CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 27603/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te di appello di L’Aquilavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato con trattazione in pubblica udienzaalla presenza delle parti, a seguito di rituale richiesta di trattazione orale ai sensidell’art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’annullamento con rinvio della sentenza impugnata riportandosi alla memoriascritta già depositata;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., cheha chiesto declaratoria di inammissibilità e comunque di rigetto del ricorsoriportandosi alla memoria scritta già depositata con relativa nota spese;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],difensore della ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L’Aquila ha confermatola pronuncia del Tribunale di Pescara del 17/12/2024 che aveva dichiarato JenniNanni responsabile del delitto di ricettazione, con irrogazione della pena di unanno quattro mesi di reclusione ed euro 400,00 di multa, condizionalmentesospesa e condanna al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., da liquidarsi in separata sede.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata,tramite i difensori di fiducia che hanno articolato cinque motivi.2.1. Con il primo motivo si deducono la violazione di legge in relazione agliartt. 49 e 648 cod. pen., nonché la contraddittorietà ed illogicità dellamotivazione in punto di mancata configurazione dell’ipotesi di falso grossolano.La sentenza impugnata è affetta da una contraddizione logica insanabilepoiché, da un lato, si afferma che la contraffazione della merce era alquantoevidente al punto tale che era stato sufficiente per gli esperti visionare leriproduzioni fotografiche dei beni sequestrati e, dall’altra, ha escluso laconfigurabilità del c.d. falso grossolano affermando che essa non era percepibileictu oculi da chiunque in quanto, per apprezzarla, si era resa necessarial’acquisizione di specifici pareri tecnici.La Corte di appello ha violato l’art. 648 cod. pen. in quanto l’accertamentodel delitto presupposto non è stato compiuto in termini coerenti, ma anche l’art.49 cod. pen. ed il correlato principio secondo cui l’accertamento del falsogrossolano deve effettuarsi ex ante e basarsi sulla concreta attitudineingannatoria del bene.2.2. Con il secondo motivo si deduce la illogicità e contraddittorietà dellamotivazione laddove tutta la merce sottoposta a sequestro è stata ritenutacontraffatta.Rilevano le difese ricorrenti che solo una minima parte dei 319 benisequestrati è stata esaminata dagli esperti di moda (circa 10/15 articoli e solo dialcuni marchi: alle pagg. da 15 a 18 del ricorso è dettagliatamente indicato qualisono state le analisi effettuate e quelle omesse), sicchè la Corte di appello haoperato una inammissibile estensione - anche ai prodotti mai verificati - dellevalutazioni espresse nei pareri tecnici.Si osserva inoltre – richiamando talune pronunce di legittimità - che glielaborati tecnici redatti dai soggetti alle dipendenze di casa di moda ed escussicome testimoni non potevano essere acquisiti e posti a fondamento delladecisione in quanto non qualificabili come consulenze tecniche ai sensi dell’art.359 cod. proc. pen., né prove documentali, così come non potevano essereconsiderati i pareri espressi da soggetti mai escussi in dibattimento ovvero dicoloro che avevano dichiarato di non essere autori dell’elaborato.2.3. Con il terzo motivo si deducono la violazione di legge con riferimentoall’art. 648 cod. pen. e l’omessa motivazione in punto di sussistenza del dolo diricettazione.L’accertamento dell’elemento soggettivo si è esaurito nell’evidenziare chel’imputata non aveva fornito alcuna valida spiegazione in ordine alla “suamancata accortezza nell’acquisto di beni a prezzi così bassi e di scarsa qualità,che avrebbe dovuto avere un imprenditore nel campo dell’abbigliamento”.Così argomentando, la Corte di appello ha confuso la consapevolezza dellaprovenienza delittuosa della merce sequestrata, necessaria per la configurazionedel delitto di ricettazione, con la mera colpa e leggerezza nell’acquisto che, alpiù, integra la contravvenzione di cui all’art. 712 cod. pen.Il collegio di merito non ha considerato che l’imputata è una semplicecommerciante locale, titolare di un piccolo esercizio; che la merce era stataacquistata tramite piattaforme online ed aveva superato i controlli