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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 07014/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 27239-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, via Nizza 45, presso lo studio dell'avv [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 5634/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (ora Intesa SanPaolo) ha citato, innanzi al Tribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia, ex art. 2901 c.c., del contratto di compravendita immobiliare sottoscritto in data 6.11.2008, con il quale Vendetti aveva trasferito la sua quota di comproprietà indivisa a [OSCURATO:PERSONA], già proprietaria dell'altra quota.

La banca ha dedotto di essere creditrice del Vendetti per la somma di 222.266,26 euro, in virtù di due fideiussioni concesse da quest'ultimo, in data 26.10.2006, in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ed ha osservato che il credito nei riguardi della Gieffe era fondato su decreto ingiuntivo n.11395/2011.

I convenuti si sono costituiti in giudizio ed hanno eccepito che la Pacifici, al termine della relazione con Vendetti, avendo ricevuto una cospicua donazione da parte di sua zia, aveva deciso di acquisire l'altra metà della proprietà dell'immobile acquistato con il compagno, due anni prima, nelle more della loro relazione.

Una parte della somma era stata corrisposta mediante l'accollo del mutuo residuo gravante sul bene, e una parte mediante tre assegni per un corrispettivo totale di euro 78.000,00.

Il Tribunale di Roma, con la sentenza 11.18662/2017, ha rigettato la domanda attorea, condannando la Cassa di Risparmio alla rifusione delle spese di lite.

Con la sentenza n. 5634.2021, la Corte d'Appello di Roma, pronunciandosi sul gravame promosso da Intesa SanPaolo, ha riformato la sentenza di prime cure e dichiarato l'inefficacia dell'atto di compravendita del 6.11.2008.

La Corte ha osservato che la vendita della quota della proprietà dell'appartamento in oggetto deve considerarsi posteriore alla stipula della fideiussione, anche se anteriore alla morosità del debitore principale.

Quanto alla consapevolezza del pregiudizio delle ragioni del creditore, invece, la Corte ha ritenuto che il Vendetti, quale socio della Gieffe, non poteva non sapere dei problemi economici della società e che, pur essendo garante del credito concesso nel 2006, si era liberato dell'unico bene del suo patrimonio, mentre per la Pacifici appare evidente in ragion della convivenza con il Venditti, durata almeno fino al 2008, che fosse a conoscenza della situazione debitoria del convivente, avendo ella stessa interesse ad evitare azioni esecutive poiché comproprietaria del bene.

Ha inoltre accertato che non vi era prova dell'effettivo pagamento del prezzo.

Avverso tale decisione ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ne chiede il rigetto con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si censura la violazione o la falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729, 2901 c.c. nonché degli art. 115,116,132 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, co. 1, nn. 3- 5, laddove la Corte ha ritenuto inverosimile che la Pacifici non fosse a conoscenza della situazione debitoria del convivente, avendo ella stessa interesse ad evitare azioni esecutive poiché comproprietaria del bene.

Secondo il ricorrente sarebbe evidente il contrario: essendo la concessione della garanzia datata 26.10.2006, non vi erano ragioni per condividere con la Pacifici la scelta, non incidendo tale circostanza sul rapporto personale.

Se si considera invece quale data quella del 20.11.2009, ossia il giorno del recesso dall'affidamento, la stessa è successiva alla vendita. [OSCURATO:PERSONA] non vanterebbe alcun interesse personale in quanto i comunisti sono indifferenti alle vicende patrimoniali degli altri comunisti.

Dovendosi peraltro escludere, al contrario di quanto sostenuto dalla Corte, che il Venditti fosse ancora residente dopo la fine del rapporto, essendo semplicemente rimasta, su concessione della Pacifici, la sede dell'azienda nel box attiguo all'immobile in questione, con cui quella sede condivide l'ingresso all'appartamento.

Con il secondo motivo di ricorso si censura la violazione o la falsa applicazione dell'art. 111 Cost., degli artt. 1273- 1321- 2697,2729,2901 c.c., dell'artt. 5, RD n.1736/1932 e 49, D.lgs n. 231/2007 nonché degli art. 115,116,132 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, co. 1, nn. 3-4, laddove la Corte ha ritenuto che il trasferimento della quota dell'immobile sarebbe avvenuto a titolo gratuito non essendo stata raggiunta la prova del pagamento, poiché la Pacifici non avrebbe prodotto alcuna documentazione bancaria attestante il suo effettivo subentro nel mutuo residuo.

Sostiene il ricorrente che l'accollo, essendo un negozio consensuale, si sarebbe perfezionato con la sola manifestazione del consenso tra le parti.

Quanto alla restante parte del corrispettivo, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte d'Appello, ai sensi dell'art. 49, D.Igs. n. 231/2007, ratione temporis applicabile, i titoli relativi dovevano essere muniti di clausola di non trasferibilità, dovevano essere pagati alla loro presentazione e potevano essere, non solo accreditati sul conto corrente del beneficiario, come opinato dalla Corte d'Appello, ma il beneficiario, presentandosi allo sportello, poteva chiederne il pagamento in contanti oppure poteva fa accreditare la somma sul conto di un terzo. 2.- I due motivi possono valutarsi insieme e sono infondati.

Una questione intanto preliminare e comune è quella della anteriorità (o meno) della vendita al sorgere del credito.

La tesi del ricorrente è che la vendita è anteriore, in quanto conclusa nel 2008, quando invece il decreto ingiuntivo è del 2010.

Tuttavia, correttamente la Corte di Appello ha osservato come il credito non sia sorto con il decreto ingiuntivo, bensì sin dalla stipula della fideiussione, o comunque sin dal saldo negativo di conto corrente della società garantita.

Il che è condivisibile: altro è il momento in cui il credito è fatto valere o accertato come esigibile, vale a dire il momento del decreto ingiuntivo, altro il momento in cui il credito sorge.

Del resto "l'azione revocatoria può essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, ma in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito" (Cass. 5359/ 2009; Cass. 5746/ 2022). [OSCURATO:PERSONA] l'esposizione debitoria del garantito, il fideiussore è obbligato verso il creditore, anche se quest'ultimo non ha ancora fatto valere il credito in giudizio.

Cosi che, al momento della vendita, il fideiussore era già a conoscenza della esposizione debitoria della società per la quale garantiva (Cass. 762/ 2016 e Cass.10522/ 2020).

Ciò significa che non va valutata la partecipati° fraudis dell'acquirente.

Piuttosto " quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore.

La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato" (Cass. 16221/ 2019).

Si contesta alla corte di merito, come si è detto, di aver fatto cattivo uso delle presunzioni, ma gli indizi che la Corte ha utilizzato sono invece frutto di massime di esperienza consolidate: convivenza delle parti, mancato trasferimento del bene, difetto di prova circa l'effettivo pagamento del prezzo da parte dell'acquirente.

Quanto a quest'ultima circostanza, che è oggetto del secondo motivo di ricorso, che l'accollo sia un contratto consensuale non significa alcunché: serve sempre dimostrare che si è concluso, che effettivamente l'acquirente si è accollato il mutuo.

La Corte di Appello non sostiene che l'accollo si perfeziona in qualche altro modo, diverso dal consenso, dice piuttosto che non v'è prova di tale perfezionamento.

Del resto, l'accollante, normalmente, poi corrisponde le rate, ed anche di tale circostanza la Corte di Appello dichiara il difetto di prova.

Il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite nella misura dì 5600,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali.

