CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 gennaio 2020
Cassazione n. 34945/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15611-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - controrícorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 163/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la vicenda, per quel che ancora qui residua d'utilità, può riassumersi nei termini seguenti: - [OSCURATO:PERSONA] de' Medici, proprietaria di un fondo rustico, chiamò in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] (comproprietari i primi tre e proprietario esclusivo il quarto di due fondi confinanti) perché fosse dichiarata l'inesistenza di servitù di passaggio, a carico del suo immobile e in favore di quelli dei convenuti, e perché fossero regolati i confini; - il Tribunale, istruita la causa, rigettò entrambe le domande (la seconda perché non si riscontrava incertezza nei confini); - la Corte d'appello di Napoli, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettò l'impugnazione proposta dalla de' Medici; ritenuto che la insoddisfatta appellante ricorre sulla base di cinque motivi e che, con separati controricorsi resistono, da un parte [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altra, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti eredi, quesfultimi, di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la critica censuratoria, parcellizzata in cinque separati motivi, lamenta l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo, falsa applicazione dell'art. 6, d. P.R. n. 650/1972, degli artt. 2712 cod. Ric. 2020 n. 15611 sez. M2 - ud. 08-07-2021 -2- civ., 115, 112, 161 cod. proc. civ., addebitandosi alla sentenza impugnata di: - non avere tenuto conto del fatto decisivo costituito dalla dall'originaria conformazione dei luoghi, i quali non erano stati sottoposti a ispezione giudiziale; - aver reso solo apparenza motivazionale, senza che fossero stati riscontrati gli «otto documenti» di cui la citazione era corredata; - aver condiviso gli errori topografici e di picchettamento commessi dal ctu; - non avere preso in effettiva rassegna le osservazioni puntuali mosse con l'appello, anche tenuto conto delle precisazioni fornite dal ctp; - i punti e linee prese a base dello sviluppo del rilievo celerimetrico avrebbero dovuto essere descritti e non solo indicati; - risultava errata la motivazione «relativamente alle riproduzioni fotografiche del sentiero/ viottolo e delle scopate di sinistra e di destra»; - non era stata data la necessaria rilevanza agli atti di provenienza prodotti; - avrebbe dovuto riformarsi la sentenza di primo grado in ordine al regolamento delle spese, poiché nessuno dei convenuti nel «giudkio di regolamento dei confini [aveva eccepito] fatti estintivi, impeditivi o modificativi»; ritenuto che successivamente la ricorrente ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso; considerato che, non constando accettazione della rinuncia (avendo, anzi, [OSCURATO:PERSONA], Anna e [OSCURATO:PERSONA] espressamente escluso ciò con atto depositato), la rinunziante deve essere condannata al rimborso delle spese in favore dei controricorrenti, spese che, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività svolte, possono liquidarsi siccome in dispositivo; Ric. 2020 n. 15611 sez. M2 - ud. 08-07-2021 -3- considerato altresì che la liquidazione in parola deve essere effettuata in favore, rispettivamente, degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi anticipatari; considerato che non ricorrono i presupposti per pronunciare condanna ai sensi dell'art. 96, co. 3, cod. proc. civ., richiesta dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Papa, specie tenuto conto della condotta processuale della ricorrente, la quale ha desistito dall'insistere in ricorso dopo formulata la proposta del relatore; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna la ricorrente al pagamento delle spese legali in favore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida, distratte in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in € 2.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; nonché, in analoga misura, in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], distratte in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso nella camera di consiglio di giorno 8 luglio 2021. [OSCURATO:PERSONA] l'ERE