doganali(come riferito dal testimone [OSCURATO:PERSONA]), che il prezzo eracompatibile con la prassi commerciale di acquisti a stock (in tal senso si èespresso il consulente [OSCURATO:PERSONA]Alleva); che i beni erano provvisti didocumentazione contabile e doganale e non sono mai stati occultati.2.4. Con il quarto motivo si deducono la violazione di legge con riferimentoall’art. 131 bis cod. pen. e l’omessa motivazione in punto di mancatoriconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.2.5. Con il quinto motivo si prospettano la violazione di legge conriferimento all’art. 133 cod. pen. e il vizio di motivazione per avere la Corte diappello valorizzato, in punto di trattamento sanzionatorio, una pregressacondanna per reato della stessa indole che, tuttavia, è inesistente perché l’unicoulteriore procedimento penale, oltre a quello in esame, a cui l’imputata è statasottoposta è successivo ai fatti contestati nel presente giudizio, si è concluso conassoluzione per il reato di cui all’art. 474 cod. pen. perché il fatto non sussiste edichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto per il delitto di cuiall’art. 515 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.2. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso con il quale sicensura la mancata configurazione dell’ipotesi di falso grossolano e,dunque,l’esclusione del delitto presupposto in quanto reato impossibile.E’ principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte ( e condiviso dalCollegio) che la grossolanità della contraffazione si configura solo quandoil falso sia ictu oculi riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimentoed avvedutezza e non si debba far riferimento nè alle particolari cognizioni edalla competenza specifica di soggetti qualificati, nè alla straordinaria diligenza dicui alcune persone possono esser dotate; con specifico riferimento ai prodotticon segni falsi, la valutazione della grossolanità della falsificazione deve essereparametrata alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione da partedi un numero indistinto di soggetti (Sez. 5, n. 30539 del 13/05/2021, PMT/[OSCURATO:PERSONA], Rv. 281702; Sez. 2, n. 22133 del 19/02/2013, Ye, Rv. 255933;Sez. 5, n. 33324 del 17/04/2008, Gueye, Rv. 241347; Sez. 2, n. 39863 del02/10/2001, Babacar, Rv. 220236).Ne consegue che può ritenersi la grossolanità del falso solo ove il prodotto,per requisiti materiali intrinseci, sia tale da fare escludere l'efficienza causaleoriginaria alla produzione dell'evento nei confronti non dello specifico acquirentema dell'intera collettività, sulla base di una valutazione ex ante riferibile aqualsiasi persona di comune discernimento e avvedutezza.La Corte di appello, in aderenza a tali principi e senza incorrere in alcuninsanabile contraddizione logica come vorrebbero le difese, ha evidenziato che lacontraffazione dei beni indicati in imputazione era risultata “evidente” a soggettidotati di specifiche competenze tecniche e cioè ai militari della Guardia dil’esercizio commerciale di cui l’imputata era titolare) e agli esperti delle case dimoda che avevano accertato la falsità della merce ma anche l’attitudineingannatoria per il compratore medio, precisando che alcune difformità eranorilevabili solo da soggetti in possesso di competenze tecniche ed operanti neirelativi settori merceologici.Ne deriva che l’accertamento del delitto presupposto è stato compiutocorrettamente.3. Generico è il secondo motivo di ricorso con il quale si prospetta, in primoluogo, che gli elaborati tecnici redatti dai soggetti alle dipendenze di casa dimoda ed escussi come testimoni non potevano essere acquisiti agli atti e posti afondamento della decisione in quanto non qualificabili come consulenze tecnicheai sensi dell’art. 359 cod. proc. pen., né prove documentali, così come nonpotevano essere utilizzati i pareri espressi da soggetti mai escussi indibattimento ovvero da coloro che avevano dichiarato di non essere autoridell’elaborato; in secondo luogo, si lamenta che la Corte di appello ha ritenutocontraffatta tutta la merce sottoposta a sequestro quando solo una minima parteera stata esaminata dagli esperti di moda.Quanto al primo profilo di censura, il ricorso non indica quali sarebbero isingoli elaborati tecnici irritualmente acquisiti, con conseguente palese difetto dispecificità della deduzione che non può essere pertanto scrutinata.Con riferimento al secondo profilo, la doglianza è priva di confronto con lasentenza impugnata che ha fondato il proprio convincimento in ordine allacontraffazione non solo sui pareri degli esperti di moda ma anche sulle lepeculiari caratteristiche della merce riscontrate ad una prima verifica deglioperanti, tutte di qualità scadente ed in particolare le calzature emanavano unforte odore di gomma.4. