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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 agosto 1974

Cassazione n. 51791/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/08/1974 avverso la sentenza dei 26/01/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce l'erronea applicazione degli elementi oggetti e soggettivi dell'art. 337 cod. pen., in quanto l'imputato non avrebbe in alcun modo intralciato l'azione degli operanti, e, con il secondo motivo, l'insufficienza della motivazione sul punto; Considerato che i motivi sono inammissibili, in quanto si risolvono in una mera reiterazione di censure già svolte in grado di appello e motivatamente disattese dalla Corte di appello (pag. 2 della sentenza impugnata) e si fondano su una diversa interpretazione delle risultanze dibattimentali; Considerato che è, peraltro, inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca, come nella specie, soltanto il vizio di insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 46308 del 12/07/2012, Chabchoub, Rv. 253945; Sez. 1, n. 2933 del 24/09/1990, Caponaccio, Rv. 185451 - 01) e non giàrcome prescrive l'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.f la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della stessa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 ottobr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/08/1974 avverso la sentenza dei 26/01/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce l'erronea applicazione degli elementi oggetti e soggettivi dell'art. 337 cod. pen., in quanto l'imputato non avrebbe in alcun modo intralciato l'azione degli operanti, e, con il secondo motivo, l'insufficienza della motivazione sul punto; Considerato che i motivi sono inammissibili, in quanto si risolvono in una mera reiterazione di censure già svolte in grado di appello e motivatamente disattese dalla Corte di appello (pag. 2 della sentenza impugnata) e si fondano su una diversa interpretazione delle risultanze dibattimentali; Considerato che è, peraltro, inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca, come nella specie, soltanto il vizio di insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 46308 del 12/07/2012, Chabchoub, Rv. 253945; Sez. 1, n. 2933 del 24/09/1990, Caponaccio, Rv. 185451 - 01) e non giàrcome prescrive l'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.f la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della stessa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobr
Sentenza Cassazione n. 51791/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris