CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00919/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4776/2019R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. in fallimento , in persona del curatore pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1085/03/18, depositata il 5 settembre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1085/03/18 del 05 / 09 /20 18 la Commissione tributaria regionale della Liguria (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) avverso la sentenza n. 773 / 14 / 1 6 della Commissione tributaria provinciale di Varese (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso Oggetto: Tributi -Dazi doganali - Tubi di ferro a sezione circolare - Questione.Cons. est. G.M. Nonno proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (oggi in fallimento, di seguito [OSCURATO:SOCIETA]) nei confronti di due avvisi di rettifica per maggiori dazi doganali. 1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata e dal ricorso , gli avvisi di rettifica erano stat i emess i dall’Amministrazione doganale in ragione della classificazione, ritenuta non corretta (voce doganale 7306307790 anziché voce doganale 7306307780, dichiarata in sede di importazione, ovvero 94039010, successivamente indicata), della merce importata da [OSCURATO:SOCIETA], consistente in tubi metallici a sezione circolare, con conseguente elusione del dazio antidumpingpari al 90%. 1.2. La CTR rigettava l’appello di ADM evidenziando che: a) l’Agenzia non era «riuscita a produrre alcuna prova decisiva e importante atta a confutare quanto dichiarato dalla parte»; b) il prodotto era stato importato già cromato e, dunque, utilizzabile immediatamente per scopi ben determinati (parti di mobili); c) la cromatura escludeva numerosi impieghi previsti dalle voci doganali proposte da ADM. 2. Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso p er cassazione affidato atre motivi. 3. [OSCURATO:SOCIETA] non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso ADM deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciare sulle questioni sottoposte alla sua attenzione nell’atto di appello e concernenti la lettera del regolamento (CE) n. 1256/2008 del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che impone un dazio antidumpingsui tubi di ferro provenienti dalla Cina, e la non essenzialità della cromatura con riferimento alla classificazione del prodotto. 1.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.Cons. est. G.M. Nonno 1.2. Il motivo è inammissibile nella parte in cui si contesta la mancata pronuncia sulla violazione del regolamento CE n. 1256 del 2008: da un lato, la ricorrente non ha dimostrato di avere proposto la relativa questione in appello; dall’altro, il regolamento non è stato applicato dalla CTR perché ha ritenuto di dovere inserire i beni in una voce doganale diversa da quella proposta da [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, la questione è rimasta evidentemente assorbita. 1.3. Il motivo è altresì infondato nella parte in cui si contesta l’omessa pronuncia in ordine alla rilevanza della cromatura dei tubi di ferro, rilevanza di cui, invece, la CTR si è occupata, opinando diversamente da quanto affermato dall’Amministrazione doganale. 2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione del regolamento CE n. 1256 del 20 08, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR attribuito alla cromatura dei tubi in ferro importati rilevanza decisiva ai fini della classificazione. 2.1. Con il terzo motivo di ricorso si contesta la violazione del regolamento CEE n. 2658/1987, con specifico riferimento alle regole generali di interpretazione della nomenclatura coordinata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente dato rilievo alla destinazione della merce e alla cromatura e non anche alle caratteristiche intrinseche del prodotto. 3. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per ragioni di connessione, sono fondati. 3.1. Una recente sentenza di questa Corte, pronunciata tra le stesse parti e concernente una questione similare, ha affermato che, in base alla "nomenclatura combinata" ricavabile dall'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658 del 23 luglio 1987, come modificata dal regolamento di esecuzione della Commissione (UE), n. 1001 del 4 ottobre 2013, i tubi metallici a sezione circolare, ancorché finiti e cromati al momento dell'importazione, sono riconducibili alla voce doganale 73063080, afferente ailavori di ghisa, ferro o acciaio e Cons. est. G.M. Nonno tubi, e non a quella 94039010, afferente alle parti metalliche di mobili, e sono, pertanto, soggetti al dazio al 90%, allorquando le caratteristiche e le proprietà oggettive degli stessi non sono indicative di una loro specifica destinazione ad un dato prodotto finale (Cass. n. 9663 del 12/04/2023). 3.2. Dalla menzionata sentenza, riguardando tubi del medesimo tipo e genere di quelli oggi in discussione, non v’è motivo di discostarsi in questa sede, facendone questa Corte propria la motivazione; sicché non è dubbio che i tubi a sezione circolare importati da [OSCURATO:SOCIETA], tenuto conto delle caratteristiche oggettive degli stessi e della loro utilizzabilità per gli usi più svariati (non solo, pertanto, come componenti di mobili) rientrano proprio nella voce doganale 73063080 indicata da ADM al momento dell’importazione, con conseguente accoglimento dei motivi di ricorso. 4. In conclusione, vanno accolti il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso della società contribuente. 4.1. La peculiarità della questione di diritto oggetto del presente giudizio giustifica la compensazione tra le parti delle spese relative alle fasi di merito del presente giudizio, mentre l’intimata va condannata al pagamento, in favore della ricorrente delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 7.698,67. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dall’intimata; condanna l’intimata al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00, Cons. est. G.M. Nonno oltre alle spese di prenotazi