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso che concernel’erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 648 cod. pen. edil vizio motivazionale in punto di elemento soggettivo del reato di ricettazione.La consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa può desumersi daqualunque elemento di fatto giuridicamente apprezzabile, in base alle regoledella comune esperienza ed il dolo della fattispecie prevista dall’art. 648 cod.pen. può configurarsi anche nella forma eventuale che ricorre quando l'agente sirappresenta la concreta possibilità, accettandone il rischio, della origine illecitadel bene ricevutoLa Corte di appello ha individuato elementi concreti sintomatici, secongiuntamente valutati, di tale consapevolezza o comunque dellarappresentazione in capo all’imputata del rischio concreto che i beni ricevuti eposti in vendita nel proprio esercizio commerciali fossero contraffatti, conconseguente esclusione dell’ipotesi contravvenzionale di incauto acquisto.In particolare, ha evidenziato che tutti i prodotti recanti famosi marchi enotoriamente acquisibili solo presso le case madri o concessionari autorizzatierano stati acquistati dall’imputata a prezzo particolarmente basso supiattaforme cinesi, che le relative fatture di vendita contenevano dicituregeneriche con riferimento ai singoli prodotti e, soprattutto, all’effettivo fornitore;che l’imputata era imprenditrice operante nel settore del commercio al dettagliodi capi di abbigliamento, calzature ed accessori griffati, pertanto soggetto ingrado di apprezzare la scarsa qualità intrinseca della merce, la fortecaratterizzazione olfattiva di talune calzature e la non congruità del prezzocorrisposto.Tale giudizio di fatto non è manifestamente illogico e si salda con leargomentazioni contenute nella sentenza di primo grado (trattandosi di doppiaconforme) ove si richiama, da un lato, il dato notorio relativo alla politicacommerciale delle case di moda che non prevede forme di sconto all’utente edimpone l’acquisto dei prodotti solo tramite canali “ufficiali” e, dall’altro, lacircostanza che dalla documentazione in atti non emergeva alcun riferimento allecase di moda o alla concessionaria venditrice ma solo quelli dello spedizioniere.5. Del pari manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso con ilquale si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità dellaparticolare tenuità del fatto.La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art.131-bis cod. pen, è applicabile a condizione che la fattispecie concreta, all’esitodi una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alle “modalità dellacondotta” e alla “esiguità del danno o del pericolo” risulti caratterizzata da unaoffensività minima (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj,Rv. 266590) e purchè il comportamento non sia abituale.La Corte di appello, in aderenza a tali parametri ermeneutici e con giudiziodi fatto non censurabile in questa sede, ha escluso la riconducibilità del fattonell’alveo di cui all’art. 131 bis cod. pen valorizzando il numero dei prodotticontraffatti (più di 300) ricevuti e destinati alla vendita.6. Il quinto motivo di ricorso non è consentito.Le difese ricorrenti lamentano che la Corte territoriale ha fondato il giudiziodi congruità della pena inflitta dal giudice di primo su un dato inesistente e cioèuna pregressa condanna per reato della stessa indole, tuttavia con l’atto diappello non era stato devoluto alcunchè in punto di trattamento sanzionatorioche, peraltro, si attesta sul minimo edittale con il beneficio della sospensionecondizionale della pena.7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio e alversamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute per questogrado dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che si liquida in euro 3.686,00, oltreaccessori di legge. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. in p. del leg. rappr. p.t., che liquida in complessivi euro 3.686/00,oltre accessori di legge.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIAPAOLA [OSCURATO:PERSONA]