario ° Presupposti della ricevibilità ° Ricorso principale irricevibile (Trattato CEE, artt. 185 e 186; regolamento di procedura della Corte, art. 83, n. 1) [OSCURATO:PERSONA] rigetto per irricevibilità del ricorso principale sul quale si inserisce una domanda di provvedimenti urgenti, rende quest' ultima essa stessa irricevibile. [OSCURATO:PERSONA] causa C-295/92 R, [OSCURATO:PERSONA], ente di diritto pubblico, con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dall' avv.

J.J.

Feenstra, del foro di Rotterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avvocato M. Loesch, 8, rue Zithe, richiedente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] van Nuffel, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il signor [OSCURATO:PERSONA], rappresentante del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], resistente, avente ad oggetto la domanda con la quale si chiede alla Corte, da un lato, di sospendere l' esecuzione della decisione 29 aprile 1992, indirizzata al Regno dei [OSCURATO:PERSONA], con la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti degli elementi di aiuti di stato contenuti nel progetto di legge per la modifica della [OSCURATO:PERSONA] (legge recante disposizioni generali in materia di salvaguardia dell' ambiente) e, dall' altro, di disporre taluni provvedimenti provvisori,

[OSCURATO:PERSONA]

[OSCURATO:PERSONA]

ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 3 luglio 1992, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, in virtù dell' art. 173, secondo comma del Trattato CEE l' annullamento della decisione 29 aprile 1992 indirizzata al Regno dei [OSCURATO:PERSONA] con la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti degli elementi di aiuto di stato contenuti nel progetto di legge per la modifica della [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la "WABM", legge recante disposizioni generali in materia di tutela dell' ambiente). 2 Con atto separato, depositato nella cancelleria della Corte lo stesso giorno, il [OSCURATO:PERSONA] ha altresì proposto una domanda di provvedimenti urgenti intesa a che la Corte, in virtù dell' art. 185 del Trattato CEE, ordini la sospensione dell' esecuzione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 29 aprile 1992, oggetto del ricorso d' annullamento, e ingiunga, in virtù dell' art. 186 del Trattato CEE, alla [OSCURATO:PERSONA] di aprire, con efficacia retroattiva al 29 aprile 1992, la procedura prevista dall' art. 93, n. 2, del Trattato CEE. 3 [OSCURATO:PERSONA] ha presentato delle osservazioni scritte sulla domanda di provvedimenti urgenti il 5 agosto 1992 e le parti hanno svolto le loro difese orali il 21 settembre 1992. 4 Tuttavia, con ordinanza 30 settembre 1992, la Corte, in applicazione dell' art. 92, n. 1, del regolamento di procedura ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto nella causa principale e lo ha respinto. 5 La domanda di provvedimenti urgenti, è pertanto irricevibile e va respinta.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 6 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese.

Poiché il [OSCURATO:PERSONA] è rimasto soccombente, va condannato alle spese sostenute nell' ambito del presente procedimento. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

così provvede: 1) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta. 2) Le spese sono a carico del richiedente. Lussemburgo, 12 ottobre 1992.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61992O0295(01) - IT Avis juridique important | 61992O0295(01) [OSCURATO:PERSONA] 12 OTTOBRE 1992. - [OSCURATO:PERSONA]. - IRRICEVIBILITA. - CAUSA C-295/92 R. raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-05069 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Procedimento sommario ° Presupposti della ricevibilità ° Ricorso principale irricevibile (Trattato CEE, artt. 185 e 186; regolamento di procedura della Corte, art. 83, n. 1) [OSCURATO:PERSONA] rigetto per irricevibilità del ricorso principale sul quale si inserisce una domanda di provvedimenti urgenti, rende quest' ultima essa stessa irricevibile. [OSCURATO:PERSONA] causa C-295/92 R, [OSCURATO:PERSONA], ente di diritto pubblico, con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dall' avv. J.J. Feenstra, del foro di Rotterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avvocato M. Loesch, 8, rue Zithe, richiedente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] van Nuffel, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il signor [OSCURATO:PERSONA], rappresentante del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], resistente, avente ad oggetto la domanda con la quale si chiede alla Corte, da un lato, di sospendere l' esecuzione della decisione 29 aprile 1992, indirizzata al Regno dei [OSCURATO:PERSONA], con la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti degli elementi di aiuti di stato contenuti nel progetto di legge per la modifica della [OSCURATO:PERSONA] (legge recante disposizioni generali in materia di salvaguardia dell' ambiente) e, dall' altro, di disporre taluni provvedimenti provvisori, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 3 luglio 1992, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, in virtù dell' art. 173, secondo comma del Trattato CEE l' annullamento della decisione 29 aprile 1992 indirizzata al Regno dei [OSCURATO:PERSONA] con la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti degli elementi di aiuto di stato contenuti nel progetto di legge per la modifica della [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la "WABM", legge recante disposizioni generali in materia di tutela dell' ambiente). 2 Con atto separato, depositato nella cancelleria della Corte lo stesso giorno, il [OSCURATO:PERSONA] ha altresì proposto una domanda di provvedimenti urgenti intesa a che la Corte, in virtù dell' art. 185 del Trattato CEE, ordini la sospensione dell' esecuzione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 29 aprile 1992, oggetto del ricorso d' annullamento, e ingiunga, in virtù dell' art. 186 del Trattato CEE, alla [OSCURATO:PERSONA] di aprire, con efficacia retroattiva al 29 aprile 1992, la procedura prevista dall' art. 93, n. 2, del Trattato CEE. 3 [OSCURATO:PERSONA] ha presentato delle osservazioni scritte sulla domanda di provvedimenti urgenti il 5 agosto 1992 e le parti hanno svolto le loro difese orali il 21 settembre 1992. 4 Tuttavia, con ordinanza 30 settembre 1992, la Corte, in applicazione dell' art. 92, n. 1, del regolamento di procedura ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto nella causa principale e lo ha respinto. 5 La domanda di provvedimenti urgenti, è pertanto irricevibile e va respinta. Decisione relativa alle spese Sulle spese 6 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Poiché il [OSCURATO:PERSONA] è rimasto soccombente, va condannato alle spese sostenute nell' ambito del presente procedimento. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL PRESIDENTE DELLA CORTE così provvede: 1) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta. 2) Le spese sono a carico del richiedente. Lussemburgo, 12 ottobre 1992.