Ai sensi dell'art. 13, comma l -quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a qu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27239-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, via Nizza 45, presso lo studio dell'avv [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 5634/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (ora Intesa SanPaolo) ha citato, innanzi al Tribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia, ex art. 2901 c.c., del contratto di compravendita immobiliare sottoscritto in data 6.11.2008, con il quale Vendetti aveva trasferito la sua quota di comproprietà indivisa a [OSCURATO:PERSONA], già proprietaria dell'altra quota. La banca ha dedotto di essere creditrice del Vendetti per la somma di 222.266,26 euro, in virtù di due fideiussioni concesse da quest'ultimo, in data 26.10.2006, in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ed ha osservato che il credito nei riguardi della Gieffe era fondato su decreto ingiuntivo n.11395/2011. I convenuti si sono costituiti in giudizio ed hanno eccepito che la Pacifici, al termine della relazione con Vendetti, avendo ricevuto una cospicua donazione da parte di sua zia, aveva deciso di acquisire l'altra metà della proprietà dell'immobile acquistato con il compagno, due anni prima, nelle more della loro relazione. Una parte della somma era stata corrisposta mediante l'accollo del mutuo residuo gravante sul bene, e una parte mediante tre assegni per un corrispettivo totale di euro 78.000,00. Il Tribunale di Roma, con la sentenza 11.18662/2017, ha rigettato la domanda attorea, condannando la Cassa di Risparmio alla rifusione delle spese di lite. Con la sentenza n. 5634.2021, la Corte d'Appello di Roma, pronunciandosi sul gravame promosso da Intesa SanPaolo, ha riformato la sentenza di prime cure e dichiarato l'inefficacia dell'atto di compravendita del 6.11.2008. La Corte ha osservato che la vendita della quota della proprietà dell'appartamento in oggetto deve considerarsi posteriore alla stipula della fideiussione, anche se anteriore alla morosità del debitore principale. Quanto alla consapevolezza del pregiudizio delle ragioni del creditore, invece, la Corte ha ritenuto che il Vendetti, quale socio della Gieffe, non poteva non sapere dei problemi economici della società e che, pur essendo garante del credito concesso nel 2006, si era liberato dell'unico bene del suo patrimonio, mentre per la Pacifici appare evidente in ragion della convivenza con il Venditti, durata almeno fino al 2008, che fosse a conoscenza della situazione debitoria del convivente, avendo ella stessa interesse ad evitare azioni esecutive poiché comproprietaria del bene. Ha inoltre accertato che non vi era prova dell'effettivo pagamento del prezzo. Avverso tale decisione ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ne chiede il rigetto con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si censura la violazione o la falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729, 2901 c.c. nonché degli art. 115,116,132 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, co. 1, nn. 3- 5, laddove la Corte ha ritenuto inverosimile che la Pacifici non fosse a conoscenza della situazione debitoria del convivente, avendo ella stessa interesse ad evitare azioni esecutive poiché comproprietaria del bene. Secondo il ricorrente sarebbe evidente il contrario: essendo la concessione della garanzia datata 26.10.2006, non vi erano ragioni per condividere con la Pacifici la scelta, non incidendo tale circostanza sul rapporto personale. Se si considera invece quale data quella del 20.11.2009, ossia il giorno del recesso dall'affidamento, la stessa è successiva alla vendita. [OSCURATO:PERSONA] non vanterebbe alcun interesse personale in quanto i comunisti sono indifferenti alle vicende patrimoniali degli altri comunisti. Dovendosi peraltro escludere, al contrario di quanto sostenuto dalla Corte, che il Venditti fosse ancora residente dopo la fine del rapporto, essendo semplicemente rimasta, su concessione della Pacifici, la sede dell'azienda nel box attiguo all'immobile in questione, con cui quella sede condivide l'ingresso all'appartamento. Con il secondo motivo di ricorso si censura la violazione o la falsa applicazione dell'art. 111 Cost., degli artt. 1273- 1321- 2697,2729,2901 c.c., dell'artt. 5, RD n.1736/1932 e 49, D.lgs n. 231/2007 nonché degli art. 115,116,132 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, co. 1, nn. 3-4, laddove la Corte ha ritenuto che il trasferimento della quota dell'immobile sarebbe avvenuto a titolo gratuito non essendo stata raggiunta la prova del pagamento, poiché la Pacifici non avrebbe prodotto alcuna documentazione bancaria attestante il suo effettivo subentro nel mutuo residuo. Sostiene il ricorrente che l'accollo, essendo un negozio consensuale, si sarebbe perfezionato con la sola manifestazione del consenso tra le parti. Quanto alla restante parte del corrispettivo, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte d'Appello, ai sensi dell'art. 49, D.Igs. n. 231/2007, ratione temporis applicabile, i titoli relativi dovevano essere muniti di clausola di non trasferibilità, dovevano essere pagati alla loro presentazione e potevano essere, non solo accreditati sul conto corrente del beneficiario, come opinato dalla Corte d'Appello, ma il beneficiario, presentandosi allo sportello, poteva chiederne il pagamento in contanti oppure poteva fa accreditare la somma sul conto di un terzo. 2.- I due motivi possono valutarsi insieme e sono infondati. Una questione intanto preliminare e comune è quella della anteriorità (o meno) della vendita al sorgere del credito. La tesi del ricorrente è che la vendita è anteriore, in quanto conclusa nel 2008, quando invece il decreto ingiuntivo è del 2010. Tuttavia, correttamente la Corte di Appello ha osservato come il credito non sia sorto con il decreto ingiuntivo, bensì sin dalla stipula della fideiussione, o comunque sin dal saldo negativo di conto corrente della società garantita. Il che è condivisibile: altro è il momento in cui il credito è fatto valere o accertato come esigibile, vale a dire il momento del decreto ingiuntivo, altro il momento in cui il credito sorge. Del resto "l'azione revocatoria può essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, ma in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito" (Cass. 5359/ 2009; Cass. 5746/ 2022). [OSCURATO:PERSONA] l'esposizione debitoria del garantito, il fideiussore è obbligato verso il creditore, anche se quest'ultimo non ha ancora fatto valere il credito in giudizio. Cosi che, al momento della vendita, il fideiussore era già a conoscenza della esposizione debitoria della società per la quale garantiva (Cass. 762/ 2016 e Cass.10522/ 2020). Ciò significa che non va valutata la partecipati° fraudis dell'acquirente. Piuttosto " quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato" (Cass. 16221/ 2019). Si contesta alla corte di merito, come si è detto, di aver fatto cattivo uso delle presunzioni, ma gli indizi che la Corte ha utilizzato sono invece frutto di massime di esperienza consolidate: convivenza delle parti, mancato trasferimento del bene, difetto di prova circa l'effettivo pagamento del prezzo da parte dell'acquirente. Quanto a quest'ultima circostanza, che è oggetto del secondo motivo di ricorso, che l'accollo sia un contratto consensuale non significa alcunché: serve sempre dimostrare che si è concluso, che effettivamente l'acquirente si è accollato il mutuo. La Corte di Appello non sostiene che l'accollo si perfeziona in qualche altro modo, diverso dal consenso, dice piuttosto che non v'è prova di tale perfezionamento. Del resto, l'accollante, normalmente, poi corrisponde le rate, ed anche di tale circostanza la Corte di Appello dichiara il difetto di prova. Il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite nella misura dì 5600,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma l -quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a qu
Decreto Cassazione n. 07014/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris