CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2024
Cassazione n. 39077/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si lamenta vizio di mancanza e/o carenza di motivazione in relazione alla dichiarata inammissibilità dell'atto di appello, è manifestamente infondato, dal momento che il ricorrente, non confrontandosi con le corrette e complete ragioni giuridiche esposte dalla Corte territoriale sul punto, pur avendo formalmente prospettato l'anzidetta censura, ha invero invocato solamente una più puntuale specificazione degli elementi a base della decisione, prospettando così un motivo non consentito in questa sede, dovendosi rìbadire che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo; che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta; che, in conclusione, con motivazione esente dai contestati vizi, la Corte d'appello ha esplicato in maniera ampia le ragioni del suo convincimento (si vedano in particolare pagg. 11 e 12 della impugnata sentenza) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'odierno rìcorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle sp ese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremìla in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 Settembre 2024 Il