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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2024

Cassazione n. 39077/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si lamenta vizio di mancanza e/o carenza di motivazione in relazione alla dichiarata inammissibilità dell'atto di appello, è manifestamente infondato, dal momento che il ricorrente, non confrontandosi con le corrette e complete ragioni giuridiche esposte dalla Corte territoriale sul punto, pur avendo formalmente prospettato l'anzidetta censura, ha invero invocato solamente una più puntuale specificazione degli elementi a base della decisione, prospettando così un motivo non consentito in questa sede, dovendosi rìbadire che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo; che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta; che, in conclusione, con motivazione esente dai contestati vizi, la Corte d'appello ha esplicato in maniera ampia le ragioni del suo convincimento (si vedano in particolare pagg. 11 e 12 della impugnata sentenza) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'odierno rìcorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle sp ese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremìla in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 Settembre 2024 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si lamenta vizio di mancanza e/o carenza di motivazione in relazione alla dichiarata inammissibilità dell'atto di appello, è manifestamente infondato, dal momento che il ricorrente, non confrontandosi con le corrette e complete ragioni giuridiche esposte dalla Corte territoriale sul punto, pur avendo formalmente prospettato l'anzidetta censura, ha invero invocato solamente una più puntuale specificazione degli elementi a base della decisione, prospettando così un motivo non consentito in questa sede, dovendosi rìbadire che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo; che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta; che, in conclusione, con motivazione esente dai contestati vizi, la Corte d'appello ha esplicato in maniera ampia le ragioni del suo convincimento (si vedano in particolare pagg. 11 e 12 della impugnata sentenza) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'odierno rìcorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle sp ese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremìla in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 Settembre 2024 Il
Sentenza Cassazione n. 39077/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris