Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1049/2019
ECLI:EU:T:2019:791
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TO0158_INF
Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 12 novembre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa T‑158/19)
«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi al progetto di ricerca “iBorderCtrl: [OSCURATO:PERSONA]” – Diniego parziale di accesso – Eccezione di irricevibilità – Erronea designazione del convenuto – Rettifica del ricorso – Non luogo a statuire»
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Identificazione del convenuto – Erronea designazione come convenuto di una persona diversa dall’autore dell’atto impugnato – Irricevibilità – Limiti – Elementi che consentono di identificare il convenuto senza ambiguità
[Art. 263, comma 1, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, c)]
(v. punti 22‑25, 31)
[OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione dell’Agenzia esecutiva per la ricerca (AER) del 17 gennaio 2019 relativa alla domanda di accesso a taluni documenti presentata dal ricorrente sul fondamento del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (
GU 2001, L 145, pag. 43
).
Dispositivo
1)
Va considerato che la parte contro la quale è stato proposto il presente ricorso è l’Agenzia esecutiva per la ricerca (AER).
2)
Non vi è luogo a statuire sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione europea.
3)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese relative all’eccezione di irricevibilità.
4)
La cancelleria notificherà il ricorso alla REA.